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Ordinanza

Ordinanza n. 911/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza quanto al ricorso n. 993 del 2024: per l’esatta ottemperanza della sentenza n. 1643/2022 resa dal Tribunale di Torino in data 22/11/2022, disponendo in favore della ricorrente l’accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00. quanto al ricorso n. 1039 del 2024: per ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’esatta ottemperanza della sentenza n. 305/2023 resa dal Tribunale di Torino in data 14/02/2023, disponendo in favore della ricorrente l’accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00. quanto al ricorso n. 1040 del 2024: per l’esatta ottemperanza della sentenza n. 1761/2022 resa dal Tribunale di Torino in data 14/12/2022 e pubblicata il 24/01/2023, disponendo in favore della ricorrente l’accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00. quanto al ricorso n. 1337 del 2024: - ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’esatta ottemperanza della sentenza n. 365/2023 resa dal Tribunale di Torino in data 22/02/2023, disponendo in favore della ricorrente l’accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per gli a.s. 2017/2018, 2018/2020, 2019/2020 e 2020/2021 sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 1388 del 2024: - ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’esatta ottemperanza della sentenza n. 86/2023 resa dal Tribunale di Vercelli in data 16/03/2023, disponendo in favore delle ricorrenti l’accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui sulla carta elettronica del docente, per un totale di € 3.000,00 quanto a Riccio Mariagrazia (ovvero dall’a.s. 2017/2018 all’a.s. 2022/2023) ed € 2.000,00 quanto a Tacchini Alberta (ovvero dall’a.s. 2017/2018 all’a.s. 2020/2021); - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 1593 del 2024: - ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’esatta ottemperanza della sentenza n. 163/2023 resa dal Tribunale di Torino in data 28/03/2023, disponendo in favore della ricorrente l’accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. quanto al ricorso n. 1961 del 2024: - ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’esatta ottemperanza della sentenza n. 400/2023 resa dal Tribunale di Torino in data 28/2/2023, disponendo in favore della ricorrente l’accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202401593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia dell’amministrazione e del commissario ad acta nell’esecuzione di sentenze del giudice ordinario relative all’accredito del beneficio della carta elettronica del docente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano già ottenuto l’accoglimento di ricorsi per ottemperanza, riuniti dal Tribunale, con nomina del Ragioniere generale dello Stato quale commissario ad acta, al fine di dare esecuzione a sentenze del Tribunale di Torino e del Tribunale di Vercelli che riconoscevano il beneficio economico di 500 euro annui sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nei rispettivi titoli. Rilevata la perdurante inerzia dell’amministrazione e del commissario, i ricorrenti chiedevano ulteriori determinazioni ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. Il Tribunale ha riqualificato tali istanze come reclami relativi all’attività del commissario ad acta. Nelle more, tuttavia, i ricorrenti hanno comunicato l’avvenuto integrale accredito delle somme riconosciute dai titoli giudiziali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle istanze. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., il giudice dell’ottemperanza conosca delle questioni relative all’esecuzione del giudicato e degli atti del commissario ad acta, qualificando in tali termini le istanze proposte. Ha però rilevato che l’integrale accredito dei benefici economici era sopravvenuto nelle more. Poiché il commissario ad acta è un mero ausiliario del giudice, non è parte del procedimento e, avendo ormai provveduto, non residuava alcuna esigenza di intervento giudiziale sul suo operato. Il giudizio è stato quindi definito con non luogo a provvedere, senza statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta.

    Le istanze concernenti l’esecuzione del giudicato e gli atti del commissario ad acta sono trattate dal giudice dell’ottemperanza; le parti possono proporre reclamo contro gli atti del commissario dinanzi allo stesso giudice.

  • art. 21 c.p.a.

    il commissario ad acta è mero ausiliario del giudice e non parte

    Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice dell’ottemperanza e non assume la qualità di parte; una volta eseguito l’incarico, non sussiste un’esigenza di intervento giudiziale sul suo operato in assenza di contestazioni residue.

Massime di principio

  • Le istanze proposte dalle parti del giudizio di ottemperanza per contestare o sollecitare l’attività del commissario ad acta devono essere riqualificate e trattate come reclami ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., davanti al giudice dell’ottemperanza.
  • Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice dell’ottemperanza e non una parte del giudizio; la sua attività è sottoposta alla cognizione del giudice dell’ottemperanza nei limiti previsti dall’art. 114, comma 6, c.p.a.
  • Quando, nelle more del giudizio o dell’istanza relativa all’ottemperanza, l’amministrazione o il commissario ad acta eseguono integralmente il titolo giudiziale, viene meno l’esigenza di ulteriori provvedimenti e il giudice dichiara il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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