Regolamento (UE) 2017/327
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/327 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Si tratta di una misura di esecuzione adottata dalla Commissione sulla base della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle regole applicative del settore ortofrutticolo. I valori sono fissati in allegato per specifici prodotti e origini, con efficacia dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, in relazione ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, 0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10 e 0808 30 90. I valori sono differenziati per paese terzo di origine secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012, con il codice "ZZ" riferito ad "altre origini". Il regolamento ha applicazione immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/327 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento attua la disciplina dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 nel settore degli ortofrutticoli freschi. La Commissione, richiamando il quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e i criteri applicativi derivanti dall'Uruguay Round, fissa valori forfettari giornalieri da utilizzare per determinare il prezzo di entrata all'importazione di determinati prodotti.
Base giuridica e finalità
La misura è adottata in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare all'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento entra in vigore immediatamente, al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato e identificati dai rispettivi codici NC. I valori sono differenziati per origine geografica secondo la nomenclatura dei paesi prevista dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini". Ne deriva che l'atto non introduce un regime generale di dazi, ma stabilisce valori tecnici di riferimento per il calcolo del prezzo di entrata di specifiche merci importate.
Contenuto dell'allegato
L'allegato contiene una tabella con i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. Per ciascun codice NC sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il corrispondente valore. Tra i prodotti interessati figurano, ad esempio, taluni pomodori, cetrioli, agrumi, uva da tavola e mele, con valori distinti per origine come Egitto (EG), Israele (IL), Marocco (MA), Turchia (TR), Tunisia (TN), Sudafrica (ZA), Cile (CL), Cina (CN) e Giamaica (JM), oltre alle altre origini.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori servono alla determinazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Ambito oggettivo e allegato tecnico
L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per ciascun prodotto e per specifici paesi terzi di origine, tra cui EG, IL, MA, TR, TN, ZA, CL, CN, JM e il codice ZZ per altre origini. I codici NC interessati comprendono, tra gli altri, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10 e 0808 30 90.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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