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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 19174 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Lazio che, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificato il 17 maggio 2004 per l'anno d'imposta 1998. L'accertamento rettificava il reddito d'impresa e liquidava maggiori IRPEF, IRAP e IVA. I sei motivi riguardavano principalmente: l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza di rinvio; la presunta mancanza dell'autorizzazione dell'Ufficio a proporre appello; l'assenza della dichiarazione di conformità della copia dell'atto d'appello; l'asserita produzione tardiva o irrituale dei documenti da parte dell'Agenzia; e la mancata riproposizione, da parte dell'Ufficio, di contestazioni relative alla documentazione prodotta dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della C.T.R., che aveva rilevato l'incongruenza tra le difese del contribuente e l'esito favorevole ottenuto in primo grado, nonché l'infondatezza della contestazione relativa all'autorizzazione della Procura della Repubblica. Ha inoltre stabilito che, dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali, non era necessaria l'autorizzazione prevista per i precedenti uffici ministeriali; che la mancanza dell'attestazione di conformità della copia dell'appello non determina di per sé l'inammissibilità, salvo effettiva difformità; che i nuovi documenti potevano essere prodotti in appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992; e che l'art. 56 dello stesso decreto riguarda le questioni non riproposte dall'appellato, non dall'appellante. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina, rispettivamente, l'errore in procedendo e il vizio di motivazione deducibili con ricorso per cassazione. Nel caso concreto le censure motivazionali sono state ritenute infondate perché la C.T.R. aveva esposto ragioni sufficienti e coerenti.

  • Art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La previsione dell'autorizzazione per gli uffici ministeriali a proporre appello non è applicabile alle Agenzie fiscali dopo la loro istituzione e l'operatività della relativa disciplina organizzativa.

  • Art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per il giudizio di rinvio, ma non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione dell'Agenzia per mancanza dell'autorizzazione prevista per gli ormai soppressi uffici ministeriali.

  • Art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La mancata attestazione di conformità tra la copia depositata e l'originale notificato non determina automaticamente l'inammissibilità; è necessaria l'effettiva difformità dei documenti.

  • Art. 53, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Estende al giudizio d'appello le regole sul deposito del ricorso previste per il primo grado, comprese quelle sulla conformità della copia.

  • Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

    Consente alle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio d'appello; la documentazione dell'Agenzia è stata quindi ritenuta ritualmente utilizzabile.

  • Art. 56, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La regola secondo cui le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate riguarda l'appellato, non l'appellante.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Non è stato ravvisato alcun vizio, poiché l'omessa riproposizione contestata riguardava una regola applicabile all'appellato.

  • Art. 2697 c.c.

    Ripartisce l'onere della prova. La Corte ha ritenuto che l'Ufficio lo avesse assolto mediante la produzione della documentazione relativa all'autorizzazione e agli elementi posti a fondamento dell'accertamento.

  • Art. 57, D.Lgs. n. 300 del 1999

    Ha istituito le Agenzie fiscali, trasferendo loro funzioni, poteri e rapporti giuridici precedentemente spettanti agli organi ministeriali; ciò esclude l'applicazione delle autorizzazioni processuali riferite a tali organi soppressi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancanza di un'autorizzazione prevista per i vecchi uffici ministeriali non rende automaticamente inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate quando tale ufficio è stato sostituito dall'Agenzia fiscale.
  • L'assenza dell'attestazione di conformità della copia dell'atto depositato non comporta, da sola, l'inammissibilità dell'impugnazione: occorre dimostrare una concreta difformità tra copia e originale.
  • Nel giudizio tributario d'appello è generalmente possibile produrre nuovi documenti, salvo specifici divieti o violazioni del contraddittorio.
  • La regola sulla rinuncia alle questioni non riproposte in appello opera principalmente nei confronti dell'appellato; non impone all'appellante di ripetere ogni contestazione già formulata.
  • Quando la Cassazione rinvia la causa per vizio di motivazione, il giudice del rinvio deve fornire una motivazione adeguata e coerente, ma può confermare o riformare la decisione precedente sulla base della rivalutazione degli elementi indicati.
  • La contestazione della motivazione in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti: occorre individuare una reale omissione, contraddizione o insufficienza decisiva della motivazione.
  • L'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio quando produce documenti e dati idonei a collegare le anomalie contabili o reddituali alla pretesa tributaria; il contribuente deve contestarli in modo specifico e documentato.

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