Cassazione Civile, Ordinanza n. 09155/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'Agenzia delle Entrate ha liquidato in misura proporzionale l'imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato la banca al pagamento di una somma derivante dalla rideterminazione del saldo di un conto corrente e di due contratti di finanziamento. La banca ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado. Con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che il primo giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo assumendo erroneamente la mancanza di sottoscrizione, senza consentire osservazioni delle parti; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia sul motivo di appello che contestava tale errore, evidenziando che l'atto era stato formato digitalmente, sottoscritto digitalmente e notificato correttamente; con il terzo ha dedotto omesso esame delle ricevute telematiche di accettazione e consegna .eml, decisive per dimostrare la sottoscrizione digitale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero in sé fondate, ma ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile perché risultava pacifico che l'imposta era stata già pagata dal coobbligato solidale: il pagamento da parte di uno dei debitori solidali estingue il debito tributario anche nei confronti degli altri e rende cessata la materia del contendere. La Corte ha anche precisato che l'interesse del coobbligato non pagante a ottenere una pronuncia di merito per eventuale futura rivalsa non è attuale e rilevante in questa sede, restando salva la possibilità di difendersi nel diverso giudizio di regresso o rivalsa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, pur essendo fondate le doglianze sulla trattazione processuale della questione della sottoscrizione digitale e sulla mancata considerazione delle ricevute telematiche, il giudizio era comunque divenuto privo di oggetto perché il credito fiscale era stato estinto dal pagamento effettuato da un coobbligato solidale. In applicazione del principio secondo cui il pagamento dell'imposta da parte di uno dei coobbligati libera anche gli altri e determina la cessazione della materia del contendere, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza liquidazione delle spese per assenza di difese dell'Agenzia. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione sulla nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e per omessa pronuncia.
art. 101 c.p.c.
La ricorrente lo ha invocato per denunciare la violazione del principio del contraddittorio, ma la Corte non è entrata nel merito della censura per l'inammissibilità del motivo.
art. 112 c.p.c.
È stato richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deducendosi omessa pronuncia sul motivo di appello.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È stato richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi, individuati nelle ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica.
art. 1292 c.c.
È stato utilizzato dalla Corte per affermare che, nell'obbligazione solidale, l'adempimento di uno libera anche gli altri condebitori.
art. 57 d.P.R. n. 131/1986
È stato richiamato come base della solidarietà passiva in tema di imposta di registro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, il pagamento effettuato da uno solo dei coobbligati solidali estingue il debito tributario anche nei confronti degli altri e determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dal coobbligato non pagante.
- L'interesse del coobbligato che non ha adempiuto a ottenere una pronuncia di merito per usarla in un eventuale futuro giudizio di rivalsa è solo eventuale e non basta a mantenere vivo il giudizio tributario.
- Quando il debito solidale è stato integralmente soddisfatto da un coobbligato, la controversia con l'amministrazione finanziaria perde oggetto, mentre le eventuali contestazioni tra coobbligati restano affidate al separato giudizio di regresso o rivalsa.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile censurare soltanto l'attività del primo giudice quando la decisione impugnata è quella del giudice di appello, che costituisce l'oggetto del sindacato di legittimità.
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