Regolamento (UE) 2025/299
Regolamento delegato (UE) 2025/299 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla continuità e sulla regolarità della prestazione dei servizi per le cripto-attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il quadro del regolamento MiCA in materia di continuità operativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Stabilisce come devono essere strutturate la politica di continuità operativa, i piani di continuità, i test periodici e le valutazioni di complessità e rischio. Particolare rilievo è attribuito ai servizi erogati su registri distribuiti senza autorizzazione, per i quali sono richieste misure di comunicazione tempestiva verso clienti, autorità e altri portatori di interessi.
Norme tecniche di regolamentazione sulla continuità e regolarità della prestazione dei servizi per le cripto-attività da parte dei prestatori di servizi soggetti al regolamento MiCA.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114, con riferimento alla loro politica di continuità operativa, ai relativi piani, procedure, misure e test periodici. Incide in particolare sui soggetti che utilizzano registri distribuiti, inclusi registri distribuiti senza autorizzazione, e richiede attenzione alle funzioni essenziali o importanti, anche se esternalizzate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Continuità e regolarità dei servizi per le cripto-attività
Il regolamento delegato (UE) 2025/299 completa il quadro del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) e si coordina con il regolamento (UE) 2022/2554 e con il regolamento delegato (UE) 2024/1774 in materia di resilienza operativa digitale. L'obiettivo è rafforzare la capacità dei prestatori di servizi per le cripto-attività di gestire incidenti e perturbazioni, preservando la continuità dei servizi e la tutela dei clienti.
Ambito e definizioni
Il testo si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività soggetti al MiCA, con particolare attenzione ai servizi erogati tramite registri distribuiti, inclusi quelli senza autorizzazione. Ai fini del regolamento rilevano la nozione di "funzione essenziale o importante", rinviata al regolamento (UE) 2022/2554, e la definizione di "registro distribuito senza autorizzazione", inteso come registro non controllato da un soggetto unico e accessibile a nodi istituiti da chiunque rispetti requisiti tecnici e protocolli.
Politica di continuità operativa: struttura e governance
La politica di continuità operativa deve essere composta da piani, procedure e misure, stabilite e approvate dall'organo di amministrazione del prestatore. Quest'ultimo è responsabile dell'attuazione e deve riesaminarne l'efficacia almeno annualmente. Eventuali modifiche devono essere comunicate al personale interno pertinente tramite canali di comunicazione efficaci.
La politica deve essere idonea a fronteggiare incidenti perturbatori o problemi di prestazione relativi ai sistemi essenziali per le funzioni commerciali e deve risultare documentata su supporto durevole. Il contenuto minimo comprende:
- l'ambito di applicazione, con limitazioni ed esclusioni;
- i criteri per attivare i piani e i successivi livelli di intervento fino all'organo di amministrazione;
- le regole di governance, i ruoli e le responsabilità del personale, con risorse adeguate per l'attuazione;
- la coerenza con i piani di continuità operativa in materia di TIC e con i piani di risposta e risanamento TIC previsti dagli articoli 24 e 26 del regolamento delegato (UE) 2024/1774.
Piani di continuità operativa e misure di ripristino
I prestatori devono adottare piani di continuità operativa per proteggere e, se necessario, ripristinare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati dei clienti, nonché la disponibilità delle funzioni commerciali, dei processi di supporto e dei patrimoni informativi. I piani devono includere una gamma di scenari negativi, tra cui indisponibilità di funzioni commerciali, personale, spazi di lavoro, fornitori esterni, data center, o perdita/alterazione di dati e documenti essenziali.
Le procedure devono prevedere:
- le misure per ripristinare le funzioni essenziali o importanti;
- i termini entro cui tali funzioni devono essere ripristinate;
- gli obiettivi di punto di ripristino;
- il tempo massimo per la ripresa dei servizi;
- il trasferimento verso un sito di backup;
- il backup dei dati commerciali essenziali e delle informazioni di contatto necessarie per le comunicazioni interne ed esterne;
- procedure per comunicazioni tempestive con clienti, altri portatori di interessi esterni e autorità competenti.
Perturbazioni su registri distribuiti senza autorizzazione
Quando l'incidente riguarda un registro distribuito senza autorizzazione utilizzato nella prestazione dei servizi, le comunicazioni devono indicare, per quanto possibile:
- quando è prevista la ripresa dei servizi;
- i motivi e l'impatto dell'incidente;
- eventuali rischi per i fondi dei clienti e per le cripto-attività detenute per loro conto;
- le misure che il prestatore intende adottare per rispondere alla perturbazione.
Se tali informazioni non sono immediatamente disponibili, il prestatore deve inviare aggiornamenti ai clienti, ai portatori di interessi e alle autorità competenti con la massima diligenza possibile.
Funzioni esternalizzate
I piani di continuità devono contenere procedure per fronteggiare perturbazioni delle funzioni essenziali o importanti esternalizzate, compresi i casi in cui tali funzioni divengano indisponibili.
Test dei piani e documentazione
I piani di continuità operativa devono essere testati annualmente, mediante scenari realistici, per verificare la capacità del prestatore di riprendersi da incidenti perturbatori e di rispettare i tempi di ripristino previsti. I test devono tenere conto dei risultati precedenti, dell'analisi delle minacce più recente, degli insegnamenti tratti da eventi passati, di eventuali modifiche agli obiettivi di ripristino e dei cambiamenti nelle funzioni commerciali.
I risultati dei test devono essere documentati per iscritto e trasmessi all'organo di amministrazione e alle unità operative interessate. I test non devono interferire con il normale svolgimento dei servizi.
Complessità, rischio e autovalutazione annuale
Nel definire la politica di continuità operativa, i prestatori devono considerare gli elementi di maggiore complessità o rischio, tra cui il tipo e la gamma dei servizi offerti, la misura in cui operano su un registro distribuito senza autorizzazione e il potenziale impatto delle perturbazioni sulla continuità dell'attività e sulla disponibilità dei servizi.
A tal fine, devono effettuare annualmente un'autovalutazione della portata, della natura e della gamma dei servizi, basata sui criteri dell'allegato e su altri criteri ritenuti pertinenti. L'allegato considera, in particolare:
- natura del prestatore, inclusa la classe MiCA, la liquidità/profondità di mercato e il ruolo nel sistema finanziario;
- portata, misurata da significatività, numero di paesi, clienti, utenti attivi, valore delle attività in custodia e volumi operativi;
- complessità, includendo struttura proprietaria e di governance, esternalizzazioni, registri distribuiti usati, nodi DLT, smart contract, custodia delle chiavi private e uso di portafogli digitali con più fiduciari.
Per alcuni indicatori quantitativi, l'allegato richiede l'uso della media giornaliera su un periodo di riferimento di un anno.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
Introduzione delle nozioni di "funzione essenziale o importante" rinviando al regolamento (UE) 2022/2554 e di "registro distribuito senza autorizzazione", definito come registro su cui nessun soggetto esercita controllo e in cui i nodi possono essere istituiti da chiunque rispetti i requisiti tecnici e i protocolli del registro stesso.
Governance della politica di continuità operativa
La politica di continuità operativa di cui all'articolo 68, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114 deve essere composta da piani, procedure e misure. L'organo di amministrazione approva tali elementi, ne è responsabile per l'attuazione e ne riesamina l'efficacia almeno una volta l'anno. Le modifiche devono essere comunicate al personale interno pertinente tramite canali efficaci.
Contenuto minimo della politica di continuità operativa
La politica deve garantire la gestione adeguata di incidenti perturbatori o problemi di prestazione relativi ai sistemi essenziali per le funzioni commerciali ed essere formalizzata su supporto durevole. Deve includere: ambito di applicazione, limitazioni ed esclusioni; criteri e procedure di attivazione dei piani fino al livello dell'organo di amministrazione; regole di governance, ruoli e responsabilità; coerenza con i piani di continuità operativa in materia di TIC e con i piani di risposta e risanamento TIC previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1774.
Piani di continuità operativa
I prestatori devono adottare piani che disciplinino le procedure per proteggere e, se necessario, ripristinare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati dei clienti, nonché la disponibilità delle funzioni commerciali, dei processi di supporto e dei patrimoni informativi. I piani devono contemplare scenari negativi, procedure di risposta all'incidente, misure di ripristino, termini di ripristino, obiettivi di punto di ripristino, tempo massimo di ripresa dei servizi, trasferimento verso siti di backup, backup dei dati essenziali e comunicazioni tempestive con clienti, autorità competenti e altri portatori di interessi. Se la perturbazione riguarda un registro distribuito senza autorizzazione, le comunicazioni devono indicare, per quanto possibile, tempi di ripresa, motivi e impatto dell'incidente, rischi per fondi e cripto-attività dei clienti e misure di risposta; in mancanza di informazioni pronte, vanno forniti aggiornamenti con la massima diligenza.
Gestione delle funzioni esternalizzate
I piani di continuità operativa devono prevedere procedure specifiche per affrontare perturbazioni delle funzioni essenziali o importanti esternalizzate, comprese le ipotesi in cui tali funzioni divengano indisponibili.
Test periodici dei piani
I piani di continuità operativa devono essere testati su base annuale mediante scenari realistici, per verificare la capacità di ripristino degli incidenti e il rispetto dei tempi di ripresa previsti. I test devono tener conto dei risultati precedenti, dell'analisi delle minacce più recente, degli insegnamenti tratti da eventi passati, di eventuali modifiche agli obiettivi di ripristino e dei cambiamenti nelle funzioni commerciali. I risultati devono essere documentati per iscritto e trasmessi all'organo di amministrazione e alle unità operative interessate; i test non devono interferire con il normale svolgimento dei servizi.
Valutazione di complessità e rischio
Nella definizione della politica di continuità operativa, i prestatori devono considerare il tipo e la gamma dei servizi offerti, il grado di utilizzo di registri distribuiti senza autorizzazione e il potenziale impatto delle perturbazioni sulla continuità dell'attività e sulla disponibilità dei servizi. È prevista un'autovalutazione annuale della portata, natura e gamma dei servizi, basata sui criteri dell'allegato e su ogni altro criterio rilevante.
Criteri per l'autovalutazione
L'allegato elenca criteri relativi a natura, portata e complessità del prestatore: classe di appartenenza ex allegato IV del regolamento (UE) 2023/1114, liquidità/profondità del mercato, ruolo nel sistema finanziario, eventuale gestione di una piattaforma di negoziazione e negoziazione su altre piattaforme; impatto sul mercato misurato, tra l'altro, da significatività ex articolo 85, numero di paesi, clienti, utenti attivi, valore delle cripto-attività in custodia, volume di operazioni, trasferimenti e ordini; complessità organizzativa e tecnica, inclusi struttura proprietaria e di governance, esternalizzazioni, numero e tipo di registri distribuiti, nodi DLT gestiti, contratti intelligenti, custodia delle chiavi private e uso di portafogli digitali basati su software e hardware multi-fiduciario. Per alcuni parametri quantitativi si usa la media giornaliera su un periodo di riferimento di un anno.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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