L.R. Umbria 36/2001
"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 - Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 36/2001 modifica la legge istitutiva dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea: rafforza il collegamento con il Consiglio regionale, aggiorna regole di contabilità e finanziamento, sopprime alcune disposizioni e abroga vari articoli. Contiene una disciplina di organizzazione e bilancio destinata a operare in via ordinaria, senza un termine di efficacia prefissato.
Modifiche alla disciplina dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea
Modificazioni alla disciplina dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea
La legge regionale dell’Umbria 27 dicembre 2001, n. 36 interviene sulla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, ristrutturando alcuni profili organizzativi e finanziari dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea. La disciplina risultante riguarda in particolare i rapporti con il Consiglio regionale, la contabilità, il finanziamento e la dotazione di risorse dell’Istituto.
Collegamento istituzionale e relazione annuale
L’Istituto è espressamente qualificato come istituzionalmente collegato al Consiglio regionale. È previsto un obbligo informativo annuale: l’Istituto deve trasmettere al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Contabilità e attività contrattuale
La contabilità e l’attività contrattuale dell’Istituto devono essere disciplinate da un apposito regolamento, adottato in conformità alle norme regionali in materia. Il bilancio di previsione e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale, secondo il richiamo alla disciplina regionale di cui alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, e contemporaneamente al Consiglio regionale.
Finanziamento e dotazione di risorse
La Regione partecipa al finanziamento dell’attività dell’Istituto mediante un contributo annuale imputato al bilancio del Consiglio regionale. L’Istituto deve inoltre avvalersi di personale, mezzi e strutture adeguate messi a disposizione dal Consiglio regionale.
Soppressioni e abrogazioni
La legge sopprime una specifica lettera dell’articolo 5 della legge regionale n. 6 del 1995 e abroga integralmente gli articoli 7, 10, 15 e 16 della medesima legge. Viene inoltre sostituito il testo degli articoli 11 e 14 della disciplina originaria.
Portata temporale e attualità della norma
La legge non prevede una scadenza propria né un regime temporaneo: introduce modifiche strutturali alla legge istitutiva dell’Istituto, destinate a operare stabilmente nell’ordinamento regionale umbro.
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