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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30674/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un'indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione a contestazioni di concorso nella cessione di cocaina e detenzione illecita di più armi clandestine. Il Tribunale ha rigettato l'appello cautelare proposto contro il diniego di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ritenendo persistenti le esigenze cautelari legate al pericolo di recidiva specifica. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi. Con il primo si è lamentata violazione di legge processuale e vizio di motivazione per mancata valutazione degli elementi sopravvenuti: il giudice dell'appello cautelare avrebbe erroneamente richiamato il giudicato cautelare e il c.d. tempo silente, omettendo di considerare non solo l'assenza di ulteriori violazioni penali nel periodo intercorrente tra fatto e misura, ma anche un fatto nuovo rappresentato dall'applicazione sopravvenuta della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza notturna al domicilio; inoltre avrebbe desunto la persistenza del pericolo di recidiva soltanto dai precedenti penali, senza una reale rivalutazione dell'attualità del pericolo alla luce degli artt. 274, 275 e 299 c.p.p. Con il secondo motivo si è denunciata motivazione meramente apparente in ordine all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico. La Corte non è entrata nel merito di tali censure, perché il ricorso è stato ritenuto proposto con modalità non consentite dalla legge: l'atto era stato trasmesso via PEC dopo l'entrata in vigore del regime che impone il deposito telematico esclusivo, senza che risultasse documentato un malfunzionamento dei sistemi telematici nelle forme previste dall'art. 175-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso per cassazione doveva, nel regime applicabile, essere depositato esclusivamente con modalità telematiche; il deposito via PEC è consentito solo nei casi di malfunzionamento dei sistemi telematici certificato o attestato secondo la disciplina speciale. Nel caso concreto non risultava alcuna certificazione o attestazione del malfunzionamento, né il ricorrente aveva documentato la circostanza. Conseguentemente, la mancata osservanza delle modalità legali di deposito ha determinato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 3, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, secondo le forme previste dall'art. 582 c.p.p.

  • art. 582, comma 1, c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito con le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis c.p.p., salvo diversa previsione di legge.

  • art. 111-bis, comma 1, c.p.p.

    Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avviene esclusivamente con modalità telematiche.

  • art. 87, commi 4 e 5, d.lgs. n. 150/2022

    Regola la disciplina transitoria sull'entrata in vigore del deposito telematico e mantiene temporaneamente applicabili le previgenti forme fino al termine indicato dal decreto ministeriale.

  • art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022

    Nel periodo precedente all'effettiva entrata in vigore del deposito telematico gli atti possono essere depositati anche con modalità non telematiche, inclusa la PEC nei casi previsti.

  • art. 87-bis, commi 3-7, d.lgs. n. 150/2022

    Detta la disciplina speciale per il deposito via PEC degli atti di impugnazione.

  • art. 3 D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

    Dal 1° gennaio 2025 il deposito degli atti avviene esclusivamente con modalità telematiche per gli uffici indicati; per alcuni procedimenti è prevista una disciplina transitoria fino al 31 marzo 2026.

  • art. 3, comma 3-ter, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

    Fino al 31 marzo 2026 il deposito non telematico è ancora ammesso per alcuni procedimenti; dal 1° aprile 2026 le impugnazioni ex art. 311 c.p.p. richiedono il deposito esclusivamente telematico.

  • art. 175-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, c.p.p.

    Il deposito non telematico è consentito solo in caso di malfunzionamento del sistema certificato o attestato nelle forme previste; grava sulla parte l'onere di documentare il malfunzionamento e le ragioni del deposito difforme.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La violazione delle modalità legali di presentazione dell'impugnazione comporta l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 127 c.p.p.

    Il procedimento è stato deciso in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, che non ne hanno fatto richiesta.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di sostituzione della misura cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel regime processuale del deposito telematico, l'impugnazione presentata con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge è inammissibile, salvo che ricorra un malfunzionamento dei sistemi telematici nelle forme e con le attestazioni previste dalla disciplina speciale.
  • Il deposito via PEC può essere utilizzato solo nei casi e nei limiti espressamente consentiti dalla normativa transitoria e dalla disciplina sul malfunzionamento del sistema; fuori da tali ipotesi non sana il mancato rispetto del modello legale di deposito.
  • Quando la parte invoca il malfunzionamento del sistema telematico come presupposto del deposito difforme, grava su di essa l'onere di documentare tale circostanza con le attestazioni o certificazioni previste dalla legge.
  • La violazione delle modalità legali di presentazione dell'impugnazione integra una causa di inammissibilità che impedisce l'esame dei motivi di merito, anche se riferiti a vizi motivazionali o alla rivalutazione delle esigenze cautelari.
  • Nel sistema delineato dalla riforma del processo penale, l'obbligo di deposito telematico risponde a finalità di certezza, razionalizzazione e accelerazione del processo e non è ritenuto incompatibile con il diritto di difesa o con il favor impugnationis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

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