Cassazione Penale, Sentenza n. 27170/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con condanna confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di possesso di documento di identificazione contraffatto e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, oltre che della relativa condotta di guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo ha dedotto una nullità generale per asserita anticipata formazione e deposito della sentenza di primo grado rispetto all'udienza di discussione del rito abbreviato, con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità delle notifiche del decreto di citazione in appello e la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per decorso del termine massimo del giudizio di impugnazione ex art. 344-bis c.p.p., oltre a vizi motivazionali. Con il terzo motivo ha contestato la conferma della responsabilità, sostenendo che, quanto al documento falso, le valutazioni tecniche sarebbero state recepite acriticamente senza verificare le alterazioni essenziali del documento e senza adeguato esame dell'elemento soggettivo; quanto al rifiuto degli accertamenti alcolemici, ha lamentato l'omesso accertamento della consapevolezza e volontarietà del rifiuto, invocando la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il quarto motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo la motivazione assertiva e priva di concreta valutazione complessiva della condotta, del danno/pericolo, della non abitualità e delle condizioni personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibili gli ultimi due. Ha escluso, in fatto, che la sentenza di primo grado fosse stata depositata prima dell'udienza di discussione, poiché dagli atti risultava il deposito in data successiva. Ha inoltre ritenuto non maturato, alla data della sentenza di appello, il termine di improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p., applicando il regime transitorio della legge n. 134 del 2021, e ha accertato la regolare notificazione del decreto di citazione in appello presso il difensore domiciliatario. Quanto al merito, ha qualificato le censure come meramente rivalutative del compendio probatorio e quindi non scrutinabili in cassazione, osservando che la motivazione di merito aveva già spiegato in modo logico la falsità del documento e la consapevolezza del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Infine ha ritenuto corretta la negazione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando la complessiva gravità della condotta, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
È richiamato per delimitare i limiti di sintesi dei motivi di ricorso nel ricorso per cassazione.
art. 442 c.p.p.
È evocato in relazione alla dedotta nullità del procedimento abbreviato e alla formazione della decisione prima della discussione.
art. 529 c.p.p.
È richiamato dalla difesa nel primo motivo come norma collegata alla dedotta nullità procedimentale.
art. 438, comma 6-bis, c.p.p.
È invocato dalla difesa nel contesto delle eccezioni sul rito abbreviato e sul contraddittorio.
art. 179 c.p.p.
È richiamato quale norma sulle nullità di ordine generale dedotte nel primo motivo.
art. 180 c.p.p.
È richiamato quale disposizione sulle nullità dedotte dalla difesa.
art. 191 c.p.p.
È richiamato dalla difesa nel primo motivo, in relazione all'utilizzo di atti asseritamente invalidi.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 344-bis c.p.p.
È applicato per escludere l'improcedibilità dell'azione penale, poiché alla data della sentenza di appello il termine massimo del giudizio non era ancora spirato.
art. 497-bis c.p.
Norma incriminatrice del possesso di documento di identificazione contraffatto, la cui violazione è stata contestata e poi ritenuta correttamente accertata.
art. 186, comma 7, cod. strada
Norma che sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici; la Corte ha ritenuto logicamente accertata la consapevolezza del rifiuto.
art. 533 c.p.p.
È richiamato dalla difesa per contestare la regola di giudizio dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 131-bis c.p.
È interpretato nel senso che la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle concrete modalità della condotta, ma il giudice può valorizzare i profili ritenuti decisivi; nel caso concreto la gravità complessiva del fatto ha giustificato il diniego.
art. 133, comma 1, c.p.
È richiamato come parametro per la valutazione della particolare tenuità del fatto, in combinazione con modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 2, comma 4, legge 27 settembre 2021, n. 134
È applicato nel regime transitorio per individuare il termine maggiorato di durata massima del giudizio di appello.
Massime di principio
- La deduzione di una nullità per anticipata formazione della decisione deve essere sorretta da effettivi riscontri processuali; in mancanza di prova del preteso deposito anticipato, la censura è infondata.
- Ai fini dell'improcedibilità del giudizio di impugnazione ex art. 344-bis c.p.p. occorre verificare il termine applicabile in concreto, incluso il regime transitorio: se il termine non è spirato alla data della decisione, non può essere dichiarata l'improcedibilità.
- Le doglianze di legittimità che mirano a una diversa lettura delle prove o a una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, l'elemento soggettivo può essere desunto anche da circostanze oggettive e massime di esperienza, quando la motivazione spieghi in modo plausibile la consapevolezza dell'interessato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della vicenda concreta, ma il giudice può fondare il diniego sui profili concretamente rilevanti e sulla complessiva offensività della condotta, senza dover esaminare in modo analitico ogni singolo parametro dell'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità, la motivazione sulla particolare tenuità è censurabile solo se mancante, manifestamente illogica o apodittica; non lo è quando sia ancorata a una valutazione complessiva della gravità del fatto.
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