Regolamento (UE) 2017/333
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/333 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania e, non essendo stata ricevuta alcuna opposizione, ha autorizzato la modifica pubblicata in precedenza nella Gazzetta ufficiale. Il testo si limita a dare efficacia all’aggiornamento del disciplinare e a stabilire l’entrata in vigore del regolamento.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle" registrata nell’Unione europea e riguarda l’approvazione di una modifica del relativo disciplinare. Produce effetti negli Stati membri in quanto regolamento UE direttamente applicabile; non disciplina in modo generale altre produzioni o altri operatori se non quelli coinvolti nella filiera del prodotto IGP interessato.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/333 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Schwäbische Spätzle"/"Schwäbische Knöpfle". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle denominazioni registrate e dà seguito alla domanda presentata dalla Germania.
Procedura seguita dalla Commissione
La Commissione richiama come base giuridica il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2. In base all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, essa ha esaminato la richiesta tedesca relativa alla modifica del disciplinare della IGP, già registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2012.
Poiché la modifica non era qualificabile come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), consentendo l’eventuale presentazione di opposizioni.
Assenza di opposizioni e approvazione
La Commissione rileva che, nel termine previsto, non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare viene quindi approvata con l’articolo 1 del regolamento.
Effetti giuridici
L’atto ha natura esecutiva e si limita ad approvare la modifica del disciplinare pubblicata, senza riportarne il contenuto materiale. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la denominazione "Schwäbische Spätzle"/"Schwäbische Knöpfle" (IGP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e riguarda quindi una procedura di approvazione formale da parte della Commissione.
Base giuridica e procedura seguita
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sull’articolo 52, paragrafo 2. La Commissione ha esaminato la domanda della Germania ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma; poiché la modifica non era minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 feb 2017Regolamento (UE) 2017/256
- Regolamento · 14 feb 2017Regolamento (UE) 2017/257
- Regolamento · 14 feb 2017Regolamento (UE) 2017/268
- Regolamento · 14 feb 2017Regolamento (UE) 2017/332
- Regolamento · 14 feb 2017Regolamento (UE) 2017/735
- Regolamento · 13 feb 2017Regolamento (UE) 2017/250
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →