L.R. Umbria 32/2001
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 32/2001 introduce un titolo sulla disciplina delle deroghe alla direttiva CEE 79/409 e regola prelievo, controlli, rendicontazione e sanzioni. Modifica inoltre la legge regionale n. 14/1994 consentendo, dal 1 ottobre al 30 novembre, due ulteriori giornate settimanali di caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, esclusi martedì e venerdì.
Deroghe alla direttiva faunistica e modifiche alla disciplina venatoria umbra
Deroghe alla disciplina faunistico-venatoria in Umbria
La legge regionale Umbria n. 32 del 2001 integra la disciplina della protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio introducendo un titolo dedicato alle deroghe alla direttiva CEE 79/409. Interviene anche sulle giornate di caccia da appostamento alla selvaggina migratoria previste dalla legge regionale n. 14/1994.
Provvedimenti di deroga e contenuto minimo
Le Province, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, adottano i provvedimenti di deroga per le finalità previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Il provvedimento deve indicare in modo espresso:
- le specie oggetto del prelievo in deroga;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- i soggetti abilitati;
- i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;
- il numero complessivo dei capi prelevabili nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie;
- i controlli e le forme di vigilanza;
- le motivazioni della deroga, con riferimento alle condizioni previste dall’articolo 9 della direttiva comunitaria.
Limiti all’applicazione delle deroghe
Il prelievo in deroga non può essere applicato alle specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La disciplina è richiamata anche per la cattura di esemplari di specie protette da cedere ai fini di richiamo, nei casi previsti dalla legge statale sulla caccia.
Soggetti autorizzati, annotazione dei prelievi e sanzioni
Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio regionale, muniti di apposita scheda per annotare a fine giornata i capi prelevati. La scheda deve essere trasmessa alla Provincia competente, compilata in ogni sua parte, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di prelievo. Per la mancata annotazione dei capi sulla scheda si applica la sanzione amministrativa prevista dalla legge statale. La mancata trasmissione della scheda comporta la sospensione per un mese del tesserino venatorio regionale nella stagione venatoria successiva.
Flussi informativi verso Regione e autorità nazionali
Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto. La Giunta regionale provvede quindi all’invio della relazione sull’attuazione delle deroghe alle autorità nazionali competenti, per la successiva trasmissione alla Commissione europea secondo quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE.
Modifica alla caccia da appostamento alla selvaggina migratoria
La legge modifica la disciplina dell’articolo 32 della legge regionale n. 14/1994: dal 1 ottobre al 30 novembre la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì. Viene inoltre soppresso il comma 5 del medesimo articolo.
Regime di attualità
Il provvedimento disciplina un settore ancora riconoscibile, ma contiene riferimenti a deroghe, adempimenti e relazioni annuali ormai legati a una disciplina storica della caccia; resta rilevante soprattutto come testo di modifica della normativa regionale venatoria vigente all’epoca e per la ricostruzione del quadro normativo consolidato.
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