Sentenza del 24/06/2015 n. 13030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato nullo il suo appello contro la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, sul silenzio-rifiuto relativo a un'istanza di rimborso IRPEG per il 2006. I primi due motivi riguardavano la ritenuta nullità dell'appello per omessa indicazione del giudice adito e per asserita genericità dei motivi. L'Agenzia sosteneva che tali vizi non sussistessero e che l'appello contenesse specifiche contestazioni, tra cui l'assenza di prova del credito e l'erronea equiparazione dell'omesso controllo ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 a un riconoscimento tacito del credito. Gli ulteriori motivi contestavano le statuizioni e la motivazione sul merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi. Ha stabilito che l'omessa indicazione del giudice adito non determina necessariamente la nullità dell'appello quando, dagli atti e dalla costituzione della parte resistente, il giudice davanti al quale la causa è stata instaurata sia comunque identificabile; il vizio può inoltre essere sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. La Corte ha inoltre ritenuto sufficientemente specifici i motivi dell'appello dell'Agenzia, poiché era chiara, anche se sommaria, la censura rivolta alla sentenza di primo grado. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, in quanto diretti contro le argomentazioni di merito svolte dalla CTR soltanto ad abundantiam dopo essersi dichiarata priva della potestas iudicandi. La sentenza d'appello è stata integralmente cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'intera controversia e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici, ma tale requisito non richiede una formulazione formalistica: è sufficiente un'esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della contestazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4, lett. b
"della commissione tributaria cui è diretto"
L'indicazione del giudice adito è tra gli elementi richiesti dal ricorso tributario; tuttavia, la sua omissione non comporta automaticamente l'inammissibilità quando il giudice sia comunque identificabile attraverso il deposito dell'atto, la fissazione dell'udienza e la costituzione della parte resistente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, 22, 30 e 31
Il processo tributario rinvia alle norme del codice di procedura civile, disciplina la costituzione delle parti e prevede che l'ufficio giudiziario fissi e comunichi l'udienza; tali meccanismi consentono di identificare il giudice adito e di verificare il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
La nullità di un atto processuale non può essere pronunciata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato. Nel caso concreto, la costituzione della parte resistente e l'instaurazione del giudizio hanno sanato l'eventuale vizio relativo alla vocatio in ius.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter
L'omesso controllo automatizzato o formale da parte dell'amministrazione finanziaria entro il termine previsto non equivale automaticamente al riconoscimento dell'esistenza del credito fiscale; la questione doveva essere esaminata nel merito dal giudice del rinvio.
Codice civile, art. 2697
L'appello dell'Agenzia contestava l'applicazione della regola sull'onere della prova, sostenendo che la contribuente non avesse dimostrato l'effettiva esistenza del credito esposto in dichiarazione.
Codice di procedura civile, art. 276
La Corte ha rilevato l'incoerenza della decisione della CTR, che dopo aver dichiarato nullo o inammissibile l'appello aveva svolto anche considerazioni sul merito; tali considerazioni, essendo meramente aggiuntive, non costituivano una statuizione effettiva impugnabile dalla parte soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa indicazione formale del giudice adito non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se dagli atti processuali, dal deposito e dalla costituzione della controparte il giudice risulta comunque chiaramente individuabile.
- La costituzione della parte resistente può sanare i vizi formali dell'atto introduttivo o dell'appello quando l'atto abbia raggiunto il proprio scopo, consentendo l'instaurazione effettiva del contraddittorio.
- Il requisito della specificità dei motivi di appello tributario deve essere valutato in modo sostanziale: è sufficiente che siano comprensibili la decisione contestata, la richiesta rivolta al giudice e le ragioni essenziali della critica.
- Un giudice che dichiara inammissibile o nullo il ricorso non dovrebbe decidere anche il merito; le eventuali argomentazioni aggiuntive sul merito sono normalmente irrilevanti e non impugnabili per difetto di interesse.
- L'omesso esercizio di un controllo fiscale entro un determinato termine non implica necessariamente il riconoscimento tacito del credito dichiarato; l'esistenza e l'esigibilità del credito devono essere provate e valutate secondo le regole sostanziali applicabili.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva a una parte: impone al giudice di merito un nuovo esame, questa volta nel rispetto dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione.
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