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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1180

Regolamento delegato (UE) 2017/1180 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

Normativa europea32017R1180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il precedente regolamento delegato (UE) 2017/118 per rafforzare la protezione di ulteriori siti Natura 2000 nel Mare del Nord, in particolare nel Kattegat. Vengono introdotti divieti di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera e divieti di tutte le attività di pesca nelle aree con scogliere che emettono gas. Il testo aggiorna inoltre gli allegati geografici e rinvia a una successiva valutazione dell’attuazione delle misure da parte della Danimarca e degli altri Stati membri interessati.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 introducendo e aggiornando misure di conservazione della pesca per la protezione di habitat marini nel Mare del Nord, con particolare riferimento a siti Natura 2000 danesi nel Kattegat.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati, in particolare alla Danimarca, alla Germania e alla Svezia, in relazione alle attività di pesca svolte nelle zone marine del Mare del Nord individuate negli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/118 come modificato. Le misure riguardano specifiche aree Natura 2000 danesi e, in particolare, zone di scogliera e zone con scogliere che emettono gas; includono divieti sulle attività di pesca con attrezzi mobili di fondo e, in taluni siti, il divieto di tutte le attività di pesca. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri a partire dalla sua entrata in vigore, senza pregiudicare misure di gestione presenti o future per la conservazione dei siti interessati.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 per la protezione dell’ambiente marino nel Mare del Nord

Il regolamento interviene sul quadro già stabilito dal regolamento delegato (UE) 2017/118, ampliando le misure di conservazione della pesca destinate a proteggere habitat marini sensibili nel Mare del Nord, in particolare nel Kattegat. La Commissione richiama il fondamento nell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e il collegamento con gli obblighi ambientali derivanti dalla direttiva Habitat e dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.

Contesto normativo e presupposti dell’intervento

Nei considerando si afferma che gli Stati membri possono proporre misure di conservazione della pesca necessarie per rispettare obblighi ambientali dell’Unione, e che, quando tali misure incidono su altri Stati membri con interesse di gestione diretto, la Commissione può adottarle tramite atto delegato previa raccomandazione comune. Il regolamento dà seguito alla raccomandazione del 16 novembre 2016 presentata da Danimarca, Germania e Svezia, dopo consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord.

Misure sostanziali di conservazione

Le nuove misure riguardano quattro ulteriori siti Natura 2000 danesi nel Kattegat. Il testo conferma la necessità di proteggere le scogliere, poiché la pesca di fondo con attrezzi mobili danneggia struttura e biodiversità degli habitat, e riconosce la fragilità particolare delle scogliere che emettono gas, per le quali anche un impatto fisico può compromettere lo stato di conservazione.

In sintesi:

  • nelle zone a scogliera è vietata la pesca con attrezzi mobili di fondo;
  • nelle aree con scogliere che emettono gas è vietata ogni attività di pesca.

Definizione delle aree interessate e allegati

Gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono integralmente sostituiti per aggiornare le coordinate delle zone tutelate. Gli allegati elencano puntualmente le aree soggette ai divieti, distinguendo:

  • le zone 1, con riferimento agli habitat di scogliera e ai relativi siti Natura 2000;
  • le zone 2, dedicate alle scogliere che emettono gas;
  • la zona marina protetta di Bratten, oggetto di delimitazione specifica nell’allegato III.

Riesame e obblighi di relazione degli Stati membri

L’articolo 6 è sostituito per introdurre un calendario di valutazione dell’attuazione delle misure da parte degli Stati membri interessati. Sono previste due tranche di verifica:

  • entro il 30 giugno 2017, valutazione nelle zone 1(1), 1(2), 1(3) e 2(1), 2(2), con relazione di sintesi alla Commissione entro il 31 luglio 2017;
  • entro il 31 ottobre 2018, valutazione nelle zone 1(4)–1(7) e 2(22), 2(23), 2(24), con relazione di sintesi entro il 30 novembre 2018.

Controllo, monitoraggio ed efficacia delle misure

Nei considerando la Commissione evidenzia criticità di controllo e attuazione rilevate dal CSTEP, sottolineando che gli Stati membri devono dotarsi di risorse e strutture adeguate per garantire ispezione ed esecuzione nell’ambito della PCP. Vengono citati, come strumenti di controllo, l’invio più frequente dei dati VMS, l’individuazione delle aree sensibili nei sistemi nazionali di controllo e l’uso della gestione basata sui rischi; la Danimarca segnala inoltre ispezioni in mare, monitoraggio costante e integrazione con il sistema di identificazione automatica.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Inoltre, le misure introdotte non pregiudicano eventuali misure di gestione presenti o future per la conservazione dei siti interessati, comprese ulteriori misure di conservazione della pesca.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità ambientale

La Commissione agisce sulla base dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, che consente l’adozione, tramite atti delegati, di misure di conservazione della pesca necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa ambientale dell’Unione, tra cui l’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e l’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).

Nuove misure di protezione nei siti Natura 2000 danesi

Su raccomandazione comune di Danimarca, Germania e Svezia, il regolamento inserisce nel regime già previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/118 ulteriori misure per quattro siti Natura 2000 danesi nel Kattegat. È previsto il divieto di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (habitat 1170) e il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas (habitat 1180).

Modifica dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/118

L’articolo 6 è sostituito con una disciplina di riesame in due fasi. Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri interessati valutano l’attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 nelle zone 1(1), 1(2), 1(3) e 2(1), 2(2); entro il 31 luglio 2017 presentano alla Commissione una relazione di sintesi. Entro il 31 ottobre 2018 valutano l’attuazione nelle zone 1(4)–1(7) e 2(22), 2(23), 2(24); entro il 30 novembre 2018 presentano una seconda relazione di sintesi.

Aggiornamento degli allegati geografici

Gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono sostituiti per recepire le nuove coordinate delle zone soggette a tutela. Gli allegati individuano con precisione le aree interessate, comprese le zone 1 e 2 e la zona marina protetta di Bratten, mediante coordinate geografiche dettagliate.

Controllo, monitoraggio e valutazione

Nei considerando si sottolinea la necessità di garantire l’effettività dei divieti. Viene richiamato il ruolo degli Stati membri nel controllo e nell’esecuzione delle misure PCP, anche tramite frequenti trasmissioni di posizione VMS, individuazione di zone sensibili nei sistemi nazionali di controllo e gestione basata sui rischi. La Danimarca deve effettuare un’ulteriore valutazione, al più tardi entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, per verificare il rispetto dei divieti di pesca.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione ambientalehabitat naturaliaree marine protettepolitica comune della pesca

Testo integrale

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