Regolamento (UE) 2017/2235
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2235 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, per il solo anno 2018, deroghe temporanee alle discipline settoriali sui titoli d’importazione per alcuni contingenti tariffari di cereali, riso e olio d’oliva. L’intervento si giustifica con la necessità di adattare il calendario amministrativo ai giorni festivi del 2018, così da assicurare il corretto utilizzo dei volumi contingentali. Sono fissate date limite specifiche per la presentazione delle domande e date corrispondenti di rilascio dei titoli, distinte per ciascun gruppo di prodotti. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e cessa di avere efficacia il 1º gennaio 2019.
Deroga per il 2018 alle scadenze di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di taluni contingenti tariffari per cereali, riso e olio d'oliva.
Ambito di applicazione
Si applica, per l’anno 2018, agli operatori che presentano domande di titoli d’importazione nell’ambito di specifici contingenti tariffari dell’Unione relativi a: orzo (contingente 09.4126), granturco (09.4131), frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta (09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133), taluni cereali originari dell’Ucraina (09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 e 09.4279), riso originario del Bangladesh (09.4517), rotture di riso (09.4079) e olio di oliva originario della Tunisia (09.4032). Le deroghe riguardano esclusivamente le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli, tenendo conto dei giorni festivi del 2018; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e scade il 1º gennaio 2019.
Deroga temporanea 2018 ai calendari dei titoli d’importazione per cereali, riso e olio d’oliva
Il regolamento disciplina un adeguamento eccezionale, limitato al 2018, delle date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli d’importazione nell’ambito di alcuni contingenti tariffari agricoli. La misura è adottata per tener conto dei giorni festivi del 2018 e garantire il rispetto dei volumi dei contingenti interessati, nel quadro della normativa dell’OCM agricola e delle regole comuni sulla gestione dei contingenti tariffari.
Base normativa e finalità
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 187, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96. Nei considerando si precisa che le norme speciali già vigenti per i contingenti di orzo, granturco, frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, taluni cereali originari dell’Ucraina, riso originario del Bangladesh, rotture di riso e olio d’oliva tunisino rendono necessario spostare alcune scadenze amministrative, così da evitare disallineamenti dovuti ai giorni festivi.
Ambito di applicazione materiale
Il regolamento riguarda esclusivamente i titoli d’importazione relativi ai seguenti contingenti tariffari:
- orzo, contingente 09.4126;
- granturco, contingente 09.4131;
- frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133;
- taluni cereali originari dell’Ucraina, contingenti 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 e 09.4279;
- riso originario del Bangladesh, contingente 09.4517;
- rotture di riso, contingente 09.4079;
- olio di oliva originario della Tunisia, contingente 09.4032.
L’intervento non modifica la struttura dei contingenti né i requisiti sostanziali di accesso, ma soltanto le finestre temporali per presentare le domande e ottenere il rilascio dei titoli.
Deroghe per i cereali
L’articolo 1 deroga, per il 2018, alle regole applicabili a orzo, granturco, frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta e ai cereali originari dell’Ucraina.
Per tutte queste categorie:
- le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13:00 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles, per i contingenti interessati;
- i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati nell’allegato I sono rilasciati nelle date corrispondenti ivi previste;
- resta ferma l’eventuale applicazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
L’allegato I prevede finestre di presentazione tra marzo e ottobre 2018 e date di rilascio collocate nei primi giorni lavorativi successivi, con riferimento espresso all’ora di Bruxelles.
Deroghe per il riso
L’articolo 2 riguarda il riso originario del Bangladesh e le rotture di riso.
In particolare:
- per il contingente 09.4517, le domande di titoli d’importazione non possono essere presentate oltre le ore 13:00 di venerdì 7 dicembre 2018, ora di Bruxelles;
- per il contingente 09.4079, la medesima scadenza del 7 dicembre 2018, alle ore 13:00, si applica alle domande relative alle rotture di riso;
- i titoli relativi alle domande presentate nei periodi di cui all’allegato II sono rilasciati nelle date ivi indicate;
- anche in questo caso, le deroghe operano senza pregiudizio per le misure eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
L’allegato II distribuisce le finestre di presentazione tra marzo e ottobre 2018 e fissa rilascio nei giorni lavorativi successivi specificati.
Deroghe per l’olio di oliva tunisino
L’articolo 3 disciplina il contingente di olio di oliva originario della Tunisia.
Le regole sono le seguenti:
- le domande di titoli d’importazione non possono più essere presentate dopo martedì 11 dicembre 2018;
- i titoli relativi alle domande presentate nei periodi di cui all’allegato III sono rilasciati alle date corrispondenti ivi indicate;
- anche qui resta salvo il possibile intervento delle misure previste dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
L’allegato III prevede quattro finestre di presentazione nel 2018, con date di rilascio nei primi giorni lavorativi successivi.
Calendario applicativo e allegati
Gli allegati I, II e III contengono il calendario operativo delle finestre di presentazione e delle rispettive date di rilascio dei titoli. Il regolamento utilizza una tecnica di rinvio agli allegati per rendere certo il momento in cui le istanze possono essere presentate e quando i titoli possono essere rilasciati per ciascun comparto merceologico.
Entrata in vigore, efficacia e natura dell’atto
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è espressamente temporaneo e scade il 1º gennaio 2019. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroghe per i cereali
Per l’anno 2018, deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, n. 969/2006, n. 1067/2008 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e 2017/2200. Le domande di titoli d’importazione per orzo, granturco, frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta e taluni cereali originari dell’Ucraina non possono essere presentate oltre le ore 13:00 del 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles, per i contingenti interessati. I titoli relativi alle domande presentate nei periodi dell’allegato I sono rilasciati alle date ivi indicate, fatte salve le misure adottate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Deroghe per il riso
Per l’anno 2018, deroga al regolamento (CE) n. 1964/2006 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012. Le domande di titoli d’importazione per riso originario del Bangladesh e per rotture di riso non possono essere presentate oltre le ore 13:00 del 7 dicembre 2018, ora di Bruxelles. I titoli relativi alle domande presentate nei periodi dell’allegato II sono rilasciati alle date ivi indicate, con il medesimo richiamo alle misure adottate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Deroghe per l’olio di oliva tunisino
Per l’anno 2018, deroga al regolamento (CE) n. 1918/2006. Le domande di titoli d’importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono essere presentate dopo l’11 dicembre 2018. I titoli relativi alle domande presentate nei periodi dell’allegato III sono rilasciati alle date ivi indicate, fatte salve le misure adottate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Calendari di presentazione e rilascio
Gli allegati I, II e III stabiliscono in modo puntuale i periodi di presentazione delle domande e le corrispondenti date di rilascio dei titoli per ciascuna categoria di prodotto. Per i cereali e il riso sono previste più finestre temporali tra marzo e ottobre 2018; per l’olio di oliva sono previste quattro finestre specifiche tra marzo e ottobre 2018.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica temporaneamente e scade il 1º gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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