Risposta n. 291 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante propone di applicare la detrazione del 75% di cui all'art. 119-ter per le spese sostenute nel 2022 entro il limite di 30.000 euro per unità (essendo il condominio >8 unità) e di applicare la detrazione del 50% (art. 16-bis TUIR) per le spese eccedenti tale limite e per l'acconto sostenuto nel 2021.
Barriere architettoniche - detrazione del 75% per interventi ai sensi dell'art. 119-ter dl n.34/2020
Il quesito
Il condomino, proprietario di un'unità in un edificio di 12 unità che ha autorizzato l'installazione di una piattaforma elevatrice al servizio della sua abitazione (dove risiede un familiare disabile in situazione di gravità), chiede se può beneficiare della detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 anche se l'intervento è iniziato nel 2021 (per cui è stato versato un acconto nel 2021) e come vadano trattate le spese eccedenti i limiti previsti.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che: la nuova detrazione del 75% (art. 119-ter) si applica alle spese documentate sostenute nel 2022 e va ripartita in 5 quote annuali; si applica il criterio di cassa (rileva la data di pagamento, non la data d'inizio lavori). Per edifici con più di 8 unità il limite è 30.000 euro per unità; per il caso concreto (12 unità) il limite complessivo dell'edificio è 440.000 euro (40.000x8 + 30.000x4). L'istante può quindi fruire della detrazione del 75% per le spese a lui imputate e pagate nel 2022; le spese pagate nel 2021 possono beneficiare, se requisiti rispettati, della detrazione al 50% prevista dall'art.16-bis. Il parere è subordinato alla verifica dei requisiti tecnici e documentali e non esclude controlli futuri.
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