Risposta n. 290 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che per la prevalenza abitativa vada considerata la situazione finale (post lavori) e che i limiti di spesa debbano essere determinati sulla situazione ante-intervento.
Superbonus - verifica della prevalenza residenziale di un edificio con interventi che comportano cambio di destinazione d'uso - Art. 119 dl n.34/2020
Il quesito
Se in un condominio minimo con una unità abitativa e una non abitativa che diventerà residenziale entrambe le parti possono fruire del Superbonus e se i limiti di spesa per interventi sulle parti comuni vanno calcolati sulla situazione ante o post intervento.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che la verifica della prevalenza residenziale va fatta considerando la situazione al termine dei lavori: se l'edificio risulta prevalentemente residenziale entrambi i condomini possono usufruire del Superbonus. I limiti di spesa, invece, vanno calcolati sulla situazione esistente all'inizio dei lavori; nel caso specifico i limiti risultano euro 192.000 per interventi sismici (96.000 per ciascuna unità) e euro 80.000 per interventi di efficientamento energetico (40.000 per ciascuna unità). Il parere è reso sulla base degli elementi forniti e non esonera dai controlli sulle conformità urbanistiche e sulle spese.
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