Regolamento (UE) 2023/2736
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2736 della Commissione, del 7 dicembre 2023, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis NITE BP-01844 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, alle pollastre allevate per la produzione di uova, ai tacchini allevati per la riproduzione, alle specie avicole minori allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e agli uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione: Toa Biopharma Co., Ltd.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Bacillus velezensis NITE BP-01844 come additivo zootecnico appartenente al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione è concessa per determinate categorie di avicoli e per gli uccelli ornamentali, con indicazione delle dosi minime e delle modalità d’impiego nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. Il provvedimento recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza e sull’efficacia, ma impone misure di protezione per gli utilizzatori per il rischio di irritazione o sensibilizzazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis NITE BP-01844 come additivo per mangimi per specifiche specie avicole e uccelli ornamentali, con condizioni d’uso e misure di sicurezza per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Bacillus velezensis NITE BP-01844 come additivo per l’alimentazione animale nell’Unione europea. Riguarda tutte le specie di pollame da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova, i tacchini allevati per la riproduzione, le specie avicole minori allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e gli uccelli ornamentali. L’autorizzazione concerne sia l’impiego nei mangimi composti sia nell’acqua di abbeveraggio, alle condizioni dell’allegato; non emergono esclusioni ulteriori, salvo il rispetto delle condizioni specifiche di uso, dosaggio e protezione degli utilizzatori.
Autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis NITE BP-01844 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2736 della Commissione autorizza un preparato di Bacillus velezensis NITE BP-01844 quale additivo per mangimi, in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’atto recepisce i pareri scientifici favorevoli dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia del prodotto, e stabilisce condizioni tecniche di impiego e cautele per gli utilizzatori.
Quadro normativo e motivazioni
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne fissa presupposti e procedura. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, è stata corredata della documentazione richiesta; la Commissione conclude che il preparato soddisfa le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda il preparato di Bacillus velezensis NITE BP-01844, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". I destinatari sono tutte le specie di pollame da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova, i tacchini allevati per la riproduzione, le specie avicole minori allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e gli uccelli ornamentali. L’impiego è consentito nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, alle condizioni dell’allegato.
Valutazione EFSA e profili di sicurezza
L’EFSA, nei pareri del 26 gennaio 2022 e del 12 maggio 2023, ha ritenuto il preparato sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre rilevato che il prodotto non è irritante per la pelle, ma può essere irritante per gli occhi e va considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie; non è stato possibile concludere sulla sensibilizzazione cutanea per mancanza di dati. L’Autorità ha anche escluso la necessità di specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Efficacia e condizioni tecniche di impiego
La Commissione ritiene efficace il preparato se aggiunto a 2,0 x 10^8 CFU/kg di mangime completo; coerentemente con gli orientamenti EFSA, considera efficace anche l’uso in acqua di abbeveraggio alla concentrazione di 1,0 x 10^8 CFU/l. Nell’allegato il dosaggio minimo indicato è di 2 x 10^8 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12% e di 1 x 10^8 CFU/l di acqua di abbeveraggio. L’allegato specifica inoltre che la composizione consiste in spore vitali di Bacillus velezensis NITE BP-01844 con concentrazione minima di 1 x 10^8 CFU/g di additivo, in forma solida.
Metodi di identificazione e controllo
Per l’identificazione dell’additivo sono previsti due approcci alternativi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) secondo CEN/TS 17697 oppure metodi di sequenziamento del DNA. Il conteggio dell’additivo nelle diverse matrici si effettua mediante metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar conforme alla norma EN 15784.
Condizioni particolari e compatibilità con altri additivi
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il prodotto può essere usato in mangimi composti contenenti, se autorizzati per le medesime specie e categorie, i coccidiostatici diclazuril, decochinato, alofuginone, monensina, salinomicina, narasina, robenidina e maduramicina.
Tutela degli utilizzatori
Poiché il preparato può comportare rischi per chi lo maneggia, gli operatori del settore mangimistico devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione. Qualora tali misure non bastino, l’impiego dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Entrata in vigore, efficacia temporale e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 28 dicembre 2033.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Fondamento normativo e valutazione scientifica
Il regolamento è adottato in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare all’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione si fonda sui pareri EFSA del 26 gennaio 2022 e del 12 maggio 2023, che attestano la sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente, oltre all’efficacia alle concentrazioni indicate.
Specie bersaglio e modalità d’impiego
L’allegato individua come specie o categorie destinatarie tutte le specie di pollame da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova, i tacchini allevati per la riproduzione, le specie avicole minori allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e gli uccelli ornamentali. L’additivo può essere impiegato in mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, con tenori minimi di 2 x 10^8 CFU/kg di mangime completo (umidità al 12%) e 1 x 10^8 CFU/l di acqua di abbeveraggio.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L’additivo è un preparato di spore vitali di Bacillus velezensis NITE BP-01844 con concentrazione minima di 1 x 10^8 CFU/g di additivo, in forma solida. L’identificazione può avvenire mediante PFGE (CEN/TS 17697) o metodi di sequenziamento del DNA; il conteggio nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua si effettua con metodo di diffusione su piastra su triptone soia agar (EN 15784).
Condizioni d’uso e compatibilità
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere utilizzato in mangimi composti contenenti, se autorizzati per le stesse specie e categorie, i coccidiostatici diclazuril, decochinato, alofuginone, monensina, salinomicina, narasina, robenidina e maduramicina.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle, in ragione del potenziale irritante o sensibilizzante indicato dalla valutazione EFSA.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 28 dicembre 2033.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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