Sentenza del 22/07/2016 n. 15172 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Roma deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. In particolare, sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto inesistente la notifica dell'avviso di accertamento IVA e IRPEF relativo al 1996 per la mancata indicazione della dicitura "ter" nell'indirizzo del contribuente. Secondo l'Agenzia, l'ufficiale notificatore si era recato presso il domicilio del contribuente, ne aveva constatato l'assenza temporanea, aveva lasciato l'avviso nella cassetta postale e aveva comunicato il deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di Cassazione non ha deciso nel merito la questione relativa alla validità della notificazione. Nel corso del giudizio il contribuente ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011. Poiché l'Ufficio non ha manifestato tempestivamente il diniego all'istanza, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, inclusi gli adempimenti da osservare nei casi di irreperibilità del destinatario. La CTR aveva ritenuto che tali formalità non fossero state rispettate.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Prevedeva, per i ricorsi soggetti alla relativa disciplina temporale, l'indicazione del quesito di diritto o del fatto controverso e decisivo in caso di denuncia di vizio motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 378
Consente il deposito di memorie illustrative in prossimità dell'udienza di discussione; nel caso concreto, il contribuente le ha utilizzate per documentare l'adesione alla definizione agevolata.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011
Prevede una definizione agevolata di determinate controversie tributarie. L'adesione del contribuente, non seguita dal tempestivo diniego dell'Amministrazione, ha comportato l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio può estinguersi senza una decisione sul merito della pretesa o sulla validità della notificazione.
- L'assenza di un tempestivo diniego dell'Amministrazione rispetto all'istanza di definizione agevolata può impedire la prosecuzione del processo e determinare l'estinzione della lite.
- La validità della notifica di un atto tributario dipende dal rispetto delle formalità previste per il luogo e le modalità di consegna, soprattutto quando il destinatario risulta irreperibile o temporaneamente assente.
- Un errore nell'indirizzo non determina necessariamente, da solo, l'inesistenza della notificazione: occorre verificare se il luogo fosse comunque riferibile al destinatario e quali attività concrete siano state svolte dal notificatore.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, la Corte può compensare le spese di lite, lasciando ciascuna parte a sostenere i propri costi.
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