Regolamento (UE) 2024/2161
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2161 del Consiglio, del 14 agosto 2024, che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo allo Yemen, dando seguito a una decisione del comitato del Consiglio di sicurezza ONU competente per la risoluzione 2140 (2014). In particolare, modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 per cancellare due persone dall’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti dello Yemen, con cancellazione di due nominativi dall’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in relazione alla situazione nello Yemen e incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, che contiene l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi degli articoli 1 bis e 2. La modifica riguarda la parte "A. Persone" dell’elenco e consiste nella cancellazione di due soggetti nominativamente indicati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE relativo allo Yemen
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2161 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive adottato nei confronti dello Yemen ai sensi del regolamento (UE) n. 1352/2014. L’atto recepisce l’aggiornamento disposto il 30 luglio 2024 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito in base alla risoluzione 2140 (2014), disponendo la cancellazione di due persone dall’elenco dei soggetti sanzionati.
Contesto e base giuridica
Il regolamento richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) n. 1352/2014, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, come base per l’adozione dell’atto di esecuzione. Il considerando evidenzia che il Consiglio aveva già adottato il regolamento originario il 18 dicembre 2014 e che l’intervento attuale si rende necessario per allineare l’elenco UE alla decisione del comitato ONU competente.
Ambito della modifica
L’intervento normativo riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, ossia l’"Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 bis e 2". La modifica incide sulla parte "A. Persone" e consiste nella soppressione delle seguenti voci:
- n. 3: Ali Abdullah Saleh, alias Ali Abdallah Salih;
- n. 5: Ahmed Ali Abdullah Saleh, alias Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar.
Effetti giuridici
Con l’aggiornamento dell’allegato, i due nominativi cessano di essere inclusi nell’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento originario. Il regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento di esecuzione sulla base del regolamento (UE) n. 1352/2014, in particolare dell’articolo 15, paragrafo 3, per adeguare l’elenco restrittivo relativo allo Yemen. La modifica è motivata dalla cancellazione, in data 30 luglio 2024, di due persone da parte del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 2140 (2014).
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato sono cancellate, nella parte "A. Persone", le voci n. 3 e n. 5 relative ad Ali Abdullah Saleh (alias Ali Abdallah Salih) e Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar).
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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