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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23123/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per riciclaggio (con assorbimento della ricettazione) e per distruzione/occultamento della targa, ritenuti in continuazione. Ha dedotto quattro motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione per averlo inserito in un traffico illecito di veicoli rubati su mere congetture; 2) manifesta illogicità e travisamento della prova per aver dedotto la responsabilità dal ruolo di intermediario e dal rinvenimento delle sue impronte sull'auto; 3) omessa (o insufficiente) valutazione della testimonianza di Claudia Tampau, che avrebbe indicato diversa proprietà del veicolo; 4) violazione di legge per non aver riconosciuto la prescrizione, chiedendo che il termine decorresse dalla data del furto (17/09/2007) e non dal sequestro (10/12/2011). I fatti di merito si basavano su riscontri (targhe rumene contraffatte, certificati assicurativi falsi, documenti di circolazione, impronte digitali, testimonianze del maresciallo Scibelli e del meccanico Iannone, fuga del ricorrente a controllo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o aspecifici e non idonei a superare i limiti della cognizione di legittimità: la motivazione dei giudici di merito (prima e secondo grado lette in integrazione) è stata ritenuta congrua rispetto agli elementi probatori; il presunto travisamento della prova non poteva essere valorizzato in presenza di "doppia conforme" e non sussisteva il caso in cui l'appello avesse richiamato elementi non esaminati in primo grado; la testimonianza di Tampau è stata implicitamente valutata dai giudici di merito; la censura sulla prescrizione introduceva fatti nuovi e richiedeva accertamenti di merito non consentiti in cassazione, inoltre non era stata tempestivamente dedotta in appello. Di conseguenza il ricorrente è stato dichiarato inammissibile al ricorso e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita la portata dell'impugnazione in Cassazione: i motivi devono configurarsi secondo le lettere previste (es. lett. e) per illogicità o travisamento). La Corte ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici o manifestamente infondati e, quindi, non idonei a fondare il ricorso.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiede che alcune questioni (es. determinate doglianze) siano dedotte già in appello a pena di inammissibilità in Cassazione; la Corte ha rilevato che la contestazione della decorrenza della prescrizione non era stata dedotta in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per il ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e possibilità di ingiungere il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000.

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

    Predisposizione del contraddittorio scritto: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa di urgenza richiamata.

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore norma che disciplina il contraddittorio scritto; citata come norma applicata alla trattazione del ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - Genitore)

    Principio secondo cui le decisioni di primo e secondo grado si integrano e vanno valutate congiuntamente ai fini del controllo di legittimità; usata dalla Corte per ritenere corretta la motivazione dei giudici di merito.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - Buraschi; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - Giugliano; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - Capuzzi)

    Richiamate per il principio che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto in Cassazione solo se l'appello ha modificato la decisione di primo grado o se il giudice d'appello ha utilizzato elementi probatori nuovi non esaminati dal primo giudice; nel caso della "doppia conforme" è difficile superare il limite del devolutum.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014 - Martinelli)

    Principio secondo cui il ricorrente che invoca in Cassazione la prescrizione, assumendo una diversa data di consumazione, deve indicare gli elementi di riscontro e gli atti cui fare riferimento, essendo preclusi accertamenti di merito in sede di legittimità; la Corte ha applicato questo principio per escludere la censura sulla prescrizione.

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (conferma della condanna sia in primo che in secondo grado) la Cassazione è molto riluttante a rimettere in discussione la valutazione probatoria, salvo che l'appello abbia fondato la decisione su elementi probatori nuovi non valutati in primo grado.
  • I motivi di cassazione devono rispettare i canoni dell'art. 606 c.p.p.: aspecificità o deduzioni generiche possono portare all'inammissibilità; le doglianze devono confrontarsi con la motivazione delle decisioni di merito.
  • Il presunto travisamento della prova può essere censurato in Cassazione solo entro i limiti consentiti dalla giurisprudenza: occorre dimostrare come la valutazione probatoria sia irragionevole o fondata su elementi inesistenti, e ciò è più agevole se c'è stato un intervento del giudice d'appello che ha utilizzato nuove emergenze probatorie.
  • Le questioni fattuali nuove (es. diversa data di consumazione del reato per far decorrere la prescrizione) non possono essere decise in sede di cassazione se non supportate da chiari riferimenti atti/processuali e se non già dedotte nei gradi precedenti.
  • Chi propone ricorso per cassazione e vuole ottenere esiti favorevoli deve: a) formulare motivi specifici e confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di merito; b) indicare esattamente gli atti e gli elementi di prova che sostengono le sue affermazioni, specialmente per questioni di prescrizione; c) evitare censure meramente assertive o basate su congetture.

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