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Legge

L.R. Umbria 33/2001

"Art. 45 e art. 82 - comma sesto - della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2000 - Modificazioni della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 e della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14 ".

Normativa regionaleL.R. Umbria 33/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge accerta il disavanzo 2000 della Regione Umbria, ne dispone la copertura tramite mutui o prestiti obbligazionari fino a 62 miliardi di lire e autorizza la reiscrizione nel bilancio 2001 di fondi vincolati non utilizzati nel 2000. Aggiorna inoltre tabelle della legge finanziaria 2001 e della legge di bilancio 2001. Si applica al bilancio 2001/2003 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Assestamento del bilancio regionale 2001 e reiscrizione di somme vincolate

Assestamento del bilancio 2001 e reiscrizione di somme vincolate

La legge regionale dell’Umbria interviene sull’assestamento del bilancio di previsione 2001, sulla copertura del disavanzo dell’esercizio 2000 e sulla reiscrizione di fondi vincolati non utilizzati entro il 2000. Contiene inoltre aggiornamenti alle tabelle della legge finanziaria 2001 e della legge di bilancio 2001, con effetti limitati alla programmazione finanziaria del triennio 2001/2003.

Saldo finanziario e copertura del disavanzo

Il saldo finanziario negativo dell’esercizio 2000 viene accertato in lire 62.003.548.321. La copertura è demandata alla presente legge, che consente alla Giunta regionale di ricorrere a mutui o prestiti obbligazionari per l’importo complessivo corrispondente al disavanzo.

Indebitamento autorizzato

Per far fronte al disavanzo derivante dalla mancata stipulazione dei mutui già autorizzati nel 2000, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui o prestiti obbligazionari:

  • fino a lire 62.003.548.321 complessive;
  • per una durata massima di 30 anni, con decorrenza dal 2001;
  • con onere massimo di ammortamento pari a lire 250.000.000 per il 2001 e a lire 6.300.000.000 dal 2002 in poi.

L’onere è coperto mediante quote degli stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2001 e dei bilanci successivi del pluriennale 2001/2003. Il finanziamento è destinato alle spese indicate nella tabella E allegata, ai fini previsti dalla normativa statale richiamata.

Reiscrizione di fondi vincolati non utilizzati

L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella spesa del bilancio regionale 2001, relativi a stanziamenti di esercizi precedenti finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il 2000, è determinato in lire 981.573.740.088. L’elenco analitico delle somme è contenuto nella tabella C allegata.

Fondi perenti

La legge approva la tabella D relativa alle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2000 e precedenti, con esclusione delle somme già riassegnate alla competenza 2001 e di quelle oggetto di reiscrizione ai sensi della disciplina sui fondi vincolati.

Modifiche alla legge finanziaria 2001

Sono apportate modifiche alle tabelle della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, tramite le tabelle allegate F, G e H. Il contenuto puntuale delle variazioni è quello risultante dagli allegati, che aggiornano la ripartizione delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2001.

Variazioni alla legge di bilancio 2001

Alla tabella E allegata alla legge regionale 27 aprile 2001, n. 14 sono apportate tre variazioni di importo in corrispondenza di specifiche U.P.B.:

  • U.P.B. 07.2.002: da lire 7.620.000.000 a lire 8.096.000.000;
  • U.P.B. 07.2.003: da lire 3.500.000.000 a lire 4.000.000.000;
  • U.P.B. 07.2.006: da lire 10.029.000.000 a lire 9.053.000.000.

Variazioni al bilancio di previsione e al pluriennale

Al bilancio di previsione dell’esercizio 2001 e al bilancio pluriennale 2001/2003 sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A e B allegate. In conseguenza delle somme reiscritte, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa per gli importi e gli interventi previsti dalle relative leggi regionali o statali.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La sua utilità è sostanzialmente circoscritta all’esercizio finanziario 2001, al bilancio pluriennale 2001/2003 e alla copertura di obbligazioni e residui riferiti agli esercizi 2000 e precedenti.

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