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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2163

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 della Commissione, del 14 agosto 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R2163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel dalla Cina, a seguito di un'inchiesta avviata nel dicembre 2023. La Commissione conclude che il prodotto importato è oggetto di dumping, che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole e che sussiste un nesso causale tra le importazioni cinesi e il pregiudizio. Il livello del dazio è fissato secondo la regola del dazio inferiore, con aliquote individuali per alcuni esportatori e aliquota generale per gli altri.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di biodiesel, in forma pura o incorporato in miscela, originario della Repubblica popolare cinese, classificato nei codici NC/TARIC indicati all'articolo 1, paragrafo 1. È escluso il carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) conforme alla specifica ASTM D7566-22 e classificato con i codici addizionali TARIC 89FT. Le aliquote differenziate si applicano alle società esportatrici espressamente elencate e, in via residuale, a tutte le altre importazioni originarie della RPC. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'articolo 1 si applica per sei mesi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163: dazio antidumping provvisorio sul biodiesel originario della RPC

Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni nell'Unione di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione vi giunge dopo aver constatato, in via provvisoria, l'esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e di un nesso causale tra le importazioni cinesi e tale pregiudizio, applicando inoltre il metodo dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la costruzione del valore normale.

Procedura e quadro normativo

L'inchiesta è stata aperta il 20 dicembre 2023 a seguito di denuncia dello European Biodiesel Board, presentata per conto dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha consultato le parti interessate, utilizzato il campionamento per produttori dell'Unione e produttori esportatori cinesi e svolto verifiche in loco presso gli operatori rilevanti. Il periodo dell'inchiesta per dumping e pregiudizio va dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, mentre l'analisi delle tendenze del pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2020 alla fine del periodo dell'inchiesta.

Definizione del prodotto e ambito materiale

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come biodiesel, in forma pura o in miscela, classificati in una pluralità di codici NC/TARIC elencati all'articolo 1. La Commissione ha distinto tre grandi categorie di prodotto: FAME, HVO e SAF. In via provvisoria ha escluso i SAF, ritenendo che i biocarburanti per l'aviazione non siano intercambiabili con FAME/HVO e abbiano un impiego finale diverso; ha invece respinto le richieste di esclusione dell'HVO.

Distorsioni significative in Cina e metodo del valore normale

La parte più rilevante del regolamento riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto che in Cina sussistano distorsioni significative, derivanti da un assetto economico caratterizzato da intervento pubblico sostanziale, pianificazione industriale pervasiva, presenza dello Stato e del PCC nelle imprese, distorsioni dei costi salariali, accesso al credito non di mercato, applicazione inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale e ampi regimi di sostegno fiscale e finanziario al settore biodiesel.

In tale contesto la Commissione non ha usato i prezzi e i costi interni cinesi, ma ha costruito il valore normale sulla base di prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni, scegliendo la Malaysia come paese rappresentativo. Ha utilizzato dati malesi per materie prime, energia, lavoro e costi generali, facendo ricorso principalmente alla banca dati GTA e a fonti ufficiali malesi per energia elettrica, gas, vapore, acqua e costo del lavoro. Per SGAV e profitti ha utilizzato bilanci di produttori malesi di biodiesel e di alcune imprese affini del settore chimico, arrivando a percentuali di riferimento del 5,4 % e del 12,7 %.

Dumping e margini provvisori

Sulla base del confronto tra valore normale costruito e prezzo all'esportazione, la Commissione ha determinato margini di dumping provvisori pari al 12,8 % per EcoCeres, al 36,4 % per Jiaao, al 25,4 % per Zhuoyue, al 23,7 % per le altre società che hanno collaborato e al 36,4 % per tutte le altre importazioni dalla RPC. Per i produttori esportatori che vendevano tramite società collegate importatrici nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato ricostruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, con un margine di profitto dell'importatore stimato al 5 %.

Pregiudizio per l'industria dell'Unione

La Commissione ha riconosciuto che il consumo dell'Unione è cresciuto nel periodo in esame, ma ha rilevato un peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione: diminuzione della quota di mercato dal 74,3 % al 64,8 %, calo delle vendite interne, pressione sui prezzi, redditività scesa quasi al pareggio nel periodo dell'inchiesta, flusso di cassa fortemente negativo e utile sul capitale investito molto basso. Nonostante capacità produttiva e occupazione relativamente stabili, l'insieme degli indicatori ha portato alla conclusione di un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso causale e fattori concorrenti

Secondo la Commissione, l'aumento delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione è stato il fattore determinante del pregiudizio. Le importazioni dalla RPC sono aumentate del 60 % in volume e dell'8,0 % in quota di mercato nel periodo dell'inchiesta, con prezzi medi che hanno generato undercutting compreso tra il 5,3 % e il 13,8 %. Gli altri fattori esaminati - importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria dell'Unione e incremento dei costi - sono stati ritenuti solo marginalmente incidenti, senza interrompere il nesso causale.

Livello del dazio e regola del dazio inferiore

La Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, confrontando il margine di dumping con il margine di pregiudizio. Ha fissato un profitto di riferimento dell'11 % e un prezzo non pregiudizievole medio di 2 209 EUR/tonnellata. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio sono state quindi determinate nei limiti del minore tra i due margini per ciascun gruppo di società.

Operatività del dazio e prescrizioni doganali

L'articolo 1 stabilisce che le aliquote individuali si applicano solo se l'importazione è accompagnata da una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione formale prevista dal regolamento, con identificazione del produttore e del codice addizionale TARIC. In assenza di tale documentazione si applica l'aliquota residuale generale del 36,4 %. L'immissione in libera pratica è inoltre subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Interessi dell'Unione e durata della misura

La Commissione ha ritenuto che l'istituzione del dazio provvisorio sia nell'interesse dell'industria dell'Unione e non contrasti in modo manifesto con gli interessi di importatori, operatori commerciali, distributori, utilizzatori o consumatori. Le misure sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applicano per sei mesi. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario e richiedere un'audizione entro cinque giorni di calendario dall'entrata in vigore.

Disposizioni principali

Avvio dell'inchiesta e collaborazione delle parti

L'inchiesta antidumping è stata aperta il 20 dicembre 2023 su denuncia dello European Biodiesel Board, presentata per conto dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha sentito le parti interessate, effettuato verifiche in loco e utilizzato il campionamento per produttori dell'Unione, importatori e produttori esportatori cinesi ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento di base.

Definizione del prodotto e esclusione dei SAF

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è definito come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, noti come biodiesel. La Commissione ha escluso in via provvisoria i SAF conformi alla specifica ASTM D7566-22, ritenendoli non intercambiabili con FAME/HVO e destinati a un uso diverso. Le richieste di esclusione dell'HVO sono state respinte.

Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis: distorsioni significative in Cina

La Commissione ha ritenuto appropriato ricorrere al metodo speciale dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in ragione di distorsioni significative nell'economia cinese e nel settore biodiesel. Sono stati richiamati intervento pubblico, controllo statale e del PCC, pianificazione industriale, distorsioni salariali, accesso al credito, disciplina fallimentare e patrimoniale, nonché politiche fiscali e sovvenzioni di livello nazionale e locale.

Scelta della Malaysia come paese rappresentativo

Per costruire il valore normale la Commissione ha individuato la Malaysia quale paese rappresentativo appropriato, sulla base di un livello di sviluppo economico analogo, della produzione di biodiesel e della disponibilità di dati pertinenti. La scelta è stata motivata anche dalla qualità delle informazioni finanziarie disponibili e dalla rappresentatività dei dati su materie prime, energia e lavoro.

Determinazione del valore normale con prezzi e costi esenti da distorsioni

Il valore normale è stato costruito usando dati malesi esenti da distorsioni: prezzi all'importazione da GTA per la maggior parte dei fattori produttivi, dati ILMIA per il lavoro, TNB per l'elettricità, Suruhanjaya Tenaga per gas e vapore e SPAN per l'acqua. La Commissione ha definito anche SGAV e profitti di riferimento, con percentuali finali del 5,4 % per SGAV e del 12,7 % per i profitti.

Margini di dumping provvisori

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono stati fissati al 12,8 % per il gruppo EcoCeres, al 36,4 % per il gruppo Jiaao, al 25,4 % per il gruppo Zhuoyue, al 23,7 % per le altre società che hanno collaborato e al 36,4 % per tutte le altre importazioni dalla RPC.

Pregiudizio per l'industria dell'Unione

La Commissione ha rilevato un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione, pur in presenza di un consumo dell'Unione in crescita. Sono diminuiti in particolare la quota di mercato, le vendite sul mercato interno, la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito; il settore è stato costretto a vendere quasi al costo nel periodo dell'inchiesta.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni cinesi oggetto di dumping, che sono aumentate sia in volume sia in quota di mercato e hanno determinato undercutting dei prezzi tra il 5,3 % e il 13,8 %. Gli altri fattori esaminati - importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria dell'Unione e aumento dei costi - sono stati ritenuti solo marginalmente incidenti o non idonei a interrompere il nesso causale.

Scelta del livello del dazio e regola del dazio inferiore

La Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, confrontando margine di dumping e margine di pregiudizio. Il margine di pregiudizio è stato determinato usando un profitto di riferimento dell'11 % e un prezzo non pregiudizievole medio di 2 209 EUR/tonnellata.

Obblighi documentali e garanzia doganale

Per ottenere l'aliquota individuale, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall'articolo 1, paragrafo 3. In mancanza, si applica il dazio residuale. L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Termini per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore e chiedere un'audizione entro cinque giorni di calendario. Lo stesso termine di cinque giorni si applica alle richieste di audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaleenergiatrasporti

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