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Sentenza

Sentenza del 16/11/2016 n. 3109 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Contenzioso tributario - impugnazione - atti esecuzione forzata - artt. 2, comma 1, d.lgs n. 546/92 - art. 19, d.lgs n. 546/92 - cartella di pagamento - omessa o irregolare notifica - nullità - consegue - giurisdizione giudice tributario - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato il pignoramento presso terzi notificato l'11 settembre 2012 per il mancato pagamento di cartelle relative a IRPEF degli anni 1994, 1995 e 1996. Ha dedotto l'omessa notifica delle prime due cartelle, l'irregolarità della notifica della terza, l'assenza di firma del ricevente e, comunque, la tardività delle notifiche rispetto ai termini decadenziali previsti dalla legge. Ha inoltre sostenuto che, in mancanza di una valida notifica delle cartelle, mancasse un valido titolo esecutivo e fosse quindi illegittimo il pignoramento. Equitalia ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione tributaria, l'inammissibilità del ricorso e la duplicazione del giudizio. La contribuente ha chiesto anche il risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Commissione tributaria ha affermato la propria giurisdizione, ritenendo che, quando la cartella non sia stata notificata o lo sia stata irregolarmente, il primo atto esterno della pretesa tributaria può essere il pignoramento. In tale situazione, l'oggetto sostanziale della controversia è la validità della cartella e del titolo esecutivo, mentre l'illegittimità del pignoramento costituisce una conseguenza della nullità della notifica. È stata accertata la mancata prova della notifica delle prime due cartelle e l'irregolarità, nonché la tardività, della notifica della terza. Il pignoramento è stato quindi dichiarato illegittimo e la sentenza di primo grado è stata confermata. L'Agenzia delle Entrate è stata estromessa dal processo per difetto di legittimazione passiva. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre IVA e contributi previdenziali, nonché al risarcimento di 2.832 euro ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Restano escluse dalla giurisdizione tributaria (...) le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

    La norma delimita la giurisdizione tributaria, ma non esclude che il giudice tributario possa esaminare un pignoramento quando esso costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale per omessa o irregolare notifica della cartella.

  • Art. 19, d.lgs. n. 546/1992

    Il pignoramento non è menzionato tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.

    Il catalogo degli atti impugnabili può essere interpretato estensivamente quando sia necessario garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale e quando il pignoramento renda per la prima volta conoscibile la pretesa tributaria.

  • Art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973

    Le cartelle derivavano dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi congiuntamente presentate dalla contribuente e dal coniuge, relativamente a imposte dichiarate ma non versate.

  • Artt. 17 e 25, d.P.R. n. 602/1973

    Il Collegio ha ritenuto non rispettati i termini decadenziali per la notifica delle cartelle, individuati nel secondo o nel terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, secondo la disciplina applicabile.

  • Art. 57, d.P.R. n. 602/1973

    Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

    La disposizione contribuisce a distinguere le contestazioni sul diritto dell'agente a procedere alla riscossione, riservate al giudice tributario quando riguardano il tributo o il titolo, dalle questioni proprie della fase esecutiva.

  • Artt. 24, 53 e 97 Cost.

    Le garanzie di difesa, la capacità contributiva e il buon andamento della pubblica amministrazione impongono di evitare interpretazioni che lascino il contribuente privo di tutela contro una pretesa fiscale conosciuta solo attraverso un atto esecutivo.

  • Art. 39 c.p.c.

    Il divieto di duplicazione dei giudizi non opera quando il ricorso tributario è stato proposto prima dell'opposizione davanti al giudice ordinario e i procedimenti hanno oggetti o funzioni non coincidenti.

  • Art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata può essere applicata anche nel processo tributario quando la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, causando un pregiudizio alla controparte.

  • Art. 9, d.lgs. n. 156/2015

    La norma è richiamata quale fondamento della responsabilità aggravata nel processo tributario e consente la liquidazione equitativa del danno in presenza di condotta processuale temeraria.

  • Cass. SS.UU. n. 14667/2011, Cass. n. 5994/2012 e Cass. SS.UU. n. 13357/2008

    I precedenti richiamati confermano che rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie sul fondamento e sulla validità del titolo esecutivo tributario, anche se la contestazione emerge nell'ambito di un pignoramento.

Massime di principio

  • Se una cartella tributaria non è stata notificata o la notifica non è validamente dimostrata, il contribuente può contestare la pretesa anche impugnando il primo atto esecutivo con cui ne viene a conoscenza, come un pignoramento.
  • In questi casi bisogna distinguere l'oggetto formale dell'impugnazione, che può essere il pignoramento, dall'oggetto sostanziale, che è la validità della cartella e del titolo tributario sottostante: la controversia resta normalmente affidata al giudice tributario.
  • L'agente della riscossione deve fornire prova documentale della notifica delle cartelle; l'assenza della relata, della firma o di altri elementi essenziali può impedire di considerare provata la notifica.
  • La tardiva notifica della cartella rispetto ai termini decadenziali può rendere illegittima la pretesa e, di conseguenza, gli atti esecutivi successivi.
  • La semplice pendenza di un'opposizione davanti al giudice ordinario non determina automaticamente ne bis in idem: occorre verificare quale giudizio sia stato introdotto per primo e quale sia il suo effettivo oggetto.
  • La condanna per lite temeraria non consegue automaticamente alla soccombenza: richiede mala fede o colpa grave e una condotta processuale o amministrativa che abbia causato un danno concreto alla controparte.

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