Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 28/2001

"Testo unico regionale per le foreste".

Normativa regionaleL.R. Umbria 28/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in modo organico tutela, gestione e valorizzazione delle foreste umbre, degli alberi tutelati, della flora spontanea, della vivaistica e della lotta agli incendi boschivi. Prevede deleghe a enti locali/Agenzia forestale, autorizzazioni, divieti, sanzioni e regole finanziarie. Molte disposizioni sono oggi coordinate con il d.lgs. 34/2018 e la l. 353/2000.

Testo unico regionale per le foreste dell'Umbria

Testo unico regionale per le foreste dell’Umbria

La legge disciplina in modo organico il settore forestale della Regione Umbria, la tutela degli alberi e della flora spontanea, la vivaistica forestale, la prevenzione degli incendi boschivi e il finanziamento degli interventi. Il testo consolidato rinvia in più punti al d.lgs. 34/2018 e alla l. 353/2000, adattando le competenze amministrative all’assetto regionale attuale.

Oggetto, finalità e impostazione generale

Il provvedimento mira a:

  • qualificare e sviluppare il settore forestale;
  • salvaguardare alberi, flora spontanea e territorio sotto il profilo idrogeologico;
  • promuovere la gestione sostenibile delle foreste secondo i principi europei;
  • organizzare previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La disciplina vale solo nel territorio umbro e costituisce il quadro di riferimento per interventi pubblici e privati in materia forestale.

Assetto delle competenze e soggetti competenti

La Regione conserva le funzioni di indirizzo, programmazione e alcune autorizzazioni rilevanti, tra cui:

  • approvazione e aggiornamento del Piano forestale regionale;
  • gestione del sistema informativo forestale;
  • promozione di ricerca e sperimentazione;
  • approvazione del censimento degli alberi tutelati e dell’elenco degli alberi di rilevante interesse;
  • coordinamento antincendio e approvazione del piano regionale incendi;
  • approvazione del programma annuale degli interventi;
  • autorizzazioni in materia di materiali forestali di moltiplicazione e deroghe europee.

Nel testo consolidato, gli “enti competenti per territorio” sono oggi le unioni speciali di comuni; l’Agenzia forestale regionale assume un ruolo centrale, salvo la competenza comunale per alcune autorizzazioni su alberi tutelati in specifiche aree urbanistiche e insediative. Per gli interventi che interessano più enti, decide l’ente il cui territorio è maggiormente interessato.

Regolamento di attuazione e disciplina tecnica

La Giunta regionale deve approvare il regolamento attuativo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplina in dettaglio:

  • interventi ammissibili e procedure autorizzative/comunicative;
  • selvicoltura, tagli, piani di gestione e piani di taglio;
  • gestione dei boschi pubblici e collettivi;
  • terreni agrari, trasformazioni, cave, miniere e discariche;
  • pascolo, arboricoltura da legno, imboschimenti e rimboschimenti;
  • viabilità forestale;
  • sistemazioni idraulico-forestali;
  • infrastrutture a rete;
  • ricerca e progetti speciali;
  • specificazioni tecniche della definizione di bosco.

Le pratiche selvicolturali e i tagli eseguiti nel rispetto della legge, del d.lgs. 34/2018 e del regolamento sono equiparati ai tagli colturali ai fini paesaggistici.

Definizione di bosco e ambito della tutela forestale

Il testo consolidato recepisce la definizione statale di bosco: superfici a vegetazione forestale arborea, associata o meno ad arbustiva, naturali o artificiali, con estensione almeno pari a 2.000 mq, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura arborea forestale superiore al 20%.

Sono assimilate al bosco le aree indicate dal d.lgs. 34/2018; non sono invece considerate bosco le aree escluse dalla normativa statale. La disciplina forestale si applica anche ai terreni vincolati per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 3267/1923.

Autorizzazioni, comunicazioni e divieti nei boschi e nei terreni vincolati

Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, gli interventi previsti dal regolamento sono soggetti a comunicazione o autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dall’ente competente per territorio e viene negata se le soluzioni tecniche non garantiscono la stabilità dei versanti, la prevenzione di erosione, denudazione e turbamento del regime delle acque, oppure se sono in contrasto con la gestione forestale sostenibile.

Nei boschi sono vietati, salvo eccezioni e discipline particolari:

  • trasformazione in altre colture;
  • taglio raso dei boschi di alto fusto;
  • conversione del bosco a ceduo in assenza dei presupposti consentiti;
  • sradicamento di piante di alto fusto e ceppaie.

Per alcune trasformazioni del bosco e per interventi previsti da strumenti urbanistici o da norme speciali sono richiesti interventi compensativi: in genere un imboschimento di superficie pari a quella trasformata oppure, in alternativa, il versamento alla Regione di un contributo equivalente al costo dell’imboschimento e delle cure colturali. L’istante deve prestare cauzione o fideiussione a garanzia.

Il regolamento indica anche i casi di esonero dagli interventi compensativi, entro i limiti delle linee guida statali.

Circolazione dei veicoli a motore, viabilità forestale e manifestazioni

La circolazione e la sosta dei veicoli a motore sono vietate, salvo specifiche deroghe, in vari ambiti agro-silvo-pastorali e forestali, tra cui strade di accesso o servizio, viabilità forestale, sentieri, mulattiere, viali parafuoco, piste di esbosco, pascoli, boschi, corsi d’acqua e fasce ripariali.

Il divieto opera quando i percorsi siano tabellati con appositi segnali. Gli enti competenti provvedono alla tabellazione sulla base delle indicazioni comunali.

Sono consentite deroghe per:

  • abitanti residenti o dimoranti nelle aree interessate;
  • persone con ridotta capacità di deambulazione munite di contrassegno;
  • manifestazioni pubbliche e gare, nei percorsi individuati dall’Agenzia forestale regionale dopo confronto con i comuni;
  • attività ludiche e sportive con mezzi motorizzati, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi e con segnaletica di pericolo.

La sosta sulle strade transitabili è ammessa solo all’esterno della sede viaria e entro una fascia limitata.

Difesa e tutela degli alberi sottoposti a tutela e degli alberi monumentali

La legge prevede un elenco di specie arboree sottoposte a tutela e un censimento degli esemplari di particolare interesse. Gli alberi tutelati possono essere:

  • censiti quando hanno rilevante interesse estetico-morfologico, paesaggistico o sono situati in spazi pubblici o privati di pregio;
  • inseriti in un elenco di alberi di rilevante e peculiare interesse per valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico o monumentale.

Sono escluse le norme del capo per vivai e impianti di arboricoltura da legno.

L’abbattimento o lo spostamento degli alberi tutelati è consentito solo in casi limitati, tipicamente per:

  • inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità;
  • evitamento di danni a opere esistenti;
  • accertata compromissione vegetativa;
  • costruzioni edilizie o opere di trasformazione e miglioramento fondiario, per gli alberi tutelati meno protetti;
  • razionali operazioni colturali.

Le autorizzazioni richiedono sopralluogo e verifica dell’assenza di soluzioni alternative; di regola impongono il reimpianto di esemplari sostitutivi.

Il testo coordinato recepisce anche la disciplina degli alberi monumentali della legge n. 10/2013 e dei boschi monumentali e vetusti. Per gli alberi monumentali è vietato abbattere o danneggiare, salvo casi motivati e improcrastinabili con autorizzazione comunale e parere obbligatorio e vincolante dell’autorità forestale competente.

Tutela delle specie erbacee e arbustive

Il regolamento allega l’elenco delle specie erbacee e arbustive protette, delle quali sono vietati raccolta, danneggiamento e commercio, salvo autorizzazioni per scopi:

  • scientifici;
  • didattici;
  • farmaceutici;
  • officinali.

Per i muschi è consentita la raccolta fino a 1 kg giornaliero per persona; oltre tale soglia serve autorizzazione per attività economiche, ma non è comunque consentita nelle aree a dissesto, con pendenze superiori al 30%, nei boschi di nuova formazione, in quelli in rinnovazione e nelle aree percorse dal fuoco.

Sono previste autorizzazioni anche per estirpazioni o tagli di rami in aree soggette a pratiche agro-silvo-pastorali.

Imboschimenti, rimboschimenti e arboricoltura da legno

Nei rimboschimenti, imboschimenti e impianti di arboricoltura da legno possono essere impiegate solo le specie ammesse dal regolamento. Specie diverse possono essere autorizzate per progetti sperimentali condotti da enti pubblici o istituti di ricerca pubblici.

Per nuovi insediamenti edilizi a meno di 500 metri da aree boscate è vietata l’introduzione di specie diverse, salvo autorizzazione.

Pianificazione e interventi naturalistici

La Regione promuove interventi e iniziative per migliorare conoscenza, valorizzazione, conservazione e tutela del bosco e della flora. Sono previsti contributi in conto capitale per:

  • attività di interesse naturalistico-ambientale;
  • attività promozionali;
  • interventi pubblici di sistemazione e miglioramento di aree verdi.

I contributi possono coprire fino al 100% per enti e organismi pubblici e fino al 50% per gli altri beneficiari. La liquidazione avviene previa esibizione del certificato di regolare esecuzione o del rendiconto giustificato.

Previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi

La legge attua la disciplina statale in materia di incendi boschivi istituendo organi di indirizzo e coordinamento, in particolare:

  • il Comitato regionale consultivo;
  • la Sala operativa unificata permanente (SOUP).

Il Comitato propone alla Giunta regionale interventi di indirizzo, aggiornamento del piano forestale sotto il profilo antincendio, iniziative formative e sensibilizzazione della popolazione.

La SOUP coordina le strutture regionali e statali, anche telematicamente, e gestisce la lotta attiva contro gli incendi, chiedendo l’intervento di uomini, mezzi e attrezzature e la flotta aerea statale al COAU quando necessario. Deve inoltre comunicare tempestivamente al sindaco, al prefetto e alla protezione civile i casi di incendi che minacciano centri abitati o aree di interfaccia.

L’organizzazione delle operazioni a terra è oggi affidata alla Regione o a un soggetto da essa delegato, con specifiche regole per gli incendi di interfaccia e per quelli che richiedono il coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Piano regionale antincendi:

  • è approvato dalla Giunta;
  • è coerente con la l. 353/2000, con le direttive nazionali e con il PFR;
  • è verificato entro il 31 dicembre di ogni anno;
  • costituisce il documento unico di programmazione regionale in materia.

Entro il 31 maggio di ogni anno il dirigente competente approva le procedure operative annuali. Ogni anno il dirigente determina inoltre, con atto pubblicato nel BUR, date di apertura e chiusura della campagna antincendio e il periodo di grave pericolosità.

Durante il periodo 1° marzo-31 ottobre è vietato accendere fuochi, usare fiamme o apparecchi per taglio metalli e gettare mozziconi o fiammiferi accesi lungo strade, boschi e fascia di 50 metri limitrofa, salvo modifiche regionali per condizioni climatiche eccezionali. Ulteriori prescrizioni possono essere introdotte nel piano regionale.

Sistema informativo forestale e Piano forestale regionale

Il Sistema informativo forestale (SIFOR) è la base conoscitiva per la pianificazione forestale, il monitoraggio dei boschi e gli studi e interventi sul patrimonio forestale. Comprende almeno:

  • carta forestale regionale;
  • inventario forestale regionale, da aggiornare almeno ogni dieci anni;
  • carta della viabilità di interesse forestale e dei punti d’acqua antincendio.

Il SIFOR è integrato con il sistema informativo antincendi.

Il Piano forestale regionale individua obiettivi e azioni prioritarie per migliorare il patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto di tutela ambientale e sviluppo socioeconomico. Nel testo consolidato:

  • è approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta;
  • ha durata coerente con la Strategia forestale nazionale;
  • è sottoposto a revisione quinquennale;
  • resta valido fino al nuovo piano.

Programma annuale e interventi delegati

La Giunta approva annualmente il Programma degli interventi entro il 30 giugno per l’anno successivo. Il programma indica gli indirizzi operativi per la predisposizione dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione.

L’esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi di potenziamento, miglioramento, valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo in attuazione del PFR sono delegati all’Agenzia forestale regionale, che può operare su tutto il territorio regionale e, tramite intese, anche in regioni limitrofe.

Gli interventi comprendono, tra gli altri:

  • sistemazioni idraulico-forestali;
  • difesa del suolo e dell’ambiente;
  • prevenzione incendi;
  • vivaistica;
  • attività faunistica;
  • tartuficoltura.

I progetti possono riguardare anche territori non pubblici, se vi è convenzione con i proprietari. Le opere sono dichiarate di pubblica utilità e finanziate integralmente dal bilancio regionale.

Gestione del patrimonio agro-forestale pubblico

Il patrimonio agroforestale pubblico è amministrato secondo gli indirizzi del PFR e gestito sulla base di piani di durata almeno decennale. Gli enti pubblici devono destinare almeno il 10% dei ricavi netti da gestione forestale a interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei propri boschi, con vincolo di bilancio.

Forestazione privata, boschi abbandonati e associazionismo fondiario

La Regione sostiene la gestione sostenibile delle risorse forestali private e definisce metodologie di elaborazione, controllo e riesame dei piani di gestione forestale e dei piani forestali di indirizzo territoriale.

Il regolamento disciplina i casi in cui l’Agenzia forestale regionale può sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati degradati, con possibile riutilizzo dei ricavi per pianificazione e miglioramento forestale.

La Regione promuove inoltre, anche con fondi comunitari, l’associazionismo fondiario tra proprietari pubblici e privati, i consorzi forestali, le cooperative forestali e altre forme associative, valorizzando piccole proprietà, demani, proprietà collettive e usi civici.

Vivaistica forestale e materiali di moltiplicazione

Il capo sulla vivaistica tutela la biodiversità vegetale, le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e la qualità genetica del materiale di moltiplicazione. Si applica al materiale prodotto, commercializzato o distribuito in Umbria per:

  • imboschimenti e rimboschimenti;
  • arboricoltura da legno;
  • tartuficoltura;
  • fasce alberate;
  • recupero e ripristino ambientale.

Il testo consolidato richiama la disciplina del d.lgs. 386/2003: possono essere impiegati solo materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi nei registri previsti dalla direttiva 1999/105/CE.

La produzione e vendita sono soggette ad autorizzazione regionale. È istituito il registro ufficiale dei fornitori. Restano esclusi, per i materiali usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentazione, gli istituti universitari, gli enti pubblici di ricerca e i centri nazionali per la biodiversità forestale.

È istituita una Commissione tecnico-consultiva che esprime pareri su autorizzazioni, revoche, iscrizioni nei registri, uso di cloni forestali e richieste di divieto alla Commissione europea.

I produttori devono comunicare ogni anno entro il 30 settembre la consistenza del materiale presente. I titolari di autorizzazione devono tenere un registro di carico e scarico.

Il materiale non può essere trasportato, venduto o ceduto senza certificato di provenienza o di identità clonale. Sono previste regole particolari per materiale proveniente da altre regioni, da altri Paesi UE e, in via eccezionale, da Paesi extra UE per sperimentazione e ricerca. La Regione può autorizzare per massimo dieci anni materiali di base per la produzione di materiali controllati, in presenza delle condizioni previste dal d.lgs. 386/2003.

Libri e registri regionali del materiale forestale

La disciplina prevede il libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, nonché il registro regionale dei cloni forestali; il testo consolidato contiene anche il registro regionale dei materiali forestali di base, con dati identificativi, origine, provenienza, regione di provenienza e categoria.

Il regolamento detta le modalità di tenuta, aggiornamento e gestione di tali registri e la raccolta del materiale di moltiplicazione.

Finanziamento delle funzioni e delle attività

La legge disciplina in modo puntuale le fonti di finanziamento degli interventi, distinguendo tra:

  • funzioni conferite agli enti competenti;
  • iniziative naturalistiche;
  • piano antincendio;
  • funzioni regionali di programmazione;
  • interventi delegati di attuazione del PFR;
  • vivaismo pubblico.

Per gli anni successivi al 2001, i finanziamenti sono rimessi alle previsioni della legge finanziaria regionale e del bilancio pluriennale, con autorizzazione alla Giunta a effettuare le variazioni di bilancio necessarie.

Sanzioni amministrative

Le violazioni della legge e del regolamento sono sanzionate dagli enti competenti per territorio secondo la disciplina generale sulla depenalizzazione e la normativa regionale sulle sanzioni.

Il sistema sanzionatorio riguarda, tra l’altro:

  • tagli o danni a piante nei boschi;
  • utilizzazioni forestali senza iscrizione agli elenchi obbligatori;
  • violazione dei divieti di trasformazione, taglio raso, conversione a ceduo e sradicamento;
  • mancata esecuzione degli interventi compensativi o del reimpianto;
  • raccolta o commercio abusivi di specie protette;
  • interventi su alberi tutelati e alberi monumentali;
  • impianti di specie non consentite;
  • accensione di fuochi nel periodo di divieto;
  • violazioni della disciplina vivaistica.

Le sanzioni includono, a seconda dei casi, importi pecuniari commisurati al numero di piante, alla superficie o al volume di terreno movimentato, l’obbligo di eseguire lavori di ripristino e, in alcuni casi, la confisca delle piante. Per gli alberi monumentali è prevista una sanzione da 5.000 a 100.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

Norme transitorie, coordinamento e abrogazioni

Fino all’adozione del regolamento attuativo si applica, per quanto compatibile, il regolamento regionale del 1981 con le relative sanzioni. Fino all’approvazione degli elenchi di specie protette restano efficaci le tabelle della l.r. 49/1987; fino al censimento definitivo degli alberi tutelati valgono gli elenchi già approvati dalla Giunta regionale.

Per la vivaistica, fino all’approvazione dell’elenco delle specie, si applica la precedente tabella allegata alla l. 269/1973. È inoltre previsto il regime transitorio per il materiale forestale già presente nei vivai prima dell’entrata in vigore della legge.

La legge abroga numerose norme previgenti regionali e modifica vari articoli di leggi regionali già esistenti, coordinando la nuova disciplina con l’assetto amministrativo e urbanistico successivamente evoluto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.