Regolamento (UE) 2017/750
Regolamento delegato (UE) 2017/750 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il livello della sospensione di concessioni dell’UE nei confronti degli Stati Uniti in relazione al Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA). Mantiene invariato l’elenco dei quattro prodotti già soggetti a dazio supplementare, ma riduce/imposta il dazio ad valorem al 4,3% per allinearlo all’entità dell’annullamento dei benefici stimata per il periodo considerato. La misura si applica dal 1o maggio 2017 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’aliquota del dazio doganale supplementare sui prodotti originari degli Stati Uniti d’America soggetti a contromisure UE in relazione al CDSOA.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti originari degli Stati Uniti d’America elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005, identificati dai codici NC 0710 40 00, 9003 19 30, 8705 10 00 e 6204 62 31. Riguarda gli operatori che importano tali merci e le autorità doganali degli Stati membri. Non modifica l’elenco dei prodotti assoggettati al dazio supplementare, ma solo l’aliquota. Si applica dal 1o maggio 2017 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione in GUUE.
Modifica del dazio doganale supplementare sui prodotti originari degli Stati Uniti d’America
Il regolamento delegato (UE) 2017/750 interviene sul regolamento (CE) n. 673/2005, che disciplina le contromisure tariffarie dell’Unione in relazione al mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti del CDSOA agli obblighi OMC. La Commissione, richiamando l’autorizzazione dell’OMC a sospendere concessioni nei confronti degli Stati Uniti, adegua il livello della sospensione all’ammontare dell’annullamento dei benefici subito dall’UE.
Contesto e finalità della misura
Secondo i considerando, i pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nell’ultimo anno disponibile si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio fiscale 2016, nonché a distribuzioni aggiuntive riferite agli esercizi 2011-2015. Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi, l’annullamento dei benefici o il pregiudizio per l’Unione è quantificato in 8 165 179 USD. Poiché il livello della sospensione non può essere adeguato modificando l’elenco dei prodotti, la Commissione mantiene invariato l’allegato I e interviene sull’aliquota del dazio supplementare.
Ambito oggettivo e prodotti interessati
La misura riguarda le importazioni nell’Unione di prodotti originari degli Stati Uniti d’America già inclusi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005. I codici NC elencati sono:
- 0710 40 00
- 9003 19 30
- 8705 10 00
- 6204 62 31 Il regolamento chiarisce che la classificazione e la descrizione dei prodotti rinviano alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
Contenuto normativo principale
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 673/2005, prevedendo un dazio ad valorem del 4,3% in aggiunta al dazio doganale ordinario applicabile ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92. La percentuale è determinata in modo da corrispondere, su base annua, a un valore commerciale non superiore a 8 165 179 USD.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o maggio 2017. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Adeguamento del dazio supplementare
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 673/2005 e istituisce un dazio ad valorem del 4,3%, aggiuntivo rispetto al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, sui prodotti originari degli Stati Uniti d’America elencati nell’allegato I.
Prodotti interessati
Restano soggetti al dazio supplementare i prodotti identificati dai codici NC 0710 40 00, 9003 19 30, 8705 10 00 e 6204 62 31. Il regolamento precisa che la descrizione dei prodotti segue la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune.
Motivazione e calcolo della misura
La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione in funzione dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dalla CDSOA. Per l’anno più recente considerato, tale importo è pari a 8 165 179 USD; il dazio del 4,3% corrisponde a un valore commerciale annuo non superiore a tale importo.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o maggio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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