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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2233

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2233 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la descrizione tecnica della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, già autorizzata come additivo per mangimi. La Commissione interviene a seguito di una domanda di modifica delle condizioni di autorizzazione e del parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso impatti negativi su sicurezza ed efficacia. La modifica consiste nell’inserimento di una nuova caratterizzazione dell’additivo nell’allegato del regolamento (CE) n. 900/2009.

Modifica della caratterizzazione dell’additivo per mangimi selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, autorizzato nell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica all’additivo per mangimi costituito da selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, già autorizzato dal regolamento (CE) n. 900/2009, come modificato. La modifica riguarda esclusivamente la caratterizzazione del prodotto nell’allegato del regolamento di autorizzazione e produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri additivi né modifica in generale il regime degli additivi per mangimi, se non per il profilo descritto nell’allegato.

Modifica della caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2233 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 900/2009, che aveva autorizzato la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 come additivo per mangimi. La finalità dell’atto è limitata all’aggiornamento della caratterizzazione tecnica dell’additivo, sulla base di una richiesta di modifica delle condizioni di autorizzazione e del relativo esame scientifico da parte dell’EFSA.

Contesto e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Nei considerando si evidenzia che la domanda era corredata da dati giustificativi e che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel parere del 5 luglio 2017, ha concluso che la modifica richiesta non compromette la sicurezza né l’efficacia del prodotto. Viene inoltre ricordato che esiste un rischio per la sicurezza degli utilizzatori del prodotto, già affrontato dall’atto di autorizzazione vigente.

Contenuto della modifica

La modifica riguarda esclusivamente il testo della quarta colonna dell’allegato del regolamento (CE) n. 900/2009, nel tratto compreso tra le voci "Caratterizzazione dell’additivo" e "Caratterizzazione della sostanza attiva". La nuova formulazione stabilisce che l’additivo è costituito da:

  • selenio organico, principalmente selenometionina (63 %);
  • tenore di 2 000-3 500 mg di Se/kg;
  • 97-99 % di selenio organico.

Valutazione scientifica e limiti della modifica

Nel parere EFSA richiamato dalla Commissione, la modifica è considerata compatibile con sicurezza ed efficacia. L’Autorità aveva proposto di includere anche il tenore di selenocisteina nella caratterizzazione dell’additivo, ma tale elemento non viene recepito perché manca un metodo analitico adeguato per la selenocisteina. Il regolamento, quindi, recepisce solo la caratterizzazione che può essere sostenuta sul piano tecnico-analitico.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul quadro autorizzatorio dell’additivo nei termini indicati dall’allegato modificato.

Disposizioni principali

Modifica della caratterizzazione dell’additivo

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 900/2009, nella quarta colonna, il testo relativo alla "Caratterizzazione dell’additivo" è sostituito con la seguente formulazione: "Selenio organico, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000-3 500 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)".

Base giuridica e valutazione scientifica

L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione richiama la domanda di modifica presentata dal titolare e il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 5 luglio 2017, che conclude per l’assenza di pregiudizio per sicurezza ed efficacia, pur segnalando il rischio per la sicurezza degli utilizzatori e l’impossibilità di accogliere l’inserimento del tenore di selenocisteina per mancanza di un metodo analitico.

Conferma delle condizioni di autorizzazione

La Commissione afferma che il preparato modificato soddisfa le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, e pertanto dispone l’aggiornamento del regolamento di autorizzazione esistente.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareautorizzazioni di prodottimercato interno

Testo integrale

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