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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/268

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/268 della Commissione, del 14 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32017R0268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di un determinato prodotto in compresse a base di glicosidi steviolici e altre sostanze. La Commissione precisa che il bene rientra nel codice NC 2106 90 92, in quanto non può essere trattato come prodotto chimico del capitolo 38 per la presenza di sostanze aventi valore nutritivo. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di talune compresse contenenti glicosidi steviolici e altre sostanze, con individuazione del relativo codice NC.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato al regolamento, ossia al prodotto costituito da compresse bianche composte da glicosidi steviolici, carbonato di sodio, citrato di sodio e leucina, confezionate per la vendita al minuto in dispenser tascabile. La disciplina riguarda la classificazione tariffaria ai fini doganali nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Sono coinvolte anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) rilasciate per merci interessate che risultino non conformi alla nuova classificazione.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/268 della Commissione disciplina la classificazione doganale di uno specifico prodotto in compresse nella nomenclatura combinata. L’intervento mira a garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e della nomenclatura combinata nell’Unione, in coerenza con il codice doganale dell’Unione e con il regolamento (CEE) n. 2658/87.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, come base giuridica dell’intervento, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87, che contiene le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. Il considerando centrale afferma che, per assicurare un’applicazione uniforme, occorre adottare disposizioni specifiche per le merci descritte nell’allegato.

Ambito oggettivo della classificazione

L’allegato descrive un prodotto costituito da compresse bianche composte da:

  • glicosidi steviolici;
  • carbonato di sodio;
  • citrato di sodio;
  • leucina.

Il prodotto è presentato in 200 compresse da 56 mg ciascuna, confezionate per la vendita al minuto in un dispenser tascabile, con un valore calorico pari a 0,06 kcal per compressa. Per tale merce è fissata la classificazione nel codice NC 2106 90 92.

Fondamento della classificazione tariffaria

La motivazione riportata nell’allegato chiarisce che la classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, sulla nota 1 b) del capitolo 38 e sul testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.

La Commissione precisa che il prodotto non può essere considerato un prodotto chimico del capitolo 38, perché contiene sostanze aventi valore nutritivo dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti. Viene inoltre affermato che non è prevista alcuna soglia minima per il valore nutritivo. In particolare, i glicosidi steviolici e la leucina sono considerati sostanze aventi valore nutritivo, con rinvio alle note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 38.

La Commissione aggiunge che le preparazioni, come le compresse, composte da un edulcorante e da una sostanza alimentare, utilizzate come edulcorante, devono essere classificate nella voce 2106; da ciò deriva la collocazione del prodotto nella sottovoce 2106 90 92.

Effetti per le informazioni tariffarie vincolanti

Il regolamento tutela la posizione dei titolari di informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate. Le ITV non conformi al nuovo regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di un meccanismo transitorio di adattamento alla nuova classificazione.

Entrata in vigore e portata generale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Classificazione della merce

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto nell’allegato la classificazione corretta è il codice NC 2106 90 92.

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Motivazione tecnica della classificazione

L’allegato indica che la classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, sulla nota 1 b) del capitolo 38 e sul testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. La Commissione esclude il capitolo 38 perché il prodotto contiene sostanze aventi valore nutritivo; richiama inoltre che le preparazioni composte da un edulcorante e da una sostanza alimentare utilizzate come edulcorante vanno classificate nella voce 2106.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatamerci alimentariinformazioni tariffarie vincolanti

Testo integrale

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