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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 741 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Regione ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo che l'iscrizione a ruolo del tributo e il relativo visto di esecutività fossero idonei a interrompere la prescrizione triennale del diritto alla riscossione della tassa automobilistica relativa all'anno 2002. Ha richiamato, in particolare, il D.L. n. 953 del 1982, art. 5, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 2, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, e il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione, confermando che la prescrizione triennale della tassa automobilistica decorre dall'anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere pagato e non può essere interrotta dalla sola iscrizione a ruolo, trattandosi di un atto interno dell'amministrazione non portato a conoscenza del contribuente. Nel caso concreto, il termine è scaduto il 31 dicembre 2005, mentre la cartella è stata notificata il 13 marzo 2006; pertanto, la pretesa era prescritta e la Regione non poteva più procedere alla riscossione. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si è costituito. La Regione deve inoltre versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito dalla L. n. 53 del 1983

    Il termine di prescrizione triennale per la riscossione della tassa automobilistica

    Il diritto dell'ente alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive in tre anni, calcolati dall'anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato.

  • Codice civile, art. 2943

    L'effetto interruttivo della prescrizione si produce in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore

    L'interruzione della prescrizione richiede un atto portato a conoscenza del debitore e idoneo a costituirlo in mora; un atto meramente interno dell'amministrazione non è sufficiente.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 2

    Consente l'affidamento ai concessionari della riscossione coattiva delle entrate mediante ruolo, ma non attribuisce automaticamente all'iscrizione a ruolo un effetto interruttivo della prescrizione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3

    Consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, ma tale facoltà non rende l'iscrizione a ruolo un atto recettizio idoneo a interrompere la prescrizione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c)

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento entro i termini previsti, ma la cartella deve comunque essere notificata prima della scadenza del termine prescrizionale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Per la tassa automobilistica, occorre verificare il termine triennale di prescrizione calcolato dall'anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
  • La sola iscrizione a ruolo, il visto di esecutività o altri atti interni dell'amministrazione non interrompono la prescrizione, perché non sono portati a conoscenza del contribuente e non lo costituiscono in mora.
  • L'atto rilevante ai fini dell'interruzione deve essere un atto recettizio, normalmente notificato al debitore, idoneo a manifestare formalmente la pretesa e a costituirlo in mora.
  • Se la cartella di pagamento viene notificata dopo la scadenza del termine prescrizionale e non risultano precedenti atti interruttivi validamente notificati, la pretesa di riscossione può essere contestata per prescrizione.
  • La verifica deve considerare eventuali notifiche precedenti, sospensioni o proroghe normative applicabili al periodo concreto, poiché tali elementi possono modificare il calcolo del termine.

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