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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44081/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico (esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e l'art. 74 comma 4 d.P.R. 309/1990). L'imputato deduce tre motivi: (1) il Tribunale non avrebbe valutato autonomamente esigenze cautelari alla luce di documentazione prodotta (provvedimenti di attenuazione e revoca di misure pregresse, affidamento in prova, attività lavorativa e di volontariato, monitoraggio UEPE), prospettando la possibile misura alternativa con braccialetto elettronico; (2) violazione della disciplina delle "contestazioni a catena" (art. 297 c.3 c.p.p.): la decorrenza della custodia cautelare avrebbe dovuto essere retrodatata all'arresto del 28/11/2019; (3) contraddittorietà della motivazione: benché fosse esclusa l'aggravante mafiosa, il Tribunale avrebbe poi fondato le esigenze cautelari sulla vicinanza del Romano a esponenti di vertice della mafia locale.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sulla questione della retrodatazione (art. 297 c.3 c.p.p.) la Corte conferma che manca il presupposto della desumibilità dagli atti, essendo l'informativa conclusiva depositata solo il 2/8/2022 e non risultando dagli atti anteriori un compendio indiziario idoneo a giustificare la retrodatazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ritiene infondate le censure della difesa: la documentazione prodotta è generica e non dimostra la rescissione del vincolo associativo; permangono gravi indizi e fattori prognostici di pericolosità (frequenti contatti con il vertice Pasqualino, ruolo di corriere/subentrante, modalità operative come "staffetta", intercettazioni e perquisizioni) che giustificano la custodia cautelare, anche alla luce della presunzione relativa prevista per i reati associativi di narcotraffico. La Corte osserva inoltre che l'esclusione dell'aggravante 416-bis.1 non è contraddittoria rispetto alla valutazione della pericolosità. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha rilevato l'esclusione dell'aggravante mafiosa relativamente al Romano; però ha precisato che l'esclusione dell'aggravante non esclude la valutazione della pericolosità sulla base di contatti e ruolo operativo nel narcotraffico.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4

    Norma sui reati relativi agli stupefacenti: citata tra le aggravanti originariamente valutate, poi esclusa nel caso concreto.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma richiedendo che, per retrodatare la decorrenza della custodia cautelare, gli elementi costitutivi del fatto associativo debbano già risultare desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza; l'onere di prova di tale desumibilità grava su chi la invoca e la semplice conoscibilità storica dei fatti non basta.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferita alla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per specifici reati (tra cui quelli relativi al narcotraffico): la Corte ha confermato che, in presenza di gravità indiziaria, opera una presunzione che giustifica misure cautelari più afflittive.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Sull'attualità del pericolo (periculum libertatis) la Corte chiarisce che non è necessaria l'imminenza di occasioni concrete di recidiva; il giudice deve svolgere una valutazione prognostica complessiva (modalità, personalità, contesto) che tenga conto anche del tempo trascorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di sintesi nell'esposizione dei motivi del ricorso; la Corte si è attenuta ai limiti di motivazione richiesti per la decisione.

  • art. 192, 273, 292, comma 2, lett. c), c-bis, cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per contestare la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche/aspecifiche e ha ritenuto che gli estremi indiziari richiamati dalla decisione di merito fossero sufficienti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la norma disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposto l'adempimento comunicativo a carico della cancelleria, come previsto dalla norma per le misure cautelari e comunicazioni conseguenti.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza di una misura cautelare (contestazioni a catena) è necessario provare che, al momento della prima ordinanza, gli elementi indiziari costitutivi del successivo reato associativo fossero già desumibili dagli atti: la mera conoscenza dei fatti non è sufficiente.
  • La produzione di provvedimenti favorevoli o di misure alternative pregresse (affidamento in prova, attenuazioni, monitoraggio) deve essere documentata e spiegata in modo specifico: non basta un elenco assertivo di atti per dimostrare la definitiva rescissione dei vincoli associativi.
  • Il decorso del tempo non annulla automaticamente il pericolo di recidiva o l'attualità delle esigenze cautelari; il giudice deve svolgere una valutazione prognostica che consideri ruolo, modalità operative e contesto socio-ambientale.
  • L'esclusione di un'aggravante (es. 416-bis.1) non impedisce al giudice di valutare la pericolosità basandosi su altri elementi (frequenti contatti con esponenti di vertice, ruolo operativo nel narcotraffico): tipologie di reato e profili di pericolosità possono essere distinti e concorrenti.
  • In sede di impugnazione cautelare è essenziale enunciare con precisione i documenti prodotti e il loro effetto probatorio sul giudizio delle esigenze cautelari; argomentazioni generiche o aspecifiche sono destinate a essere respinte.

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