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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/712

Regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004

Normativa europea32019R0712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro procedurale per indagare le pratiche di paesi terzi o soggetti di paesi terzi che falsano la concorrenza nel trasporto aereo e danneggiano i vettori dell’Unione. Prevede criteri per l’apertura dell’inchiesta, la cooperazione con gli Stati membri, la riservatezza e la valutazione del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio. Se accertata la pratica distorsiva, la Commissione può adottare misure di riparazione proporzionate, finanziarie o operative, soggette a riesame e nel rispetto dell’interesse dell’Unione e degli accordi internazionali.

Norme UE per tutelare la concorrenza nel trasporto aereo tra vettori dell’Unione e vettori di paesi terzi, mediante inchieste della Commissione e misure di riparazione contro pratiche distorsive.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle pratiche che distorcono la concorrenza tra vettori aerei dell’Unione e vettori aerei di paesi terzi, quando tali pratiche arrecano o minacciano di arrecare pregiudizio ai vettori aerei dell’Unione. Riguarda le inchieste della Commissione e l’eventuale adozione di misure di riparazione nei confronti di paesi terzi o soggetti di paesi terzi che beneficiano di pratiche discriminatorie o sovvenzioni. Si applica fatte salve le disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 95/93 e dell’articolo 20 della direttiva 96/67/CE; non consente la sospensione o limitazione dei diritti di traffico concessi da uno Stato membro a un paese terzo e non può imporre a Unione o Stati membri violazioni degli accordi internazionali applicabili. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e sostituisce il regolamento (CE) n. 868/2004.

Regolamento (UE) 2019/712 relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo

Il regolamento sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 868/2004 e istituisce un meccanismo UE per reagire a pratiche di paesi terzi o di soggetti di paesi terzi che falsano la concorrenza nel trasporto aereo e pregiudicano i vettori aerei dell’Unione. La logica dell’atto è quella di garantire concorrenza aperta e leale, tutela dei consumatori, connettività dell’Unione e coerenza con gli accordi internazionali sul trasporto aereo e con le procedure di risoluzione delle controversie previste da tali accordi.

Ambito e definizioni

Il regolamento si applica alle inchieste della Commissione e all’eventuale adozione di misure di riparazione in relazione a pratiche discriminatorie e sovvenzioni che abbiano causato o minaccino di causare pregiudizio a uno o più vettori aerei dell’Unione. Le definizioni di base, contenute all’articolo 2, includono in particolare: vettore aereo dell’Unione, vettore aereo dell’Unione interessato, soggetto di un paese terzo, pratica discriminatoria, sovvenzione e minaccia di pregiudizio. Il regolamento si applica fatte salve le norme su assegnazione delle bande orarie e assistenza a terra richiamate dall’articolo 1, paragrafo 2.

Apertura del procedimento e inchiesta

L’inchiesta può essere avviata su denuncia di uno Stato membro, di uno o più vettori aerei dell’Unione, di un’associazione di vettori aerei dell’Unione, oppure d’iniziativa della Commissione, purché vi siano elementi di prova prima facie circa la pratica distorsiva, il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio e il nesso causale. La Commissione informa gli Stati membri della denuncia, valuta rapidamente la sufficienza degli elementi e, se necessario, chiede integrazioni entro un termine di 45 giorni dopo aver avvisato il denunciante entro 60 giorni. In caso di apertura, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale con l’indicazione dell’ambito dell’inchiesta, del paese terzo o del soggetto interessato, del pregiudizio allegato e del termine per le osservazioni delle parti interessate, che non può essere inferiore a 30 giorni.

Durante l’inchiesta, la Commissione raccoglie e verifica tutte le informazioni ritenute necessarie, può richiedere sostegno agli Stati membri e, con il consenso del soggetto interessato e senza obiezioni del governo del paese terzo, svolgere verifiche nel territorio di quest’ultimo. Le parti che si sono tempestivamente manifestate possono essere sentite se hanno presentato richiesta motivata di audizione.

Sospensione, cooperazione con gli Stati membri e rapporti con gli accordi internazionali

Il regolamento attribuisce un ruolo centrale agli accordi sul trasporto aereo o sui servizi aerei conclusi con i paesi terzi. La Commissione può sospendere l’inchiesta se ritiene più opportuno affidare la questione alle procedure di risoluzione delle controversie previste da tali accordi. È prevista una sospensione obbligatoria quando, entro 15 giorni dalla notifica dell’apertura, tutti gli Stati membri interessati decidono di agire esclusivamente tramite le procedure dell’accordo e nessuno solleva obiezioni. Gli Stati membri interessati devono informare la Commissione di riunioni e procedure avviate nel quadro degli accordi con il paese terzo e possono essere chiamati a fornire ulteriori informazioni.

La ripresa dell’inchiesta è possibile, tra l’altro, se non viene avviata la procedura di controversia entro 3 mesi, se la soluzione non è attuata correttamente, se la pratica non è eliminata entro 12 mesi, oppure, nei casi urgenti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, se non viene eliminata entro 9 mesi dalla notifica, termine prorogabile fino a 3 mesi.

Riservatezza e conclusioni in caso di mancata collaborazione

L’articolo 8 disciplina la riservatezza delle informazioni, imponendo alla Commissione e agli Stati membri di non divulgare informazioni riservate se non autorizzati e richiedendo alle parti di fornire riassunti non riservati adeguati. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate solo per lo scopo per cui sono state richieste, salvo il loro impiego per aprire un’altra inchiesta ai sensi del medesimo regolamento.

Se l’accesso alle informazioni è negato, i dati non sono forniti nei termini o l’inchiesta è gravemente ostacolata, la Commissione può formulare conclusioni provvisorie o definitive sulla base degli elementi disponibili. Le informazioni false o fuorvianti non sono prese in considerazione.

Durata del procedimento

Il procedimento deve concludersi entro 20 mesi e l’inchiesta entro 12 mesi, con possibilità di proroga in casi debitamente giustificati. Nei casi urgenti, quando vi è il rischio che il pregiudizio ai vettori dell’Unione diventi irreversibile, la durata del procedimento può essere ridotta a 9 mesi. Se il paese terzo o il soggetto interessato adotta misure incisive per eliminare la pratica o il pregiudizio, la Commissione sospende il procedimento; questo può essere ripreso se la situazione non è risolta in un termine ragionevole e comunque non superiore a 6 mesi.

Accertamento del pregiudizio e dell’interesse dell’Unione

L’articolo 12 richiede che il pregiudizio sia valutato sulla base di elementi di prova e tenendo conto della situazione dei vettori aerei dell’Unione e del mercato interessato, con riferimento, tra l’altro, a frequenza dei servizi, capacità, effetto rete, vendite, quota di mercato, utili, investimenti e occupazione. Per la minaccia di pregiudizio, la soglia probatoria è elevata: l’evoluzione dannosa deve essere chiaramente prevedibile, molto probabile e imminente, e attribuibile oltre ogni ragionevole dubbio alla condotta del paese terzo o del suo soggetto.

L’interesse dell’Unione, disciplinato dall’articolo 3, è determinato mediante un’analisi economica che dà priorità alla tutela dei consumatori e alla connettività. La Commissione considera anche la necessità di eliminare le pratiche distorsive, ripristinare una concorrenza effettiva e leale ed evitare distorsioni del mercato interno; l’analisi è effettuata sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e trasmessa per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Chiusura senza misure di riparazione

L’inchiesta si chiude senza misure quando la denuncia viene ritirata, salvo iniziativa della Commissione, oppure quando non risultano provati la pratica distorsiva, il pregiudizio o il nesso causale. La chiusura è prevista anche se l’adozione di misure sarebbe contraria all’interesse dell’Unione, oppure se il paese terzo o il soggetto interessato ha eliminato la pratica o il pregiudizio. La decisione di chiusura è motivata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Misure di riparazione

Quando l’inchiesta accerta che una pratica distorsiva ha arrecato pregiudizio, la Commissione adotta misure di riparazione mediante atti di esecuzione. Tali misure possono essere adottate anche in caso di minaccia di pregiudizio, ma non entrano in vigore finché la minaccia non si sia concretizzata in un pregiudizio effettivo. Le misure sono dirette contro i vettori aerei di paesi terzi che beneficiano della pratica e possono assumere la forma di:

  • obblighi finanziari;
  • misure operative di valore equivalente o inferiore, compresa la sospensione di concessioni, prestazioni dovute o altri diritti del vettore aereo del paese terzo.

Il regolamento privilegia, ove possibile, misure operative reciproche, purché non contrarie all’interesse dell’Unione o incompatibili con il diritto dell’Unione e con gli obblighi internazionali. Le misure devono essere proporzionate, limitate a quanto necessario per compensare il pregiudizio e, se del caso, circoscritte a specifiche aree geografiche o a un determinato periodo. È espressamente esclusa la sospensione o limitazione dei diritti di traffico concessi da uno Stato membro a un paese terzo.

Riesame delle misure e governance dell’attuazione

Le misure di riparazione restano in vigore solo per il tempo e nella misura necessari. La Commissione deve presentare periodicamente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’efficacia e sull’impatto delle misure. Il riesame può essere avviato dalla Commissione, dal denunciante o su richiesta motivata degli Stati membri interessati, del paese terzo o del suo soggetto. All’esito del riesame, la Commissione può abrogare, modificare o mantenere le misure mediante atto di esecuzione.

L’attuazione del regolamento avviene secondo la procedura di comitato prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 17 ribadisce l’obbligo di relazioni periodiche, nel rispetto della riservatezza, e consente a Parlamento europeo e Consiglio di invitare la Commissione a illustrare questioni attinenti all’applicazione del regolamento.

Entrata in vigore e abrogazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Con l’articolo 18 è stato abrogato il regolamento (CE) n. 868/2004, con rinvio dinamico al nuovo testo per i riferimenti normativi.

Disposizioni principali

Oggetto e rapporto con altri atti

L’articolo 1 stabilisce norme per le inchieste della Commissione e per le misure di riparazione contro pratiche distorsive della concorrenza nel trasporto aereo. Il regolamento opera senza pregiudizio per le norme su bande orarie e assistenza a terra contenute nel regolamento (CEE) n. 95/93 e nella direttiva 96/67/CE.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, vettore aereo, servizio di trasporto aereo, parte interessata, Stato membro interessato, soggetto di un paese terzo, pratiche che distorcono la concorrenza, minaccia di pregiudizio, pratica discriminatoria, sovvenzione, vettore aereo dell’Unione e vettore aereo dell’Unione interessato.

Interesse dell’Unione

L’articolo 3 affida alla Commissione la valutazione dell’interesse dell’Unione, privilegiando tutela dei consumatori e mantenimento di un elevato livello di connettività. La valutazione si basa su un’analisi economica e sulle osservazioni delle parti interessate; l’analisi è trasmessa per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Apertura dell’inchiesta

L’articolo 4 prevede che l’inchiesta possa essere avviata su denuncia scritta di uno Stato membro, di uno o più vettori aerei dell’Unione o di un’associazione di vettori aerei dell’Unione, oppure d’iniziativa della Commissione, se vi sono elementi di prova prima facie di pratica distorsiva, pregiudizio o minaccia di pregiudizio e nesso causale. La Commissione decide in linea di massima entro cinque mesi dalla denuncia; se gli elementi sono insufficienti, informa il denunciante entro 60 giorni, che ha 45 giorni per integrare la prova. L’avviso di apertura è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e concede alle parti interessate almeno 30 giorni per presentazioni e audizioni.

Svolgimento dell’inchiesta e cooperazione

L’articolo 5 disciplina l’inchiesta, che mira ad accertare se la pratica abbia arrecato pregiudizio o minaccia di pregiudizio ai vettori dell’Unione interessati. La Commissione può chiedere supporto agli Stati membri, svolgere verifiche nel territorio di paesi terzi con consenso e non opposizione del governo interessato, e sentire le parti che abbiano chiesto audizione nei termini. L’articolo 7 impone agli Stati membri interessati di informare la Commissione su riunioni e procedure di risoluzione delle controversie avviate nel quadro degli accordi con il paese terzo.

Sospensione e ripresa del procedimento

L’articolo 6 consente la sospensione dell’inchiesta quando sia più opportuno agire nell’ambito delle procedure di risoluzione delle controversie previste dagli accordi internazionali applicabili. È prevista una sospensione obbligatoria se, entro 15 giorni dalla notifica dell’apertura, tutti gli Stati membri interessati scelgono tale via e nessuno obietta. La ripresa è possibile, tra l’altro, se non vi sono procedure avviate entro 3 mesi, se l’esito non è attuato correttamente, se la pratica persiste oltre 12 mesi o, in urgenza, oltre 9 mesi, con possibile proroga fino a 3 mesi.

Riservatezza e omessa collaborazione

L’articolo 8 tutela le informazioni riservate e impone la presentazione di riassunti non riservati sufficientemente dettagliati; le informazioni sono usate solo per lo scopo richiesto. L’articolo 9 consente conclusioni basate sui dati disponibili quando l’accesso alle informazioni è negato, mancante o l’inchiesta è gravemente ostacolata, escludendo le informazioni false o fuorvianti.

Termini e comunicazioni procedimentali

L’articolo 10 impone la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali almeno un mese prima della convocazione del comitato. L’articolo 11 fissa una durata massima del procedimento di 20 mesi e dell’inchiesta di 12 mesi, con possibili proroghe; in caso di urgenza il procedimento può essere ridotto a 9 mesi. Se il paese terzo o il soggetto interessato adotta misure incisive per eliminare la pratica o il pregiudizio, la Commissione sospende il procedimento, che può riprendere se la situazione non viene risolta entro un termine ragionevole e comunque non oltre 6 mesi.

Criteri per pregiudizio e minaccia di pregiudizio

L’articolo 12 richiede una valutazione basata su elementi di prova e sui fattori relativi alla situazione dei vettori dell’Unione e del mercato interessato, compresi frequenza dei servizi, capacità, effetto rete, vendite, quota di mercato, utili, investimenti e occupazione. La minaccia di pregiudizio deve essere evidente, probabile e imminente, e attribuibile oltre ogni ragionevole dubbio alla condotta del paese terzo o del suo soggetto.

Chiusura senza misure di riparazione

L’articolo 13 prevede la chiusura senza misure in caso di ritiro della denuncia, mancanza di prova della pratica, del pregiudizio o del nesso causale, contrarietà all’interesse dell’Unione, oppure eliminazione della pratica o del pregiudizio da parte del paese terzo o del soggetto interessato. La decisione di chiusura è motivata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Misure di riparazione

L’articolo 14 consente alla Commissione di adottare misure di riparazione quando sia accertato un pregiudizio, e anche in caso di minaccia di pregiudizio, purché la misura non entri in vigore prima che la minaccia diventi effettiva. Le misure colpiscono i vettori di paesi terzi che beneficiano della pratica e possono consistere in obblighi finanziari o in misure operative di valore equivalente o inferiore, con priorità alle misure reciproche se compatibili con l’interesse dell’Unione e con gli obblighi internazionali. Devono essere proporzionate, eventualmente limitate territorialmente o temporalmente, e non possono incidere sui diritti di traffico concessi dagli Stati membri né violare accordi internazionali.

Riesame delle misure

L’articolo 15 stabilisce che le misure restano in vigore solo per il tempo necessario e possono essere riesaminate su iniziativa della Commissione, del denunciante o su richiesta motivata degli Stati membri interessati, del paese terzo o del suo soggetto. La Commissione valuta la permanenza della pratica, del pregiudizio e del nesso causale e può abrogare, modificare o mantenere le misure con atto di esecuzione.

Comitato, relazioni e abrogazione

L’articolo 16 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 17 impone relazioni periodiche della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento, incluse misure di riparazione, chiusure senza misure, riesami e cooperazione. L’articolo 18 abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 e l’articolo 19 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

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