Regolamento (UE) 2017/326
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, inserendo quattro nuove persone fisiche nell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche. L’intervento recepisce una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 febbraio 2017. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con l’aggiunta di quattro nominativi collegati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, in quanto modifica un atto direttamente applicabile. Incide sulle persone, gruppi ed entità inclusi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè sui soggetti per i quali opera il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Con il presente atto vengono aggiunte quattro persone fisiche all’elenco delle persone designate; non disciplina in generale nuovi settori economici, ma l’aggiornamento puntuale delle misure restrittive già vigenti.
Modifica dell’elenco sanzionatorio contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 interviene sul regolamento (CE) n. 881/2002, che impone misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda. L’atto è adottato per aggiornare l’allegato I in conformità con una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 febbraio 2017.
Finalità e contesto
La funzione del regolamento è esclusivamente attuativa e sanzionatoria: non introduce un nuovo regime, ma aggiorna l’elenco dei soggetti già colpiti dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento base. Il considerando evidenzia anche l’esigenza di efficacia immediata della misura, motivo per cui l’entrata in vigore è fissata al giorno della pubblicazione.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda l’Unione europea e si applica in modo diretto in tutti gli Stati membri. Il destinatario materiale è l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a congelamento. Nel caso di specie, l’aggiornamento concerne esclusivamente quattro persone fisiche, senza incidere su altre categorie di soggetti o su altri settori normativi.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto riportato nell’allegato al regolamento di esecuzione. Nell’allegato sono aggiunte quattro voci alla sezione "Persone fisiche":
- Bassam Ahmad Al-Hasri, con diversi alias, dati di nascita e localizzazioni in Siria;
- Iyad Nazmi Salih Khalil, con numerosi alias, cittadinanza giordana, riferimenti a passaporti e localizzazioni in Siria;
- Ghalib Adbullah Al-Zaidi, con alias indicati, dati di nascita variabili e cittadinanza yemenita;
- Nayif Salih Salim Al-Qaysi, con alias, data di nascita, cittadinanza yemenita, numero di passaporto e indirizzi in Yemen. Per ciascun nominativo è indicata la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), pari al 22 febbraio 2017.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti gli elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, con conseguente efficacia immediata delle restrizioni aggiornate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato per aggiungere quattro persone fisiche all’elenco delle persone soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La modifica dà attuazione alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 febbraio 2017.
Nominativi aggiunti all’allegato I
Sono inseriti nell’elenco "Persone fisiche": Bassam Ahmad Al-Hasri; Iyad Nazmi Salih Khalil; Ghalib Adbullah Al-Zaidi; Nayif Salih Salim Al-Qaysi. Per ciascuno sono indicati alias, dati anagrafici, cittadinanza, eventuali passaporti, indirizzi e data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), fissata al 22.2.2017.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
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