L.R. Umbria 34/2001
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2002".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Umbria all’esercizio provvisorio del bilancio 2002 per il primo trimestre, con gestione delle entrate e delle spese sulla base del bilancio 2001 e, per le spese, entro un dodicesimo degli stanziamenti, salvo spese obbligatorie e vincolate. Dal deposito del bilancio 2002 in Consiglio si applicano le previsioni del nuovo bilancio. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2002
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2002
La legge disciplina, per la Regione Umbria, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002. Si tratta di una misura temporanea e strettamente limitata alla fase iniziale dell’esercizio, in attesa dell’approvazione del bilancio annuale.
Ambito temporale di applicazione
L’autorizzazione è concessa:
- per il primo trimestre dell’anno finanziario 2002;
- sulla base delle previsioni del bilancio 2001;
- con effetti limitati, per la spesa, a un dodicesimo dei relativi stanziamenti.
Sono esclusi dal limite i capitoli o stanziamenti la cui efficacia è cessata al 31 dicembre 2001.
Modalità di gestione delle entrate e delle spese
Nel periodo di esercizio provvisorio sono autorizzati:
- l’accertamento e la riscossione delle entrate;
- l’impegno e il pagamento delle spese.
Per le spese ordinarie la gestione avviene nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti 2001, secondo la disciplina dell’esercizio provvisorio richiamata dalla normativa regionale di contabilità.
Passaggio al bilancio 2002
A partire dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l’anno 2002, le autorizzazioni previste dalla legge non si basano più sul bilancio 2001, ma sulle previsioni del bilancio 2002 presentato. La disciplina provvisoria resta quindi subordinata al deposito del nuovo bilancio.
Eccezioni al limite dei dodicesimi
Il limite del dodicesimo non si applica a:
- spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
- somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno 2002 ai sensi della normativa contabile regionale richiamata.
Per tali stanziamenti la gestione è autorizzata senza la limitazione prevista per la spesa ordinaria.
Decorrenza e urgenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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