Regolamento (UE) 2024/2159
Regolamento delegato (UE) 2024/2159 della Commissione, del 12 agosto 2024, recante misure eccezionali a carattere temporaneo di deroga a determinate disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli al fine di affrontare la turbativa del mercato vitivinicolo dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea al sistema ordinario delle autorizzazioni viticole per rispondere alla persistente turbativa del mercato del vino nell’Unione. Nelle regioni più colpite, la validità delle autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti in scadenza nel 2024 e nel 2025 è prorogata di tre anni. In alternativa, i titolari possono rinunciare all’utilizzo delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2024 senza incorrere in sanzioni amministrative. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le regioni interessate e le superfici coinvolte entro il 31 marzo 2025.
Misure temporanee eccezionali che prorogano la validità di talune autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti viticoli e sospendono le sanzioni per il mancato utilizzo, nelle regioni vinicole UE più colpite dalla turbativa del mercato.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in concreto, alle regioni vitivinicole individuate dallo Stato membro come maggiormente colpite da turbative del mercato. Riguarda le autorizzazioni non utilizzate per nuovi impianti e per il reimpianto concesse ai sensi degli articoli 64 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in scadenza nel 2024 o nel 2025 e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del regolamento. Sono incluse anche le autorizzazioni che i viticoltori decidano di non utilizzare, purché ne informino l’autorità competente entro il 31 dicembre 2024. Le misure hanno natura temporanea e si applicano immediatamente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Misure eccezionali temporanee sulle autorizzazioni viticole
Il regolamento delegato (UE) 2024/2159 interviene per fronteggiare la turbativa del mercato vitivinicolo dell’Unione, caratterizzata da riduzione dei consumi interni, calo delle esportazioni verso paesi terzi e accumulo di scorte in alcune regioni di produzione, in particolare per talune categorie di vino, tra cui i vini rossi. La Commissione ritiene insufficiente l’ordinario ventaglio di misure del regolamento (UE) n. 1308/2013 per evitare un ulteriore aumento della superficie vitata e, quindi, nuove eccedenze di mercato.
Contesto e finalità della deroga
La logica dell’intervento è quella di ridurre la pressione a impiantare nuovi vigneti in un mercato già saturo. I considerando evidenziano che i viticoltori titolari di autorizzazioni rischiano sanzioni se non le utilizzano entro il termine di validità, con conseguente incentivo a procedere comunque all’impianto. La proroga e la possibilità di rinuncia senza sanzioni sono quindi concepite per offrire flessibilità ai produttori e per consentire loro di riconsiderare le scelte varietali e produttive in funzione dell’evoluzione della domanda e delle condizioni climatiche regionali.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
L’articolo 1 si applica alle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti rilasciate ai sensi degli articoli 64 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La deroga opera solo nelle regioni "più colpite" dalle turbative del mercato, che devono essere individuate dallo Stato membro. Sono interessate le autorizzazioni non utilizzate che scadono nel 2024 o nel 2025 e che non sono ancora state utilizzate alla data di entrata in vigore del regolamento.
Proroga della validità delle autorizzazioni
La misura centrale consiste nella proroga di tre anni della validità delle autorizzazioni rientranti nell’ambito sopra descritto. La deroga è espressamente formulata rispetto all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La proroga mira a evitare che l’obbligo di utilizzo immediato delle autorizzazioni determini un incremento della superficie vitata in un momento di debolezza del mercato.
Rinuncia alle autorizzazioni e neutralizzazione delle sanzioni
Il regolamento prevede anche una via alternativa per i viticoltori: se non intendono utilizzare l’autorizzazione né beneficiare della proroga, devono informare le autorità nazionali competenti del loro Stato membro entro il 31 dicembre 2024. In tal caso, la seconda frase dell’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, non trova applicazione e non si applicano sanzioni amministrative per il mancato utilizzo. Si tratta di un meccanismo che consente di contenere ulteriormente la superficie potenzialmente piantata.
Obblighi di informazione verso la Commissione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 31 marzo 2025, un set di informazioni mirato a consentire il monitoraggio dell’efficacia della misura. In particolare, devono indicare:
- le regioni in cui l’articolo 1 è stato applicato;
- per ciascuna di tali regioni, le superfici in ettari interessate da autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianto la cui validità è stata prorogata;
- per ciascuna regione, le superfici in ettari relative alle autorizzazioni che i viticoltori non intendono utilizzare ma che restano coperte dalla proroga. Le notifiche devono essere effettuate secondo le modalità del regolamento delegato (UE) 2017/1183, che disciplina le comunicazioni di informazioni e documenti alla Commissione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è adottato secondo la procedura d’urgenza richiamata dall’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013, proprio per consentire un intervento immediato. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga di tre anni delle autorizzazioni non utilizzate
In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la validità delle autorizzazioni per gli impianti non utilizzate, concesse ai sensi degli articoli 64 e 66 del medesimo regolamento, che scadono nel 2024 e nel 2025, è prorogata di tre anni nelle regioni più colpite dalle turbative del mercato individuate dallo Stato membro.
Rinuncia all’utilizzo senza sanzioni
I titolari delle autorizzazioni interessate che non intendono utilizzarle né beneficiare della proroga devono informare le autorità nazionali competenti entro il 31 dicembre 2024. In tal caso, in deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non sono soggetti a sanzioni amministrative.
Obblighi di notifica degli Stati membri
Entro il 31 marzo 2025 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione: le regioni in cui è stato applicato l’articolo 1; per ciascuna regione, le superfici in ettari relative ad autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianto la cui validità è stata prorogata; e le superfici in ettari relative alle autorizzazioni che i viticoltori non intendono utilizzare ma la cui validità è stata prorogata. Le notifiche devono essere effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183.
Entrata in vigore immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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