Sentenza del 17/04/2015 n. 3502 - Comm. Trib. Prov. Milano
SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE IMMOBILIARE - IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE - Finanziamenti garantiti da ipoteca - Interessi passivi - Deducibilità - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'esclusione dal limite di deducibilità previsto dall'art. 96 del TUIR riguardasse soltanto le cosiddette "immobiliari di gestione", caratterizzate da una gestione passiva degli immobili e da un patrimonio prevalentemente costituito da immobili non qualificabili come beni merce o strumentali. La società ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la norma non introduce alcuna distinzione tra diverse tipologie di società immobiliari.
La decisione
La tesi della società è stata accolta. È stato affermato che gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione non rilevano ai fini dell'art. 96 del TUIR e sono quindi integralmente deducibili. La disposizione si applica a tutte le società operanti nel settore immobiliare, senza che sia necessario dimostrare la qualificazione come "immobiliare di gestione", la prevalenza di immobili locati nel patrimonio o una specifica modalità passiva di gestione.
Norme richiamate
Art. 36, comma 1, legge finanziaria 2008
Gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione non rilevano ai fini dell'art. 96 del TUIR.
La norma è stata interpretata nel senso che gli interessi in questione sono integralmente deducibili e che l'esclusione dal limite dell'art. 96 del TUIR opera senza distinzioni tra le diverse tipologie di società immobiliari.
Art. 96 del TUIR
La disciplina generale sulla deducibilità degli interessi passivi non si applica agli interessi relativi a finanziamenti ipotecari destinati a immobili concessi in locazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 36, comma 1, della legge finanziaria 2008.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale esclude espressamente una determinata categoria di interessi passivi dai limiti generali di deducibilità, tale esclusione non può essere circoscritta dall'amministrazione finanziaria a una sottocategoria di contribuenti in assenza di una specifica previsione normativa.
- Per ottenere la deduzione integrale occorre verificare il collegamento tra il finanziamento garantito da ipoteca e l'immobile destinato alla locazione, documentando sia la garanzia ipotecaria sia la destinazione locativa dell'immobile.
- La mera appartenenza al settore immobiliare o la diversa qualificazione contabile degli immobili non dovrebbe, di per sé, determinare l'applicazione di condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
- L'interpretazione non deve essere estesa automaticamente a finanziamenti privi di garanzia ipotecaria sugli immobili locati o a immobili destinati alla vendita, all'uso strumentale o ad altre finalità diverse dalla locazione.
Testo integrale
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