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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03487/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 9 gennaio 2025. Dal testo emerge che in appello erano state dedotte solo una questione processuale e il trattamento sanzionatorio. In cassazione, invece, il ricorso introduce un motivo ritenuto eccentrico rispetto a tali doglianze e comunque formulato senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a sostegno, né con congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte rileva quindi un difetto di specificità e di correlazione con la decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che si possa escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, ossia contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • È inammissibile il ricorso che proponga censure eccentriche rispetto ai motivi devoluti in appello, poiché il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per introdurre questioni nuove o non correlate alle doglianze precedentemente dedotte.
  • La mancanza di correlazione tra motivo di ricorso e motivazione della sentenza impugnata integra un vizio di inammissibilità per difetto di specificità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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