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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/735

Regolamento (UE) 2017/735 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 inserendo nuovi metodi di prova e sostituendo metodi già esistenti per allineare la disciplina UE ai più recenti metodi OCSE. L’intervento mira a riflettere il progresso tecnico, rafforzare il benessere animale e ridurre l’uso di animali da laboratorio, privilegiando ove possibile approcci in vitro, in chemico e strategie integrate. Sono inoltre eliminati alcuni metodi di prova ritenuti superati e ridenominati o riscritti diversi capitoli tecnici dell’allegato.

Modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 per aggiornare i metodi di prova REACH in linea con il progresso tecnico, con introduzione/aggiornamento di metodi OCSE e soppressione di alcuni metodi obsoleti.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti i suoi elementi e direttamente in ciascuno degli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Riguarda i metodi di prova utilizzati ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per la determinazione di proprietà fisico-chimiche, tossicità, ecotossicità, genotossicità, irritazione/corrosione oculare, sensibilizzazione cutanea e bioaccumulo. Le modifiche incidono sul contenuto dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, con aggiornamento di alcuni capitoli e soppressione di altri. Il testo ha rilievo anche ai fini SEE.

Regolamento (UE) 2017/735 della Commissione

Il regolamento aggiorna il sistema dei metodi di prova previsti ai fini REACH, modificando il regolamento (CE) n. 440/2008 per recepire il progresso tecnico e le più recenti linee guida OCSE. L’intervento riflette anche l’obiettivo di ridurre e perfezionare l’uso di animali da laboratorio, valorizzando metodi alternativi in vitro, in chemico e strategie di testing sequenziali.

Contesto e finalità

Il preambolo spiega che il regolamento (CE) n. 440/2008 istituisce i metodi di prova per proprietà fisico-chimiche, tossicità ed ecotossicità delle sostanze chimiche ai fini del regolamento REACH. L’aggiornamento introduce venti metodi di prova nuovi o rivisti, elimina sei metodi soppressi dall’OCSE e sostituisce capitoli tecnici per allinearli alle corrispondenti linee guida più recenti. Le modifiche sono adottate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento REACH.

Ambito di applicazione

Il regolamento incide sui metodi di prova contenuti nell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, applicabili in tutta l’Unione ai fini della registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Rileva, in particolare, per laboratori, operatori regolatori, consulenti e imprese che devono produrre dati tossicologici o ecotossicologici ai fini REACH e CLP. Il testo è espressamente rilevante anche per il SEE.

Aggiornamento dei metodi di prova in parte A

In parte A viene aggiunto il capitolo A.25 sulle costanti di dissociazione in acqua, che consente di determinare il pKa mediante titolazione, spettrofotometria o conduttimetria. Il capitolo contiene definizioni, sostanze di riferimento, requisiti di qualità, condizioni sperimentali, modalità di calcolo e contenuti della relazione, con richiamo alla linea guida OCSE n. 112.

Irritazione/corrosione oculare e metodi alternativi

Il capitolo B.5, completamente riscritto, disciplina l’irritazione/corrosione oculare acuta in modo molto più orientato alla tutela animale. Il testo richiede un’analisi basata sul peso dell’evidenza prima di ricorrere al test in vivo sul coniglio, raccomanda l’uso sistematico di anestetici topici, analgesici sistemici ed endpoint umanitari, e valorizza metodi in vitro/ex vivo validati e strategie sequenziali. Nella stessa area tematica sono introdotti o aggiornati il BCOP (B.47), l’ICE (B.48) e il test di diffusione della fluoresceina (B.61), con soglie e criteri di classificazione specifici per la categoria GHS 1 o per la non classificazione.

Genotossicità: aberrazioni cromosomiche, micronuclei e cometa

I capitoli B.10, B.11, B.12 e B.49 sono sostituiti o riscritti per allinearsi alle linee guida OCSE su aberrazione cromosomica in vitro, aberrazione cromosomica nel midollo osseo, micronuclei negli eritrociti di mammifero e micronuclei in vitro. Le disposizioni rafforzano la standardizzazione su cellule, S9, controlli positivi/negativi, citotossicità, criteri di accettabilità e statistica, con ampio ricorso a banche dati storiche e criteri di interpretazione positivi/negativi/ambiguo. A ciò si aggiunge il nuovo capitolo B.62 sul test della cometa in vivo, centrato sulle rotture dei filamenti del DNA in tessuti bersaglio selezionati in funzione dell’esposizione e dell’ADME.

Sensibilizzazione cutanea: approcci non animali

Con i nuovi capitoli B.59 e B.60 il regolamento introduce due metodi meccanicistici per la sensibilizzazione cutanea: il DPRA, che misura la reattività peptidica di cisteina e lisina, e il saggio KeratinoSens/ARE-Nrf2, basato sull’induzione della luciferasi in cellule cheratinocitarie. Entrambi i metodi non sono concepiti come test autonomi universali, ma come elementi di approcci integrati IATA; il DPRA opera in chemico, mentre KeratinoSens valuta l’attivazione della via Keap1-Nrf2-ARE in vitro. Il testo descrive soglie, controlli, criteri di validità e modalità di relazione.

Bioaccumulo nei pesci

La parte C è profondamente riformata. Il capitolo C.13 ora distingue tra prova completa di bioconcentrazione in ambiente acquatico, prova ridotta e prova per via alimentare. Il testo disciplina scelta della specie, qualità dell’acqua, regime alimentare, campionamento, numero di pesci, uso di sostanze radiomarcate, calcolo di BCF, BCF cinetico e BMF, correzione per crescita e normalizzazione al 5 % di lipidi. La prova alimentare è prevista soprattutto per sostanze scarsamente solubili in acqua o fortemente idrofobe.

Riproduzione con Daphnia magna

Il capitolo C.20 viene sostituito da una versione aggiornata della prova di riproduzione con Daphnia magna, durata 21 giorni, con criteri rigorosi su allestimento, alimentazione, rinnovo del mezzo, controlli, mortalità parentale e analisi statistica. Il metodo affianca all’approccio tradizionale NOEC/LOEC la stima di ECx mediante regressione, con regole dettagliate per l’inclusione o esclusione delle repliche in caso di mortalità accidentale o casuale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per il pratico utilizzo professionale, ciò significa che i nuovi metodi di prova diventano immediatamente parte del quadro tecnico da usare per le valutazioni REACH e per la documentazione regolatoria delle sostanze chimiche.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 conformemente all’allegato del regolamento. L’allegato introduce nuovi capitoli e sostituisce capitoli esistenti, adeguando i metodi di prova REACH alle linee guida OCSE più recenti.

Nuovo metodo A.25 sulle costanti di dissociazione in acqua

Viene aggiunto in parte A il capitolo A.25, relativo alla determinazione delle costanti di dissociazione in acqua con metodo della titolazione, spettrofotometrico o conduttimetrico. Il metodo è indicato come equivalente alla linea guida OCSE n. 112 (1981) e contiene prescrizioni su principi, criteri di qualità, condizioni sperimentali, calcolo dei risultati e relazione di prova.

Sostituzione del capitolo B.5 su irritazione/corrosione oculare acuta

Il capitolo B.5 è riscritto integralmente per recepire la linea guida OCSE n. 405 (2012). Il nuovo testo enfatizza l’analisi peso dell’evidenza, le strategie sperimentali sequenziali, l’uso sistematico di anestetici topici, analgesici sistemici ed endpoint umanitari, e la preferenza per metodi alternativi prima del ricorso al test in vivo sul coniglio.

Sostituzione del capitolo B.10 sulla aberrazione cromosomica in vitro nei mammiferi

Il capitolo B.10 viene sostituito per allinearlo alla linea guida OCSE n. 473 (2016). La prova identifica sostanze chimiche che causano aberrazioni cromosomiche strutturali in colture di cellule di mammifero, disciplina scelta delle cellule, attivazione metabolica S9, concentrazioni, citotossicità, controlli, criteri di accettabilità, interpretazione e contenuti della relazione.

Sostituzione del capitolo B.11 sulla aberrazione cromosomica del midollo osseo nei mammiferi

Il capitolo B.11 è riscritto in conformità alla linea guida OCSE n. 475 (2016). Il metodo in vivo sul midollo osseo resta finalizzato a individuare aberrazioni cromosomiche strutturali nei roditori, con regole dettagliate su competenza del laboratorio, dosi, campionamento, controlli, criteri di interpretazione e relazione.

Sostituzione del capitolo B.12 sulla prova dei micronuclei negli eritrociti di mammifero

Il capitolo B.12 è sostituito secondo la linea guida OCSE n. 474 (2016). Il test dei micronuclei, effettuabile su midollo osseo o sangue periferico, consente di rilevare danni cromosomici o all’apparato mitotico; il testo disciplina specie, controlli, dosi, tempi di campionamento, metodi manuali o automatizzati, criteri di accettabilità e interpretazione.

Sostituzione del capitolo B.47 sul metodo BCOP

Il capitolo B.47 è sostituito dal metodo di prova dell’opacità e permeabilità della cornea bovina, equivalente alla linea guida OCSE n. 437 (2013). Il metodo è usato per identificare sostanze che inducono gravi lesioni oculari o che non richiedono classificazione per irritazione oculare/gravi lesioni oculari, con soglie IVIS, regole su oculari bovini, controlli, criteri decisionali e relazione di prova.

Sostituzione del capitolo B.48 sul metodo ICE

Il capitolo B.48 è sostituito dal metodo di prova sull’occhio isolato dei polli, equivalente alla linea guida OCSE n. 438 (2013). Il metodo, basato su opacità, rigonfiamento e ritenzione di fluoresceina, è impiegato per identificare sostanze corrosive o gravemente irritanti e, in determinate condizioni, sostanze non classificate, con regole di classificazione e specifiche di validazione.

Sostituzione del capitolo B.49 sul micronucleo in vitro

Il capitolo B.49 viene riscritto in conformità alla linea guida OCSE n. 487 (2016). La prova in vitro dei micronuclei rileva micronuclei in cellule di mammifero in interfase, con o senza citocalasina B, e prevede criteri dettagliati su cellule, attivazione metabolica, citotossicità, controlli, calendari di trattamento, criteri statistici e relazione.

Aggiunta dei capitoli B.59 e B.60 sulla sensibilizzazione cutanea

Sono introdotti due metodi non animali: il DPRA (B.59), saggio in chemico di reattività peptidica diretta, equivalente alla linea guida OCSE n. 442C (2015), e il saggio della luciferasi ARE-Nrf2/KeratinoSens (B.60), equivalente alla linea guida OCSE n. 442D (2015). Entrambi servono a distinguere sensibilizzanti cutanei da non sensibilizzanti nell’ambito di approcci integrati IATA, con criteri tecnici, controlli e modelli predittivi specifici.

Aggiunta del capitolo B.61 sul test di diffusione della fluoresceina

È introdotto il metodo FL, equivalente alla linea guida OCSE n. 460 (2012), utilizzato per identificare sostanze acquose corrosive o gravemente irritanti per gli occhi sulla base della permeabilità di monostrati di cellule MDCK alla fluoresceina, con soglia FL20 e regole di accettazione.

Aggiunta del capitolo B.62 sul test della cometa in vivo

È introdotto il test della cometa in vivo in condizioni alcaline, equivalente alla linea guida OCSE n. 489 (2016), finalizzato a rilevare rotture dei filamenti del DNA in tessuti di mammiferi, con indicazioni su competenza del laboratorio, scelta dei tessuti, dosi, campionamento, preparazione dei campioni, analisi, interpretazione e limiti del metodo.

Riforma della parte C sul bioaccumulo nei pesci

Il capitolo C.13 è sostituito e articolato in tre sezioni: prova di bioconcentrazione in ambiente acquatico a flusso continuo, prova ridotta e prova di bioaccumulo per via alimentare. Sono introdotti criteri dettagliati per scelta del metodo, qualità dell’acqua, alimentazione, campionamento, normalizzazione lipidica, correzione per crescita e calcolo di BCF e BMF.

Sostituzione del capitolo C.20 sulla riproduzione con Daphnia magna

Il capitolo C.20 è sostituito dal metodo OCSE n. 211 (2012), relativo alla prova di riproduzione su Daphnia magna. La disciplina aggiornata prevede prova di 21 giorni, controllo della riproduzione, criteri di validità, gestione della mortalità parentale, statistiche per NOEC/LOEC ed ECx, e specifiche per mezzi di coltura e alimentazione.

Adeguamenti e soppressioni collaterali

Il regolamento modifica o elimina ulteriori parti dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, tra cui la soppressione di alcuni capitoli nella parte B e aggiornamenti nel capitolo C.29. Le modifiche sono volte a rimuovere metodi superati e a coordinare il corpus tecnico con le linee guida OCSE e con gli obiettivi di riduzione della sperimentazione animale.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichereachtossicologia geneticairritazione ocularesensibilizzazione cutaneaecotossicologia

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