Regolamento (UE) 2017/325
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina. La Commissione conclude che nel periodo esaminato i produttori cinesi hanno continuato a esportare a prezzi di dumping e che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un probabile rischio di persistenza sia del dumping sia del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per alcuni produttori ed una aliquota residuale per tutti gli altri, accompagnato da specifiche formalità documentali per l'applicazione dei dazi individuali.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese e classificati con il codice NC 5402 20 00. Le misure riguardano gli importatori nell'UE e, indirettamente, i produttori esportatori cinesi indicati con dazio individuale, nonché tutte le altre società cinesi soggette all'aliquota residua. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione. Restano applicabili, salvo diversa previsione, le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della RPC
Il regolamento interviene nell'ambito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude che le misure antidumping già in vigore dovevano essere mantenute, poiché le importazioni cinesi continuavano a presentare dumping e, se le misure fossero cessate, il dumping e il pregiudizio sarebbero probabilmente persistiti. Il provvedimento disciplina inoltre le aliquote individuali del dazio e le condizioni documentali per la loro applicazione.
Ambito materiale e prodotto interessato
Il prodotto interessato è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità, diversi dai filati per cucire, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto è classificato al codice NC 5402 20 00. L'analisi della Commissione riguarda anche il prodotto simile fabbricato nell'Unione e il prodotto simile venduto negli Stati Uniti, ritenuti comparabili per caratteristiche fisiche, tecniche, chimiche e impieghi di base ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Procedura di riesame e collaborazione delle parti
Il riesame è stato avviato a seguito di una domanda presentata il 31 agosto 2015 dal CIRFS, per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione unionale. La Commissione ha aperto formalmente il riesame il 28 novembre 2015 dopo aver consultato il comitato competente ex articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Il periodo dell'inchiesta di riesame è andato dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015, mentre l'analisi delle tendenze ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2012 fino alla fine del PIR.
La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a chiedere audizione, ma nessuna parte ha richiesto di essere sentita. Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato; hanno invece collaborato cinque produttori dell'Unione, un produttore del paese di riferimento e alcuni importatori e utilizzatori. Data la pluralità di operatori, è stato utilizzato il campionamento per gli importatori, mentre gli utilizzatori sono stati tutti esaminati.
Determinazione del dumping
In assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha basato l'analisi sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Il valore normale è stato determinato utilizzando gli Stati Uniti come paese di riferimento, considerato adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dopo aver esaminato anche Taiwan e altri possibili paesi. Il valore normale è stato fondato sui prezzi interni del produttore statunitense cooperante, ritenuti rappresentativi e praticati nell'ambito di normali operazioni commerciali.
Il prezzo all'esportazione è stato ricostruito sulla base delle statistiche Eurostat e di altri dati affidabili, con esclusione dei volumi dei produttori cinesi che nell'inchiesta iniziale non erano risultati in dumping. Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica con gli opportuni adeguamenti ex articolo 2, paragrafo 10. Il margine di dumping risultante è stato pari al 54,4 % del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha ritenuto che, anche guardando al futuro, la Cina disponesse di una capacità produttiva inutilizzata molto ampia rispetto al mercato unionale. Sulla base dei dati raccolti, la capacità inutilizzata è stata stimata in oltre 800 000 tonnellate metriche nel PIR, a fronte di un mercato disponibile dell'UE molto più ridotto. Tale eccedenza di capacità è stata considerata un forte incentivo a continuare a esportare sul mercato dell'Unione.
La Commissione ha inoltre osservato che le esportazioni cinesi verso l'Unione erano cresciute sensibilmente e che i prezzi praticati nei principali mercati di destinazione risultavano spesso equivalenti o inferiori ai prezzi dell'UE, con conferma di una politica di prezzi aggressiva. Alla luce della lenta crescita della domanda interna cinese e delle previsioni di mercato, è stato ritenuto probabile che, in assenza di misure, i produttori cinesi avrebbero continuato a praticare dumping sul mercato unionale.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
L'industria dell'Unione è stata individuata in sei produttori e la Commissione ha analizzato i principali indicatori macro e microeconomici ex articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il consumo dell'Unione è aumentato dell'11 %, ma le vendite dell'industria unionale sono diminuite del 3 % e la quota di mercato è scesa dal 34,4 % al 30,3 %. Anche l'occupazione è calata del 3 %, mentre la produttività ha registrato una flessione.
Sul piano economico-finanziario, i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 9 %, il costo di produzione del 13 % e la redditività è rimasta negativa, pur migliorando da -4,7 % a -1,1 %. Anche il flusso di cassa è rimasto negativo, sebbene in miglioramento, e la capacità di reperire capitali è rimasta limitata. La Commissione ha quindi confermato l'esistenza di un pregiudizio notevole.
Nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto che le importazioni cinesi in dumping avessero continuato a causare il pregiudizio all'industria dell'Unione. I prezzi delle importazioni cinesi sono scesi mediamente del 12 % e, anche considerando dazio doganale convenzionale, costi post-importazione e dazi antidumping, restavano inferiori del 18,6 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Ciò ha determinato pressione al ribasso sui prezzi, erosione della quota di mercato e ostacolo al pieno recupero dell'industria unionale.
La Commissione ha esaminato anche altri possibili fattori, tra cui importazioni da paesi terzi, produzione vincolata, investimenti, management e capacità produttiva, ma ha concluso che nessuno di essi era sufficiente a spezzare il nesso causale tra dumping cinese e pregiudizio notevole.
Interesse dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'interesse dell'Unione tenendo conto di industria unionale, importatori e utilizzatori. Ha concluso che il mantenimento delle misure era nell'interesse dell'industria dell'Unione, che altrimenti avrebbe subito un ulteriore deterioramento.
Quanto a importatori e utilizzatori, l'impatto delle misure è stato considerato limitato. Gli importatori avevano comunque potuto mantenere i propri approvvigionamenti e gli utilizzatori risultavano in gran parte in grado di adattarsi, potendo contare anche su fornitori alternativi e su importazioni non soggette a misure. Non sono emerse ragioni sufficienti per ritenere il mantenimento delle misure contrario all'interesse dell'Unione.
Regime delle misure e formalità applicative
L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e ne fissa le aliquote individuali. Per alcune società sono previste aliquote pari a 0 %, per altre aliquote tra il 5,1 % e il 9,8 %, mentre per tutte le altre società si applica il 9,8 %. Per le società beneficiarie di aliquota individuale, l'applicazione del dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata, con l'indicazione del produttore, del codice TARIC e del volume esportato.
Il regolamento prevede inoltre che, in mancanza della documentazione richiesta, si applichi l'aliquota residuale. È infine consentito chiedere l'applicazione dell'aliquota individuale in caso di successiva modifica della denominazione sociale, mediante istanza alla Commissione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esito del riesame in previsione della scadenza
La Commissione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che la scadenza delle misure avrebbe comportato la persistenza del dumping e del pregiudizio. Le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 sono pertanto mantenute.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto interessato è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità, diversi dai filati per cucire, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della RPC, attualmente classificati al codice NC 5402 20 00.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono fissate aliquote individuali del dazio antidumping definitivo per specifiche società cinesi: Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co. Ltd 5,1 %; Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd 0 %; Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co. Ltd 5,5 %; società elencate nell'allegato 5,3 % (codice TARIC A977); Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co. Ltd 0 %; Oriental Industries (Suzhou) Ltd 9,8 %; tutte le altre società 9,8 %.
Condizione documentale per i dazi individuali
L'applicazione dell'aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società, con l'indicazione del volume esportato, del nome e indirizzo del produttore e del codice addizionale TARIC. In mancanza di tale fattura si applica l'aliquota residuale per tutte le altre società.
Fondamento dell'accertamento di dumping
In assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi negli Stati Uniti, ritenuti paese di riferimento adeguato ex articolo 2, paragrafo 7, lettera a), mentre il prezzo all'esportazione è stato ricostruito sulla base delle statistiche Eurostat e di altri dati disponibili. Il margine di dumping è stato determinato nel 54,4 %.
Valutazione del pregiudizio e del nesso causale
La Commissione constata un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione, caratterizzato da perdita di quota di mercato, calo delle vendite e dei prezzi, occupazione in diminuzione e redditività ancora negativa. Le importazioni cinesi in dumping hanno continuato a sottoquotare i prezzi dell'industria dell'Unione e sono state ritenute causalmente responsabili del pregiudizio, senza che altri fattori abbiano interrotto il nesso causale.
Interesse dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell'interesse dell'industria dell'Unione, mentre l'impatto sugli importatori e sugli utilizzatori è giudicato non tale da giustificare l'abrogazione delle misure.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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