Regolamento (UE) 2017/2230
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, dopo riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, che la soppressione delle misure avrebbe comportato la persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione conclude che il mercato dell’Unione resta attraente per i produttori esportatori cinesi, anche per la significativa capacità inutilizzata in Cina. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo differenziato per alcune società cinesi e un dazio residuale per tutte le altre.
Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di acido tricloroisocianurico (TCCA, simclosene) originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, anche denominato "simclosene", classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020), originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori nell’UE e, per le aliquote individuali, i prodotti fabbricati dalle società cinesi espressamente elencate. È escluso l’accesso alle aliquote individuali in assenza di fattura commerciale valida conforme all’allegato, nel qual caso si applica l’aliquota residuale; restano applicabili, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230: dazio antidumping definitivo sul TCCA originario della RPC
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sul TCCA originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene, sulla base dei dati disponibili e dell’assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, che la cessazione delle misure determinerebbe la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Contesto procedurale e misure precedenti
Le misure antidumping sul TCCA erano state inizialmente istituite con il regolamento (CE) n. 1631/2005 e poi prorogate nel 2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011. Nel frattempo vi erano stati anche aggiornamenti relativi a singoli esportatori, compresa l’istituzione di un’aliquota individuale per un nuovo esportatore cinese nel 2014 e la chiusura di un altro riesame nel 2015.
La presente procedura è stata avviata a seguito di una domanda presentata da due produttori dell’Unione, Ercros SA e Inquide SA, che nel 2015 rappresentavano oltre il 50 % della produzione unionale stimata di TCCA. La Commissione ha aperto il riesame con avviso pubblicato il 20 dicembre 2016, ha definito il periodo di inchiesta di riesame dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016 e il periodo in esame dal 1° gennaio 2013 alla fine del PIR.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è l’acido tricloroisocianurico e i suoi preparati, denominati anche "simclosene", classificati attualmente ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20, con codici TARIC 2933698070 e 3808942020. Si tratta di un prodotto chimico usato come disinfettante e candeggiante a base di cloro, soprattutto per l’acqua di piscine e centri termali, ma anche per altri impieghi di trattamento e pulizia.
La Commissione considera prodotto simile quello fabbricato e venduto in Giappone, scelto come paese di riferimento, nonché quello prodotto nell’Unione, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi.
Mancata collaborazione e metodo di accertamento
Nel corso dell’inchiesta nessun produttore esportatore cinese ha collaborato: non sono pervenute risposte ai moduli di campionamento né altre forme di cooperazione. In tale contesto, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando la domanda di riesame, le statistiche Eurostat, la banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, i dati sulle esportazioni cinesi e le stime di mercato dei produttori giapponesi cooperanti.
La Commissione ha inoltre contattato produttori dell’Unione, importatori, utilizzatori e produttori nel paese di riferimento; ha inviato questionari a due produttori giapponesi, ai tre produttori noti dell’Unione, a importatori e a numerosi utilizzatori. Hanno risposto in modo completo i due produttori giapponesi, due produttori dell’Unione e un importatore indipendente.
Determinazione del dumping
Per il valore normale la Commissione ha nuovamente utilizzato il Giappone come paese di riferimento, ritenuto appropriato in ragione delle dimensioni del mercato interno, della concorrenza presente, della quota di importazioni e dell’assenza di misure di difesa commerciale sul TCCA. Per i produttori esportatori cinesi senza economia di mercato, il valore normale è stato costruito sulla base dei dati verificati dei produttori giapponesi collaboranti; per i produttori con TEM è stato utilizzato il costo di produzione stimato nella domanda di riesame.
Il prezzo all’esportazione è stato ricavato, in assenza di collaborazione cinese, dalla banca dati ex articolo 14, paragrafo 6 e dai prezzi all’esportazione nell’Unione rilevati per le società con TEM. Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica, con adeguamenti per trasporto, movimentazione e costi marittimi/interni. La Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi continuavano a esportare TCCA nell’Unione a prezzi di dumping; per i produttori senza TEM il margine di dumping è stato pari all’80,2 %, mentre per alcune società con TEM sono stati rilevati margini del 49,4 %, 49,2 % e 37,4 %.
Rischio di persistenza o reiterazione del dumping
Nel valutare il rischio in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha considerato la forte capacità inutilizzata in Cina, stimata in circa 130 000 tonnellate annue secondo la domanda di riesame, a fronte di un consumo unionale di circa 41 000-48 000 tonnellate nel periodo considerato. Il mercato dell’Unione è risultato attrattivo sia per dimensioni sia per livelli di prezzo, essendo il secondo mercato mondiale dopo gli Stati Uniti.
La Commissione ha osservato che la Cina destinava circa il 23 % delle proprie esportazioni di TCCA all’Unione e che circa il 47 % delle vendite verso altri mercati avveniva a prezzi medi inferiori a quelli praticati verso l’Unione. Ha quindi ritenuto probabile che almeno 40 000 tonnellate di TCCA cinese venduto a prezzi di dumping sarebbero state reindirizzate verso il mercato unionale in assenza delle misure.
Pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione
La Commissione ha escluso Inquide S.A.U. dalla definizione di industria dell’Unione, poiché risultava importatore netto del prodotto oggetto di dumping. L’analisi del pregiudizio è stata quindi condotta sui due produttori unionale residui, con dati in forma indicizzata o per fasce per ragioni di riservatezza.
Il consumo dell’Unione è cresciuto del 18 % tra il 2013 e il PIR, raggiungendo 48 662 tonnellate. Nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono aumentate da 17 021 tonnellate a 28 095 tonnellate, con una quota di mercato passata dal 41,3 % al 57,7 %. I prezzi all’importazione cinesi hanno mostrato fluttuazioni, ma nel PIR risultavano inferiori del 2-4 % ai prezzi dell’industria unionale, senza considerare il dazio antidumping in vigore.
La situazione dell’industria dell’Unione è apparsa mista: produzione, capacità e utilizzo degli impianti sono aumentati; l’occupazione è cresciuta del 12 % e la produttività del 19 %; i prezzi di vendita sono rimasti relativamente stabili e il costo unitario dei prodotti venduti è sceso del 5 %. Tuttavia, il volume delle vendite è diminuito del 5 % tra il 2013 e il PIR e la quota di mercato si è ridotta sensibilmente. La redditività è migliorata fino a diventare positiva nel PIR, ma resta molto inferiore al margine di profitto di riferimento del 10 % fissato nell’inchiesta iniziale.
La Commissione conclude che, pur non essendo emerso un pregiudizio grave durante il PIR, l’industria dell’Unione rimane vulnerabile e non è in grado di affrontare nuove ondate di importazioni in dumping dalla RPC.
Interesse dell’Unione
Nel bilanciamento dell’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure sia favorevole all’industria dell’Unione e necessario per evitare un ulteriore deterioramento della sua situazione economica. Per gli importatori non sono emersi effetti negativi significativi; un importatore spagnolo ha contestato le misure, ma senza fornire elementi convincenti. Quanto agli utilizzatori, nessuno ha risposto al questionario, sicché non sono emersi elementi nuovi idonei a ribaltare il precedente quadro favorevole al mantenimento delle misure.
Misura finale
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di TCCA originario della RPC. Le aliquote individuali sono le seguenti:
- Hebei Jiheng Chemical Co. Limited: 8,1 % (A604)
- Puyang Cleanway Chemicals Limited: 7,3 % (A628)
- Heze Huayi Chemical Co. Limited: 3,2 % (A629)
- Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited: 40,5 % (A627)
- Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.: 32,8 % (A998)
- tutte le altre società: 42,6 % (A999)
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme all’allegato, contenente la dichiarazione firmata dal responsabile del soggetto giuridico esportatore. In mancanza di tale documento, si applica l’aliquota residuale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conclusioni
La Commissione, su richiesta di produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 50 % della produzione stimata di TCCA, ha aperto un riesame in previsione della scadenza con avviso del 20 dicembre 2016. L’inchiesta ha accertato la prosecuzione di vendite a prezzi di dumping nel periodo di riesame e ha ritenuto probabile la persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di decadenza delle misure.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è l’acido tricloroisocianurico e suoi preparati, noto come simclosene, destinato in particolare all’uso come disinfettante e candeggiante. La Commissione considera simili il prodotto cinese, quello venduto sul mercato giapponese di riferimento e quello fabbricato nell’Unione, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e i medesimi usi.
Determinazione del dumping e paese di riferimento
In assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha basato le proprie conclusioni sui dati disponibili, inclusi Eurostat, la banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, e le informazioni della domanda di riesame. Il Giappone è stato confermato come paese di riferimento appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. I margini di dumping risultano pari all’80,2 % per i produttori senza status di economia di mercato; per i produttori con TEM sono indicati margini del 49,4 %, 49,2 % e 37,4 % per specifiche società.
Analisi del rischio di persistenza/reiterazione del dumping
La Commissione ha rilevato una capacità inutilizzata significativa nella RPC, superiore al consumo totale dell’Unione, e ha considerato il mercato UE attrattivo per dimensioni e livelli di prezzo. Ha inoltre osservato che circa il 23 % delle esportazioni cinesi era diretto all’Unione e che una quota rilevante delle vendite verso altri mercati avveniva a prezzi inferiori a quelli verso l’UE, con probabile reindirizzamento di almeno 40 000 tonnellate verso il mercato unionale in assenza di misure.
Pregiudizio all’industria dell’Unione e sua vulnerabilità
Pur non ravvisando un pregiudizio grave nel PIR, la Commissione constata che l’industria dell’Unione resta vulnerabile: il consumo è cresciuto del 18 %, ma la quota di mercato e le vendite dell’industria unionale sono diminuite, mentre le importazioni cinesi sono aumentate fino al 57,7 % di quota di mercato nel PIR. I prezzi cinesi risultano in media inferiori del 2-4 % rispetto a quelli dell’industria unionale nel PIR, e la redditività dell’industria resta debole rispetto al parametro di riferimento del 10 %.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’Unione, perché eviterebbe un ulteriore deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione e favorirebbe il suo recupero. Per importatori e utilizzatori non sono emersi elementi contrari sufficienti a giustificare l’abrogazione delle misure; nessun utilizzatore ha risposto al questionario e non risultano impatti negativi significativi per gli importatori.
Dazio antidumping definitivo e aliquote
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sul prodotto originario della RPC con aliquote individuali per società: Hebei Jiheng Chemical Co. Limited 8,1 % (A604), Puyang Cleanway Chemicals Limited 7,3 % (A628), Heze Huayi Chemical Co. Limited 3,2 % (A629), Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited 40,5 % (A627), Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd. 32,8 % (A998). Per tutte le altre società l’aliquota è 42,6 % (A999).
Condizione documentale per le aliquote individuali
Le aliquote individuali si applicano solo se le autorità doganali degli Stati membri ricevono una fattura commerciale valida conforme all’allegato, firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura e contenente la dichiarazione richiesta sull’identità del fabbricante, il codice addizionale TARIC e l’esattezza delle informazioni. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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