Risposta n. 292 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeBarriere architettoniche - detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, art. 119-ter decreto legge n. 34/2020
Il quesito
Il contribuente proprietario di una villetta con piattaforma elevatrice avviata nel 2021 chiede: 1) se può continuare a fruire del Superbonus per le spese del 2022 relative alla piattaforma; 2) se nuovi interventi iniziati dal 1/1/2022, indipendenti da quello del 2021 e "trainati" da interventi di efficienza energetica, possano fruire del 110% nel rispetto del limite di 119-ter e se tale limite sia autonomo rispetto a quello dei "trainati"; 3) in subordine, se per i nuovi interventi si possa optare per la detrazione 75% di 119-ter rinunciando al 110%; 4) se i nuovi lavori debbano essere avviati solo dopo il completamento dei lavori "trainanti".
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che i nuovi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, pur "trainati" dagli interventi di efficientamento, possano beneficiare del Superbonus al 110% nel rispetto del limite di spesa di 50.000 euro previsto dall'art. 119-ter, considerato autonomo rispetto al limite dei "trainati"; in subordine propone di poter scegliere per le spese dal 1/1/2022 la detrazione del 75% prevista dall'art. 119-ter (con limite autonomo) rinunciando al 110%, anche se i lavori "trainanti" sono in corso.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che l'art.119-ter (75% per il 2022) è aggiuntivo rispetto al Superbonus e non è subordinato ai lavori "trainanti". Per le spese pagate nel 2022 relative alla piattaforma iniziata nel 2021 l'Istante può alternativamente: 1) continuare a fruire del Superbonus (110%) nel limite di spesa complessivo previsto per i "trainati" (es. 96.000 euro nel caso concreto) comprensivo delle spese 2021; oppure 2) optare per la detrazione del 75% ai sensi dell'art.119-ter nel limite di 50.000 euro (limite che comprende anche le spese di completamento 2021 se si sceglie il 75%). Analogamente, per i nuovi interventi del 2022 l'Istante può alternativamente utilizzare il 75% con il limite di 50.000 euro o il Superbonus al 110% nei limiti previsti per i "trainati" se effettuati congiuntamente ai lavori "trainanti". Rimane vietata la cumulabilità per le stesse spese e resta fermo il criterio di cassa per l'imputazione e i controlli dell'Amministrazione.
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