Risposta n. 293 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che, potendo cumulare più detrazioni se le spese sono contabilizzate separatamente, l'intervento ex art.119-ter debba avere un proprio limite di spesa pari a 40.000 euro per unità immobiliare (quindi 40.000 x 5 = 200.000 euro per l'edificio di 5 unità).
Barriere architettoniche - detrazione del 75% per interventi di superamento/eliminazione barriere, art.119-ter DL 34/2020
Il quesito
Condominio minimo di 5 unità che intende installare un ascensore: l'intervento ai sensi dell'art.119-ter (detrazione 75% per spese 2022) beneficia di un limite di spesa autonomo rispetto a quello previsto dall'art.16‑bis TUIR (ossia 40.000 euro per unità)?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conferma che l'art.119-ter prevede la detrazione del 75% su limiti calcolati in funzione del numero di unità dell'edificio; per un edificio di 5 unità il limite complessivo è 200.000 euro (5 x 40.000). Tale limite si applica all'intero edificio e non per singola unità; le spese sono imputate secondo il criterio di cassa (pagamento effettuato nel 2022) e, in caso di sovrapposizione di agevolazioni per le stesse spese, è possibile fruire di una sola agevolazione; restano i controlli e i requisiti previsti dalla normativa.
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