Sentenza del 27/10/2017 n. 25562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania relativa a un accertamento induttivo Irpef per l'anno 2004, sostenendo che la cessione della licenza taxi non avesse generato un reddito imponibile da plusvalenza. Ha dedotto che, in quanto socio della cooperativa alla quale aveva concesso in comodato l'autovettura e la licenza, egli fosse un lavoratore dipendente e non un imprenditore, e quindi non fosse tenuto a dichiarare la plusvalenza. Ha inoltre contestato la quantificazione della plusvalenza e la mancata allegazione o indicazione della documentazione richiamata nell'accertamento. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo l'incompatibilità tra attività autonoma e rapporto di dipendenza e osservando che il trasferimento della licenza fosse formalmente effettuato dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha affermato che l'attività del tassista ha natura imprenditoriale, essendo qualificata come attività di trasporto e, più specificamente, come attività di piccolo imprenditore artigiano. La mera partecipazione a una cooperativa non dimostra l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, in assenza di prova contraria, la cooperativa può essere considerata una struttura comune tra imprenditori per la gestione di servizi condivisi. Il corrispettivo della cessione della licenza resta inoltre distinto dall'eventuale rapporto lavorativo con la cooperativa. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ricordato che, dopo la modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo una motivazione radicalmente assente, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile, circostanze non riscontrate nel caso concreto. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate si era costituita soltanto per partecipare all'udienza.
Norme richiamate
Legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7
Qualifica l'attività del tassista come attività artigiana.
La titolarità e l'esercizio di una licenza taxi si inseriscono, di regola, in un'attività imprenditoriale artigiana; la partecipazione a una cooperativa non elimina tale qualificazione.
Codice civile, art. 2195, n. 3
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi, tra cui le attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
L'attività di trasporto svolta dal tassista è ricondotta alle attività commerciali e ha natura imprenditoriale.
Codice civile, art. 2083
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia.
Il tassista è considerato, in linea generale, un piccolo imprenditore, normalmente riconducibile alla categoria dell'imprenditore artigiano.
Legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 9, comma 1
Disciplina il trasferimento della licenza taxi e il relativo procedimento amministrativo.
Il fatto che il trasferimento sia formalmente perfezionato dal Comune non esclude che il titolare della licenza realizzi un corrispettivo fiscalmente rilevante.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Obblighi dell'amministrazione finanziaria relativi alla motivazione degli atti.
La contestazione della motivazione dell'accertamento deve essere specifica e dimostrare un'effettiva carenza dell'atto; nel caso esaminato non è stata ritenuta sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente il ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta non persuasiva o insufficiente.
Codice di procedura civile, art. 370, comma 1
Disciplina il controricorso e la partecipazione al giudizio di cassazione.
Non sono state liquidate spese processuali poiché l'Agenzia si è costituita esclusivamente per partecipare all'udienza, senza svolgere attività difensiva sostanziale.
Massime di principio
- La cessione di una licenza taxi può essere trattata fiscalmente come cessione di un bene o di un complesso aziendale idoneo a generare una plusvalenza imponibile, anche quando il trasferimento amministrativo è formalmente effettuato dal Comune.
- La qualità di socio di una cooperativa di tassisti non dimostra, da sola, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato né esclude la natura imprenditoriale dell'attività. Chi sostiene la subordinazione deve fornire elementi concreti sul rapporto effettivamente svolto.
- Il corrispettivo della cessione della licenza è distinto dal rapporto eventualmente esistente tra il tassista e la cooperativa: la cooperativa può rimanere estranea alla vendita e il reddito può essere imputato al titolare cedente.
- In materia tributaria, la contestazione della quantificazione della plusvalenza deve indicare specificamente gli errori di calcolo, i valori corretti e gli elementi documentali rilevanti; una contestazione generica può non essere sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o lamentare soltanto l'insufficienza della motivazione. Occorre dimostrare una motivazione inesistente, apparente, incomprensibile o internamente contraddittoria.
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