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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10343/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo due motivi entrambi attinenti al merito della decisione e, in sostanza, alla sola determinazione della pena. Il ricorso reiterava argomenti già esaminati dal giudice di merito, sostenendo l'asserita impossibilità di risalire alla provenienza illecita di pneumatici rinvenuti in possesso del ricorrente; la Corte di merito aveva invece ritenuto provata la provenienza illecita valorizzando le dichiarazioni confessorie dell'imputato e la circostanza che si trattava di beni della stessa casa costruttrice dei propulsori oggetto di denuncia di furto. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente contestava la graduazione della pena, ma la Corte ha rilevato che la pena base era stata fissata nel minimo edittale e la pena pecuniaria in misura prossima al minimo, con modesto aumento per la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi investissero soltanto il merito della decisione e la determinazione della pena, senza evidenziare vizi logici o illegittimità censurabili in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente, poiché la pena base era stata fissata al minimo edittale e l'aumento per la continuazione era modesto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'obbligo motivazionale può ritenersi assolto con il richiamo ai criteri legali di commisurazione e con formule sintetiche, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e decise dal giudice di merito, in assenza di specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La determinazione della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Una specifica e dettagliata motivazione sul trattamento sanzionatorio è necessaria solo quando la pena irrogata si discosti in modo significativo dalla fascia media della cornice edittale; se la pena base è al minimo o prossima al minimo, una motivazione sintetica è normalmente sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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