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Ordinanza

Ordinanza n. 270/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 03495/2025, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso di primo grado proposto dall'odierno appellante per l'annullamento del provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di Ragusa n. -OMISSIS-. del 10 giugno 2025 e di tutti gli atti connessi.

Giustizia amministrativa202600616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. I, n. 3495/2025, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di ammonimento del Questore di Ragusa del 10 giugno 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto, in via cautelare incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l'ammonimento del Questore. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni relative alla sufficienza del quadro istruttorio e alle garanzie partecipative, anche in rapporto a un precedente del CGARS ritenuto non immediatamente sovrapponibile. Il procedimento amministrativo risultava fondato sulle dichiarazioni della richiedente, su registrazioni audio-video, su una precedente diffida e sulle informazioni acquisite da un condomino. L'appellante non risultava avere formulato una specifica richiesta di audizione personale né indicato nominativamente persone da sentire a discolpa; risultavano invece assicurate la comunicazione di avvio del procedimento, l'accesso agli atti e la possibilità di presentare osservazioni scritte. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto era prospettato soprattutto in termini reputazionali ed eventuali, senza allegazione di specifiche conseguenze professionali, patrimoniali o amministrative già prodottesi.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Ritenendo propria della fase cautelare la sommaria delibazione, ha escluso un fumus boni iuris di consistenza sufficiente, valorizzando la pluralità degli elementi istruttori acquisiti e la diversa consistenza del quadro probatorio rispetto al precedente invocato dall'appellante. Ha inoltre ritenuto che le garanzie procedimentali fossero state assicurate, poiché erano presenti comunicazione di avvio, accesso agli atti e osservazioni scritte, mentre non risultava una richiesta specifica di audizione o l'indicazione di testimoni a discarico. Ha escluso anche un periculum in mora adeguatamente dimostrato, poiché il danno reputazionale era eventuale e non accompagnato dalla prova di conseguenze concrete. Nel bilanciamento degli interessi ha quindi fatto prevalere l'esigenza di mantenere efficace la misura preventiva, in considerazione della prossimità abitativa e della persistente conflittualità risultanti dagli atti. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata valutata attraverso la sommaria delibazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, con bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza presuppone un fumus boni iuris di consistenza apprezzabile e un periculum in mora concreto e specificamente allegato; un pregiudizio reputazionale prospettato in termini meramente eventuali, senza conseguenze professionali, patrimoniali o amministrative già prodottesi, non è di regola sufficiente.
  • La valutazione cautelare della legittimità di una misura preventiva può fondarsi sulla pluralità e convergenza degli elementi acquisiti nel procedimento, comprese dichiarazioni, registrazioni audio-video, precedenti diffide e informazioni testimoniali, senza che un precedente giurisprudenziale sia automaticamente applicabile quando il quadro istruttorio presenti consistenza diversa.
  • Nel procedimento amministrativo, la partecipazione può ritenersi assicurata quando siano garantite la comunicazione di avvio, l'accesso agli atti e la possibilità di presentare osservazioni scritte; l'assenza di una specifica richiesta di audizione personale o dell'indicazione nominativa di persone da sentire a discolpa non consente, di per sé, di ravvisare una lesione partecipativa.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di conservare l'efficacia di una misura preventiva può prevalere quando dagli atti emergano prossimità abitativa e persistente conflittualità tra le persone coinvolte.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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