Regolamento (UE) 2017/2232
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, correggendo l’illegittimità riscontrata nella precedente procedura antidumping sulle calzature provenienti da Cina e Vietnam. Dopo aver riesaminato le richieste di trattamento di economia di mercato (TEM/SEM) e di trattamento individuale (TI) dei produttori esportatori interessati, la Commissione conclude che nessuno di essi soddisfa i requisiti richiesti. Per questo motivo reintroduce il dazio antidumping residuo del 16,5% per i produttori cinesi e del 10% per il produttore vietnamita interessato, disponendo anche la riscossione definitiva dei dazi provvisori depositati.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune calzature con tomaie di cuoio originarie di Cina e Vietnam, per specifici produttori esportatori, in esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e fabbricate dai produttori esportatori elencati nell’allegato II. Riguarda i prodotti immessi in libera pratica nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. Sono previste esclusioni e distinzioni per i produttori già valutati in precedenti atti di esecuzione, per le società dell’allegato III prive di prova di richieste TEM/TI e per le società degli allegati IV e V già trattate in altri procedimenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle calzature con tomaie di cuoio originarie di Cina e Vietnam
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione dà attuazione alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, relative alle calzature con tomaie di cuoio importate dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam. La Commissione, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, riapre il procedimento antidumping nel punto in cui era emersa l’illegittimità e procede a riesaminare le richieste di trattamento di economia di mercato (TEM/SEM) e di trattamento individuale (TI) presentate da produttori esportatori non inclusi nel campione nell’inchiesta iniziale.
Il contesto è quello di una lunga sequenza di misure antidumping, contenziosi e regolamenti di esecuzione successivi, nei quali la questione centrale non riguarda più l’esistenza del dumping o del pregiudizio, ma la corretta determinazione dell’aliquota da applicare ai produttori esportatori non campionati. La Commissione conclude che le richieste TEM/TI non sono fondate e reintroduce il dazio residuo originario.
Ambito di applicazione e prodotto interessato
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito, con esclusione di:
- calzature per lo sport;
- calzature contenenti una tecnologia speciale;
- pantofole e altre calzature da camera;
- calzature con puntale protettivo.
Il prodotto è classificato secondo i codici NC indicati all’articolo 1, paragrafo 1, e i codici TARIC sono riportati nell’allegato I. Il perimetro soggettivo è limitato ai produttori esportatori elencati nell’allegato II, ossia i soggetti per i quali, a seguito del riesame, viene nuovamente applicato il dazio antidumping definitivo. Il regolamento riguarda i prodotti importati nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009.
Sequenza procedurale e ratio dell’intervento
La Commissione ricostruisce la vicenda a partire dal regolamento provvisorio del 2006, dal regolamento definitivo del Consiglio n. 1472/2006 e dalla successiva proroga con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. Le sentenze Brosmann e Aokang avevano già chiarito che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste TEM/TI dei produttori esportatori non campionati. Successivamente, con la sentenza del 4 febbraio 2016 nelle cause C-659/13 e C-34/14, la Corte ha dichiarato non validi il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 nella parte concernente i produttori esportatori interessati.
In applicazione dell’articolo 266 TFUE, la Commissione afferma di dover sostituire l’atto annullato con un nuovo atto che elimini l’illegittimità rilevata. Il procedimento viene quindi ripreso dal punto in cui si è verificata la violazione, che riguarda esclusivamente il mancato esame delle richieste TEM/TI, mentre tutte le altre conclusioni del procedimento originario restano ferme.
Valutazione delle richieste TEM/SEM
La Commissione esamina se i 70 produttori esportatori interessati operassero in condizioni di economia di mercato nel periodo d’inchiesta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base. Ricorda che l’onere della prova incombe al produttore che chiede il TEM e che devono essere soddisfatti tutti e cinque i criteri previsti dalla norma; il mancato rispetto di anche uno solo di essi comporta il rigetto della richiesta.
La valutazione porta al rigetto generalizzato delle domande TEM perché:
- non è dimostrata la libertà nelle decisioni imprenditoriali, con indicazioni di limitazioni alla produzione o alle vendite e di insufficienti elementi sull’assetto proprietario e sugli organi sociali;
- non è provata l’esistenza di una contabilità conforme e sottoposta a revisione indipendente, con assenza o inadeguatezza di bilanci, relazioni di audit, note esplicative e traduzioni;
- non è dimostrato che il precedente sistema non di mercato non abbia inciso su attivi, terreni, imposte o tariffe energetiche;
- alcune società non provano il rispetto del quadro giuridico in materia fallimentare e di proprietà;
- una società non dimostra di usare tassi di cambio di mercato;
- per alcune società mancano elementi essenziali sulla produzione del prodotto, sulla proprietà delle materie prime o sul controllo dei prezzi.
La Commissione comunica il rigetto delle richieste e non riceve osservazioni tali da modificare la valutazione.
Valutazione delle richieste TI
Poiché tutti i produttori esportatori che avevano chiesto il TEM avevano presentato anche domanda di TI in subordine, la Commissione esamina anche tale profilo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione applicabile ratione temporis. Anche qui l’onere della prova resta a carico dell’esportatore e occorre soddisfare tutti i cinque criteri previsti.
Anche le richieste TI vengono respinte, in particolare perché:
- alcune società non dimostrano la libertà di rimpatrio di capitali e utili;
- molte non provano che prezzi, quantitativi e condizioni di vendita siano determinati liberamente;
- numerose società non dimostrano un grado sufficiente di indipendenza dallo Stato quanto ad azionariato, governance e posizioni direttive;
- una società non prova che le conversioni valutarie avvengano a tassi di mercato;
- per molte società non è provata l’assenza di ingerenza statale idonea a consentire l’elusione dei dazi.
Per quattro società non viene svolta un’analisi dettagliata perché non forniscono prove sufficienti già in fase preliminare. Anche le domande TI sono dunque rigettate integralmente.
Determinazione del dazio e conseguenze economico-doganali
Poiché nessuno dei settanta produttori esportatori interessati ottiene il TEM o il TI, si applica il dazio residuo originario:
- 16,5% per le esportazioni dalla Cina;
- 10% per le esportazioni dal Vietnam.
Il regolamento chiarisce che non vi è base per esentare completamente tali importazioni da qualsiasi dazio antidumping, poiché l’illegittimità riscontrata dalla Corte concerne solo l’omesso esame delle domande TEM/TI e non l’intero impianto della misura antidumping. Pertanto il nuovo atto si limita a riesaminare e confermare l’aliquota applicabile.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 553/2006. Gli importi eccedenti il dazio definitivo devono essere svincolati. Il regolamento conferma quindi la trasformazione dei depositi provvisori in riscossione definitiva nei limiti dell’aliquota ora reistituita.
Allegati e gestione delle diverse categorie di soggetti
Gli allegati svolgono un ruolo essenziale nella delimitazione soggettiva della misura:
- l’allegato II individua i produttori esportatori destinatari della reistituzione del dazio;
- l’allegato III elenca società per le quali non risultano domande TEM/TI, con conseguente mancato rimborso;
- l’allegato IV comprende produttori già esaminati individualmente nell’inchiesta iniziale o come parte di un gruppo campionato;
- l’allegato V comprende produttori già valutati in altri regolamenti di esecuzione precedenti o nella decisione di esecuzione 2014/149/UE;
- l’allegato VI riproduce l’elenco delle società la cui valutazione era stata sospesa nel quadro del regolamento (UE) 2017/423.
La Commissione precisa che per le società già esaminate in precedenti atti non vi è motivo di nuova reisitituzione del dazio nel presente regolamento, mentre per le società dell’allegato III il rimborso richiesto non può essere accordato perché non è stata provata la presentazione di una richiesta TEM/TI nell’inchiesta iniziale.
Aspetti procedurali e difese delle parti interessate
Il regolamento affronta in modo esteso le obiezioni di importatori e associazioni di categoria. La Commissione respinge le censure relative a:
- presunta inversione dell’onere della prova;
- mancata concessione di visite in loco o di lettere di richiamo;
- violazione dei diritti di difesa;
- discriminazione rispetto ad altri procedimenti;
- uso improprio dell’articolo 18 del regolamento di base;
- mancanza di base giuridica per la riapertura dell’inchiesta;
- violazione del principio di legittimo affidamento;
- asserita violazione del principio di non retroattività;
- presunta incompetenza della Commissione rispetto al Consiglio;
- effetti sulla procedura di rimborso doganale.
La Commissione sostiene che il procedimento riprende legittimamente dal punto dell’illegittimità, che le autorità doganali nazionali restano competenti a decidere sulle domande di rimborso, e che l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base consente di adottare disposizioni speciali per raccordare la disciplina antidumping con la normativa doganale dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e prodotti interessati
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, escluse le categorie espressamente indicate, originarie di Cina e Vietnam e fabbricate dai produttori esportatori elencati nell’allegato II. I prodotti sono individuati tramite specifici codici NC e TARIC; l’articolo 1 contiene anche le definizioni di "calzature per lo sport", "calzature contenenti una tecnologia speciale", "calzature con puntale protettivo" e "pantofole ed altre calzature da camera".
Aliquote del dazio antidumping definitivo
L’aliquota applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari al 16,5% per i produttori esportatori cinesi interessati e al 10% per il produttore esportatore vietnamita interessato. Tali aliquote coincidono con il dazio residuo originariamente previsto per l’inchiesta iniziale.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 553/2006 sono riscossi in via definitiva. La parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo è svincolata.
Esecuzione della sentenza e riesame delle richieste TEM/TI
La Commissione agisce in base all’articolo 266 TFUE, riprendendo il procedimento dal punto in cui si era verificata l’illegittimità rilevata dalla Corte. Il riesame riguarda i produttori esportatori non inclusi nel campione che avevano presentato richieste TEM/TI nell’inchiesta iniziale; la Commissione conclude che nessuno dei 70 produttori esportatori interessati soddisfa i criteri per il TEM o per il TI.
Ambito soggettivo degli allegati e trattamento delle diverse categorie di società
L’allegato II elenca i 70 produttori esportatori ai quali si applica il dazio reistituito. L’allegato III contiene le società notificate per le quali non risultano domande TEM/TI; per tali soggetti il rimborso non è concesso. Gli allegati IV e V riguardano produttori già esaminati in precedenti procedimenti di esecuzione, mentre l’allegato VI riproduce l’elenco delle società la cui valutazione era stata sospesa nel regolamento (UE) 2017/423.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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