Sentenza del 26/05/2016 n. 701 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
TRIBUTILOCALI COMUNALI- Tarsu/Tia - Base imponibile- Deve essere commisurata all'80per cento della superficie catastale (art. 14, comma 9, D.L. n. 101/2011). In presenzadi immobili accatastati il tributo comunale deve essere calcolato sulla baseimponibile determinata utilizzando il dato catastale quale determinato ai sensidel D.P.R. n. 138/1988 e considerando solo l'80% della superficie iviriportata, ex art. 14, comma 9, D.L. n. 101/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile della TARSU/TIA o di altro tributo comunale sui rifiuti per immobili accatastati. Secondo il principio enunciato, quando l'immobile dispone di una superficie catastale, il tributo deve essere calcolato utilizzando il dato catastale determinato secondo i criteri del D.P.R. n. 138/1988, applicando però soltanto l'80% della superficie catastale, come previsto dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 101/2011.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente nella parte in cui esclude che l'imposta possa essere calcolata sull'intera superficie catastale: deve essere considerato esclusivamente l'80% del dato catastale rilevante. Tuttavia, il testo non riporta gli estremi della sentenza, le parti processuali né l'esito formale del ricorso; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorrente abbia ottenuto l'annullamento dell'atto o altra specifica statuizione.
Norme richiamate
Art. 14, comma 9, D.L. n. 101/2011
Per gli immobili accatastati, la superficie rilevante ai fini del tributo comunale sui rifiuti deve essere determinata sulla base del dato catastale e considerata nella misura dell'80%.
D.P.R. n. 138/1988
Il dato catastale della superficie deve essere individuato secondo i criteri stabiliti dal decreto, costituendo la base tecnica per il calcolo della superficie imponibile.
Massime di principio
- Per gli immobili accatastati, il Comune non dovrebbe calcolare il tributo sui rifiuti sulla base di una superficie diversa da quella catastale, salvo specifiche ragioni giuridiche o tecniche adeguatamente motivate.
- La superficie catastale rilevante non deve essere assunta integralmente: ai fini indicati, deve essere applicato il limite dell'80% previsto dalla normativa citata.
- In caso di avviso di pagamento basato su una superficie superiore all'80% di quella catastale, il contribuente può contestare la quantificazione chiedendo il ricalcolo del tributo.
- È necessario verificare la disciplina applicabile ratione temporis e il tipo di prelievo richiesto, poiché TARSU, TIA, TARES e altri tributi sui rifiuti possono essere regolati da disposizioni differenti.
- Il principio riportato non consente, da solo, di ricostruire l'esito processuale concreto: per valutare una controversia occorrono anche l'atto impugnato, le date, la disciplina vigente e le motivazioni integrali della sentenza.
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