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Legge

L.R. Umbria 18/2001

"Testo unico regionale per le foreste".

Normativa regionaleL.R. Umbria 18/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Umbria la gestione sostenibile delle foreste, la tutela di alberi e flora spontanea, il vincolo idrogeologico, la prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la forestazione pubblica e privata e la vivaistica forestale. Molte disposizioni richiamano regolamenti attuativi e atti annuali. Il testo contiene norme transitorie riferite agli elenchi e ai finanziamenti del 2001, oggi non più rilevanti.

Tutela forestale, alberi, flora spontanea e prevenzione incendi boschivi in Umbria

Testo unico regionale per le foreste

La legge regionale dell’Umbria disciplina in modo organico il settore forestale, la tutela del patrimonio arboreo e della flora spontanea, la prevenzione degli incendi boschivi e la vivaistica forestale. Opera esclusivamente sul territorio regionale e si coordina con la normativa statale e comunitaria richiamata nel testo.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina riguarda:

  • i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;
  • i boschi, definiti secondo i criteri indicati dalla legge e dal rinvio al d.lgs. 34/2018;
  • gli alberi sottoposti a tutela e le specie erbacee e arbustive protette;
  • gli imboschimenti, i rimboschimenti, l’arboricoltura da legno e la vivaistica;
  • la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La legge promuove la gestione sostenibile delle foreste e la salvaguardia delle funzioni ecologiche e socioeconomiche degli ecosistemi forestali. In materia di incendi boschivi attua inoltre la legge n. 353/2000.

Riparto delle funzioni amministrative

La Regione conserva le funzioni di indirizzo, programmazione e approvazione dei principali strumenti pianificatori e dei provvedimenti di rilievo generale, tra cui:

  • Piano forestale regionale;
  • sistema informativo forestale;
  • censimento degli alberi tutelati ed elenco degli alberi di rilevante interesse;
  • Piano regionale antincendi boschivi;
  • programma annuale degli interventi;
  • autorizzazioni per alcune fattispecie speciali e deroghe sui materiali forestali di moltiplicazione.

Gli enti competenti per territorio sono individuati, nel testo consolidato, nell’Agenzia forestale regionale, salvo alcune attribuzioni residuali ai Comuni, in particolare per specifiche autorizzazioni in ambiti urbani e insediativi. Il testo conserva anche rinvii a Comunità montane, frutto di versioni precedenti, ma la disciplina risultante fa riferimento all’assetto successivo di riordino.

Regime dei boschi e vincolo idrogeologico

Nei terreni vincolati per scopi idrogeologici e nei boschi tutti gli interventi disciplinati dal regolamento attuativo sono soggetti a comunicazione o autorizzazione secondo le regole tecniche stabilite dal regolamento stesso. L’autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche non garantiscono la stabilità dei luoghi, il controllo dell’erosione, la tutela contro la denudazione o il corretto regime delle acque, oppure risultano incompatibili con la gestione forestale sostenibile.

La legge vieta nei boschi:

  • la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo eccezioni previste;
  • il taglio a raso dei boschi di alto fusto, salvo difesa fitosanitaria o altri motivi disposti dalla Regione;
  • la conversione in ceduo dei boschi governati o avviati ad alto fusto, salvo difesa fitosanitaria;
  • lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.

Sono previste compensazioni ambientali per alcuni interventi di trasformazione del bosco, mediante imboschimento compensativo o versamento di un onere equivalente, con cauzione o fideiussione a garanzia. Il regolamento individua i casi di esonero entro i limiti consentiti dalla normativa statale.

Definizione di bosco

Il testo consolidato recepisce la definizione del d.lgs. 34/2018: è bosco la superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.

Sono assimilate al bosco le aree individuate dal d.lgs. 34/2018; non si considerano bosco le aree escluse dal medesimo decreto.

Circolazione dei veicoli e accessi nelle aree forestali

Nei boschi e negli ambiti agro-silvo-pastorali è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di accesso agli appostamenti fissi di caccia autorizzati, di sperimentazione e ricerca.

Il divieto opera in particolare:

  • sulle strade di accesso o servizio all’attività agro-silvo-pastorale e sulla viabilità forestale, se tabellate;
  • sui sentieri, mulattiere, viali parafuoco, piste di esbosco e di servizio, piste di accesso ai pascoli e tracciati temporanei, se tabellati;
  • nei prati, pascoli, boschi, corsi d’acqua, fasce ripariali, superfici incolte e denudate.

Sono previste deroghe per gli abitanti dimoranti nelle aree interessate e per le persone con disabilità/deambulazione ridotta munite di contrassegno. L’Agenzia forestale regionale individua e aggiorna annualmente le aree e i percorsi autorizzati per manifestazioni pubbliche, gare e percorsi ludico-sportivi motorizzati, sentiti i Comuni interessati.

La sosta sulle strade transitabili è consentita solo all’esterno della sede viaria entro una fascia massima di tre metri.

Piano regolamentare e contenuto del regolamento attuativo

La disciplina di dettaglio è demandata al regolamento regionale, che deve contenere, tra l’altro:

  • criteri per interventi selvicolturali, piani di taglio e piani di gestione forestale;
  • regole su gestione, trattamento e utilizzazione dei boschi;
  • disposizioni per proprietà pubbliche e collettive;
  • norme su terreni agrari, movimenti di terreno, cambi di destinazione d’uso, cave, miniere e discariche;
  • disciplina del pascolo;
  • regole per arboricoltura da legno, imboschimenti, rimboschimenti e alberi di Natale;
  • disciplina dei residui vegetali delle coltivazioni;
  • viabilità forestale;
  • opere di sistemazione idraulico-forestale;
  • infrastrutture a rete;
  • progetti speciali e di ricerca;
  • ulteriori parametri tecnici per la definizione di bosco.

Le pratiche e i tagli selvicolturali eseguiti in conformità alla legge, al d.lgs. 34/2018 e al regolamento sono equiparati ai tagli colturali ai fini del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ditte boschive e operatori forestali

Presso l’ente competente per territorio è istituito l’elenco delle ditte boschive con sede legale nel territorio regionale, suddiviso in fasce di idoneità in base alla dimensione delle superfici lavorabili. Il regolamento disciplina iscrizione, rinnovo, sospensione e cancellazione, nonché il limite massimo di superficie per il quale non è obbligatoria l’iscrizione nelle utilizzazioni dei boschi cedui.

L’elenco contiene una sezione denominata albo delle imprese forestali, conforme al d.lgs. 34/2018, con una specifica categoria per le imprese agricole. Il regolamento disciplina inoltre i requisiti e le modalità per l’iscrizione e l’equiparazione delle imprese estere.

È istituito anche l’elenco degli operatori forestali; agli iscritti è rilasciato un patentino valido su tutto il territorio regionale. Le imprese iscritte all’elenco delle ditte boschive devono impiegare, per abbattimento, spalcatura e potatura con motosega, solo operatori muniti di patentino, pena la revoca dell’idoneità. Il patentino non è richiesto per i proprietari o possessori che lavorano in proprio per i bisogni dell’azienda agricola e per gli aventi diritto all’uso civico di legnatico.

Contenzioso forestale e sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono applicate dagli enti competenti per territorio, nel rispetto della legge n. 689/1981 e della disciplina regionale richiamata. Contro le sanzioni è ammesso ricorso all’ente competente, che si avvale di una Commissione per il contenzioso forestale composta da esperti in materia forestale, agronomica e giuridica. La Commissione esprime parere sui ricorsi; i componenti non percepiscono compensi.

Il sistema sanzionatorio copre, tra l’altro:

  • violazioni nei boschi e nei terreni vincolati;
  • abbattimento o danneggiamento di alberi tutelati;
  • raccolta, danneggiamento o commercio di specie erbacee e arbustive protette;
  • mancato reimpianto;
  • violazioni in materia di compensazioni, autorizzazioni e circolazione dei veicoli;
  • violazioni della disciplina vivaistica.

Alberi tutelati, alberi monumentali e flora spontanea

Il regolamento allega l’elenco delle specie arboree sottoposte a tutela. Gli alberi appartenenti a tali specie, se non ricadenti in bosco, sono censiti quando hanno particolare valore estetico-morfologico, paesaggistico o si trovano in contesti pubblici o privati di interesse urbano, culturale o ricreativo. Il censimento è approvato e aggiornato dalla Giunta regionale.

La legge istituisce anche un elenco per gli alberi di rilevante e peculiare interesse, indipendentemente dalla specie.

Per gli alberi monumentali rinvia alla disciplina statale: il testo vieta l’abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali censiti ai sensi della legge n. 10/2013, salvo casi motivati e improcrastinabili autorizzati dal Comune con parere obbligatorio e vincolante dell’autorità statale competente.

Per le specie erbacee e arbustive tutelate il regolamento contiene l’elenco delle specie vietate alla raccolta, al danneggiamento e al commercio. Sono ammesse autorizzazioni per scopi scientifici, didattici, farmaceutici e officinali. La raccolta dei muschi è consentita entro 1 kg al giorno per persona; oltre tale limite occorre autorizzazione, ma non può essere concessa in zone soggette a dissesto, con pendenze superiori al 30%, nei boschi di nuova formazione, in rinnovo o nelle aree percorse dal fuoco.

Imboschimenti, rimboschimenti e arboricoltura da legno

Nei rimboschimenti, negli imboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno sono vietate specie diverse da quelle indicate nell’elenco allegato al regolamento. Eccezioni sono ammesse per progetti sperimentali realizzati da enti pubblici o istituti pubblici di ricerca, previa autorizzazione dell’ente competente.

Per insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 metri da aree boscate l’introduzione di specie diverse è vietata, salvo autorizzazione.

Iniziative naturalistiche e contributi

La Regione promuove iniziative per la conoscenza, valorizzazione, conservazione e tutela del bosco e della flora. Per tali iniziative sono previsti contributi in conto capitale a enti pubblici, associazioni e organismi scolastici per:

  • attività di interesse naturalistico-ambientale;
  • attività promozionali;
  • interventi pubblici di sistemazione e miglioramento di aree verdi.

Il contributo può coprire fino al 100% della spesa ammessa per soggetti pubblici e fino al 50% per gli altri beneficiari. La liquidazione avviene a fronte della regolare esecuzione o della rendicontazione documentata. La Giunta regionale disciplina termini, modalità, riparto dei fondi e criteri di assegnazione.

Prevenzione, previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

La legge istituisce il Comitato regionale consultivo e la Sala operativa unificata permanente (SOUP) per le attività antincendio. Il Comitato formula proposte alla Giunta su indirizzi, revisione del Piano forestale, Piano regionale antincendi, formazione del personale ed educazione dei cittadini.

La SOUP coordina le strutture regionali e statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva, chiede l’intervento della flotta aerea antincendio dello Stato, rileva e elabora i dati sugli incendi e comunica immediatamente al Sindaco, al Prefetto e alla Protezione civile nei casi di rischio per l’interfaccia urbano-forestale.

Nel coordinamento delle operazioni a terra e nella direzione degli spegnimenti intervengono i soggetti indicati dal Piano regionale; nei casi di incendi di interfaccia con prevalenza della salvaguardia di vite umane e infrastrutture, la direzione spetta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per incendi gravi e complessi è previsto il coordinamento tra i corpi statali competenti.

La Regione approva un Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, soggetto a verifica/revisione annuale entro il 31 dicembre. Entro il 31 maggio di ogni anno il dirigente competente approva le procedure operative annuali.

Il Piano individua, tra l’altro:

  • cause e fattori predisponenti;
  • aree percorse dal fuoco e aree a rischio;
  • periodi di rischio;
  • indici di pericolosità;
  • azioni potenzialmente innescanti;
  • mezzi, risorse umane e procedure;
  • viabilità, tracciati spartifuoco e punti d’acqua;
  • interventi selvicolturali di pulizia e manutenzione;
  • esigenze formative e informative;
  • previsione economico-finanziaria;
  • soggetti coinvolti e modalità di attivazione;
  • sezioni specifiche per aree naturali protette e per i parchi e le riserve statali.

La campagna annuale antincendio è definita con atto del dirigente competente, che stabilisce date di apertura e chiusura e il periodo di grave pericolosità.

È prevista la promozione di convenzioni con il volontariato. Gli interventi di spegnimento, esclusi i mezzi aerei, sono affidati all’Agenzia forestale regionale, che può operare anche fuori regione previa intesa. La Regione può stipulare accordi di programma pluriennali con l’Arma dei Carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per il periodo 1° marzo - 31 ottobre è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli e disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo strade, boschi e fascia di 50 metri adiacente. La Giunta può modificare il periodo in caso di particolari condizioni climatiche.

Sistema informativo forestale e pianificazione

Il Sistema informativo forestale regionale costituisce la base conoscitiva per la pianificazione forestale, il monitoraggio dei boschi e gli studi/interventi sul patrimonio forestale. Comprende carta forestale, inventario forestale e carta della viabilità forestale e dei punti d’acqua per l’antincendio, con aggiornamento periodico e ripetizione decennale dell’inventario.

Il Piano forestale regionale individua obiettivi e azioni prioritarie per il miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato. È approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta, ha durata coerente con la strategia forestale nazionale, è soggetto a revisione quinquennale e resta valido fino al nuovo Piano.

Il Programma annuale degli interventi è approvato dalla Giunta entro il 30 giugno per l’anno successivo e detta gli indirizzi operativi per la predisposizione dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione.

Interventi delegati e patrimonio agro-forestale pubblico

L’esecuzione degli interventi di potenziamento, miglioramento, valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo regionale in attuazione del Piano forestale è affidata all’Agenzia forestale regionale. Gli interventi comprendono settori agro-silvo-pastorale, idraulico-forestale, difesa del suolo e dell’ambiente, prevenzione incendi, vivaistica, fauna e tartuficoltura.

Gli interventi possono essere realizzati anche su territori di Comuni non appartenenti ad alcuna unione/comprensorio, previo accordo. Sono considerati di pubblica utilità e a carico del bilancio regionale. I programmi degli interventi sono approvati annualmente dalla Giunta su proposta dell’Agenzia.

La gestione del patrimonio agroforestale pubblico avviene sulla base di piani di durata almeno decennale conformi al Piano forestale e agli indirizzi regionali. Gli enti pubblici devono destinare almeno il 10% dei ricavi netti della gestione forestale a pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei propri boschi.

Forestazione privata e associazionismo fondiario

La Regione promuove la pianificazione sostenibile delle risorse forestali e il riesame periodico dei piani di gestione forestale e dei piani forestali di indirizzo territoriale.

Il sostegno alle attività private segue i regimi di aiuto della normativa comunitaria. Il regolamento disciplina i casi in cui l’Agenzia forestale regionale può sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati in degrado. Gli eventuali ricavi devono essere reinvestiti in pianificazione e miglioramento forestale.

La Regione promuove inoltre l’associazionismo fondiario tra proprietari pubblici e privati, anche in deroga alla disciplina delle società a partecipazione pubblica, nonché la costituzione e partecipazione a consorzi forestali, cooperative e altre forme associative, valorizzando piccole proprietà, demani, proprietà collettive e usi civici.

Vivaistica forestale, materiale di moltiplicazione e controlli

La disciplina vivaistica tutela biodiversità, caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e qualità genetica del materiale forestale di moltiplicazione. Si applica al materiale prodotto, commercializzato o distribuito in Umbria per imboschimenti, rimboschimenti, arboricoltura da legno, tartuficoltura, fasce alberate e recupero ambientale.

Sono previsti:

  • autorizzazione regionale per produzione e vendita;
  • registro ufficiale dei fornitori;
  • Commissione tecnico-consultiva;
  • obblighi di comunicazione annuale della consistenza del materiale;
  • registri di carico e scarico;
  • certificazione di provenienza o identità clonale;
  • Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme;
  • Registro regionale dei cloni forestali;
  • Registro regionale dei materiali forestali di base.

Il materiale forestale di moltiplicazione proveniente da altre regioni italiane o paesi UE è ammesso con la certificazione dell’amministrazione competente di provenienza. Per materiali di provenienza esterna all’UE la commercializzazione e l’impiego sono ammessi solo per ricerca e sperimentazione, previa autorizzazione regionale. La Regione può inoltre autorizzare, per un periodo non superiore a dieci anni, materiali di base per la produzione di materiali controllati.

Finanziamento e copertura economica

La legge reca un assetto di finanziamento delle funzioni conferite agli enti territoriali e delle iniziative regionali, con riferimenti al bilancio regionale 2001 e ai fondi specifici per:

  • gestione delle funzioni conferite;
  • iniziative naturalistiche;
  • piano antincendi;
  • funzioni regionali di competenza;
  • interventi delegati;
  • vivaistica pubblica.

Per gli anni successivi al 2001, il finanziamento è rimesso alle dotazioni previste dalla legge finanziaria regionale e al bilancio pluriennale.

Norme transitorie, modifiche e abrogazioni

Il testo contiene numerose disposizioni transitorie riferite agli elenchi, ai censimenti e al materiale vivaistico già esistente, oltre a norme di coordinamento e modifiche ad altre leggi regionali.

Ai fini dell’attualità applicativa, risultano oggi superati o comunque non più utili:

  • i riferimenti finanziari al bilancio 2001 e ai fondi ivi allocati;
  • le norme transitorie collegate all’entrata in vigore del regolamento e degli elenchi iniziali;
  • i rinvii cronologici a campagne, piani e atti annuali già esauriti;
  • le norme abrogate espressamente dal testo.

Obsolescenza pratica

La legge conserva valore come testo di base della disciplina forestale umbra, ma è in larga parte aggiornato da rinvii al d.lgs. 34/2018 e da successive modifiche organizzative. Le parti strettamente legate al bilancio 2001, alle prime attuazioni e alle disposizioni transitorie iniziali sono ormai prive di concreta utilità applicativa. Le norme sostanziali su boschi, tutela degli alberi, incendi, vivaistica e autorizzazioni restano invece rilevanti nei limiti del coordinamento con la normativa vigente.

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