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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2734

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2734 della Commissione, del 7 dicembre 2023, relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF come additivo per mangimi destinati a cavalli, ruminanti da latte e suini (titolare dell’autorizzazione: Mazzoleni SpA)

Normativa europea32023R2734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF come additivo per mangimi. L’autorizzazione è concessa per specifiche specie/categorie animali e contiene condizioni d’impiego, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. La Commissione si fonda sul parere EFSA, che ha ritenuto il preparato sicuro per animali, consumatori e ambiente nelle condizioni proposte, ma con avvertenze per il rischio di sensibilizzazione respiratoria. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF come additivo per mangimi destinati a cavalli, ruminanti da latte e suini, con condizioni d’uso e misure di sicurezza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’Unione europea, di un additivo per mangimi a base di Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF, autorizzato per cavalli, vacche da latte, ruminanti minori da latte, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe da riproduzione e specie suine minori nelle corrispondenti categorie indicate nell’allegato. Sono escluse, per effetto della decisione di non autorizzazione, le specie/ categorie per le quali l’EFSA non ha potuto concludere sull’efficacia, in particolare i ruminanti diversi dai ruminanti da latte. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica alle condizioni tecniche, di impiego, sicurezza e durata previste nell’allegato.

Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2734 della Commissione autorizza un preparato di Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF come additivo per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’atto recepisce il parere favorevole dell’EFSA per le specie/categorie autorizzate e introduce condizioni tecniche e misure di protezione a tutela degli utilizzatori.

Contesto normativo e istruttoria

La Commissione richiama il sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina motivi e procedure per il rilascio delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7, era completa della documentazione prescritta e riguardava l’uso del preparato in mangimi destinati a cavalli, ruminanti e suini, con classificazione nella categoria degli "additivi zootecnici".

Nel parere del 23 marzo 2023, l’EFSA ha concluso che il preparato è sicuro per cavalli, ruminanti e suini, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni proposte. L’Autorità ha però evidenziato che il prodotto non è irritante per occhi e pelle, ma deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie; non ha potuto trarre conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea. Ha inoltre rilevato un’efficacia per cavalli, ruminanti da latte e suini, ma non per i ruminanti diversi dai ruminanti da latte. Il richiedente ha poi assunto l’impegno di fornire dati supplementari sulla parte non dimostrata.

Ambito dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi, nella categoria "additivi zootecnici" e nei gruppi funzionali "promotori della digestione" e "altri additivi zootecnici". L’autorizzazione riguarda in concreto:

  • cavalli;
  • vacche da latte e ruminanti minori da latte;
  • suini da ingrasso;
  • suinetti lattanti e svezzati;
  • scrofe da riproduzione;
  • specie suine minori nelle corrispondenti categorie.

Resta fuori dall’autorizzazione la parte della domanda riferita ai ruminanti diversi dai ruminanti da latte, per i quali l’EFSA non ha espresso un giudizio di efficacia conclusivo.

Identificazione dell’additivo e metodi analitici

L’additivo è identificato con il numero 4d24. È descritto come preparato di Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF in forma solida, con concentrazione minima di 1 × 10^9 CFU/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali del medesimo ceppo.

Per il controllo ufficiale e il controllo di filiera sono previsti:

  • identificazione mediante metodo PCR (CEN/TS 15790);
  • conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti mediante metodo di semina per inclusione o per spatolamento superficiale (EN 15789).

Dosaggi autorizzati per le diverse specie

L’allegato distingue le dosi minime per categoria animale, espresse in CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%:

  • cavalli: 3 × 10^9;
  • vacche da latte e ruminanti minori da latte: 4 × 10^8;
  • suini da ingrasso, suinetti lattanti e svezzati e specie suine minori corrispondenti: 4 × 10^9;
  • scrofe da riproduzione e specie suine minori corrispondenti: 6 × 10^9.

Condizioni di impiego e tutela degli utilizzatori

L’allegato impone specifiche indicazioni nelle istruzioni d’uso dell’additivo e della premiscela, che devono riportare:

  • le condizioni di conservazione;
  • la stabilità al trattamento termico.

Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle. Questa disciplina riflette le conclusioni dell’EFSA sulla possibile sensibilizzazione respiratoria.

Durata dell’autorizzazione

Per le autorizzazioni rilasciate dall’allegato, il termine di fine periodo è fissato al 28 dicembre 2033.

Entrata in vigore e efficacia nell’ordinamento UE

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regola tipica dei regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e ai gruppi funzionali "promotori della digestione" e "altri additivi zootecnici", come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’allegato limita l’uso del prodotto a cavalli; vacche da latte e altri ruminanti minori da latte; suini da ingrasso, suinetti lattanti e svezzati, scrofe da riproduzione e specie suine minori nelle corrispondenti categorie. La domanda iniziale riguardava anche ruminanti diversi dai ruminanti da latte, ma l’autorizzazione non li include.

Composizione, identificazione e metodi di analisi

L’additivo è identificato dal numero 4d24 ed è composto da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF, in forma solida, con concentrazione minima di 1 × 10^9 CFU/g di additivo. L’identificazione avviene mediante PCR (CEN/TS 15790) e il conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti mediante metodo di semina per inclusione o per spatolamento superficiale (EN 15789).

Dosi minime per specie/categoria

Per i cavalli è prevista una dose minima di 3 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per vacche da latte e ruminanti minori da latte la dose minima è di 4 × 10^8 CFU/kg. Per suini da ingrasso, suinetti lattanti e svezzati e specie suine minori corrispondenti la dose minima è di 4 × 10^9 CFU/kg; per scrofe da riproduzione e specie suine minori corrispondenti la dose minima è di 6 × 10^9 CFU/kg.

Condizioni di impiego e protezione degli utilizzatori

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Durata dell’autorizzazione

Per le linee autorizzate nell’allegato il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 28 dicembre 2033.

Motivazione scientifica e sicurezza

Nei considerando la Commissione richiama il parere EFSA del 23 marzo 2023, secondo cui il preparato è sicuro per cavalli, ruminanti e suini, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. EFSA ha inoltre ritenuto il prodotto non irritante per occhi e pelle, ma sensibilizzante delle vie respiratorie; non ha potuto concludere sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. Per i cavalli, i ruminanti da latte e i suini, l’efficacia è stata considerata dimostrata; per i ruminanti diversi dai ruminanti da latte non è stata espressa conclusione, e il richiedente si è impegnato a fornire dati supplementari.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e benessere animale

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