Regolamento (UE) 2023/2765
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2765 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/2765 aggiorna l’elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Sulla base di decisioni adottate da un’autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC, il Consiglio aggiunge due persone all’elenco dei soggetti coinvolti in atti terroristici. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Aggiornamento dell’elenco di persone soggette alle misure restrittive antiterrorismo previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle persone fisiche indicate nell’allegato, in quanto aggiunte all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. L’effetto è limitato all’ambito delle misure restrittive specifiche dell’Unione contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo; il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo ex regolamento (CE) n. 2580/2001
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2765 aggiorna l’elenco unionale delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive specifiche contro il terrorismo. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 2580/2001 e richiama la posizione comune 2001/931/PESC, che costituiscono il quadro giuridico delle misure restrittive antiterrorismo dell’Unione.
Presupposti dell’aggiornamento
Il Consiglio prende atto che, dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 del 20 luglio 2023, un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC ha adottato decisioni nei confronti di due persone ritenute coinvolte in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della stessa posizione comune. Da tale circostanza deriva la necessità di applicare a tali soggetti le misure previste dagli articoli 2 e 3 della posizione comune.
Effetto normativo principale
L’articolo 1 dispone l’inserimento, nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, delle persone indicate nell’allegato. L’allegato individua due soggetti: DEIF Mohammed, noto anche come AL-DAYF Muhammad e AL-MASRI Mohammed, nato il 12 agosto 1965 a Khan Younis, Striscia di Gaza, e ISSA Marwan, nato nel 1965 nella Striscia di Gaza.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dal Consiglio ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, in particolare dell’articolo 2, paragrafo 3, e serve ad aggiornare l’elenco delle persone, gruppi ed entità sottoposti a misure restrittive antiterrorismo.
Motivazione dell’aggiornamento dell’elenco
Il Consiglio richiama l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 del 20 luglio 2023 e rileva che un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC ha adottato decisioni nei confronti di due persone coinvolte in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della medesima posizione comune, rendendo opportuno applicare loro le misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale atto.
Inclusione delle persone nell’elenco
L’articolo 1 dispone che le persone elencate nell’allegato siano aggiunte all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell’allegato figurano: DEIF Mohammed (alias AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed), nato il 12 agosto 1965 a Khan Younis, Striscia di Gaza; e ISSA Marwan, nato nel 1965, Striscia di Gaza.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2732
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2733
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2734
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2736
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2794
- Regolamento · 6 dic 2023Regolamento (UE) 2024/1728
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →