Risposta n. 289 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSuperbonus: Interventi antisismici e di efficientamento energetico su due edifici unifamiliari (demoliti parzialmente e successivamente ricostruiti con ampliamento) - articolo 119 dl 34/2020, testo vigente al 22/04/2022
Il quesito
Il proprietario di due corpi edilizi unifamiliari distanti 1,5 m (alloggio A con cantina, alloggio B e garage pertinenziale) intende eseguire demolizione parziale e ricostruzione con ampliamento, realizzare impianto termico centralizzato a biomassa nella cantina di A a servizio di entrambi gli alloggi, isolamento, sostituzione infissi, schermature solari, domotica e fotovoltaico e chiede se e come fruire del Superbonus (in particolare determinazione dei limiti di spesa, computo delle spese per seminterrati/ampliamenti e termine ultimo per i lavori).
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che, essendo unico proprietario, il limite di spesa vada riferito a tutte e quattro le unità (due alloggi, autorimessa e cantina) quindi 96.000 x 4 = 384.000 euro; considera ammissibili le spese per l'impianto a biomassa nei limiti previsti (escluse le parti non riscaldate), le spese per isolamento e infissi anche per i seminterrati, e intende utilizzare la detrazione 50% ex articolo 16-bis TUIR per le opere non rientranti nel Superbonus; indica come termine ultimo il 31/12/2023.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che si devono considerare le due unità unifamiliari e relative pertinenze: il limite per interventi antisismici è 96.000 euro per unità (quindi 192.000 per il caso), non 384.000. Il Superbonus copre anche costi strettamente connessi e alcune opere di completamento e ristrutturazione delle pertinenze nei limiti previsi. La demolizione e ricostruzione è ammessa se qualificata come ristrutturazione edilizia dal Comune; tuttavia, per demolizione/ricostruzione gli interventi di efficienza energetica non si applicano alle spese relative alla parte di volume eccedente il preesistente (salvo gli interventi antisismici), quindi tali costi vanno distinti in fatturazione o attestati dall'impresa/direttore lavori. La sostituzione impianti di climatizzazione invernale è ammessa fino a 30.000 euro per unità con esclusione delle spese riferite alla parte ampliata e al volume attualmente non riscaldato. Per gli infissi, nel caso di demolizione/ricostruzione si valuta la situazione finale (applicazione dei requisiti minimi) e la detrazione spetta nei limiti di spesa previsti. L'Agenzia indica i massimali applicabili ai trainati (es. 109.090 euro per collettori/infissi/schermature solari, 30.000 euro per domotica, 48.000 euro e comunque 1.600 euro/kW per fotovoltaico) e ricorda che, per le persone fisiche non esercenti attività, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 31/12/2022 purché al 30/06/2022 sia stato raggiunto almeno il 30% dei lavori. Il parere è reso sulla base dei documenti forniti e non sostituisce controlli di conformità urbanistica e della quantificazione delle spese.
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