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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/250

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/250 della Commissione, del 13 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati nell'allegato per ciascun codice NC e per le diverse origini commerciali. L'atto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione periodica dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato, per i codici NC indicati e per le specifiche origini/pesi forfettari ivi elencati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/250: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole operative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1.

Finalità e contesto normativo

Il considerando 1 chiarisce che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento. Il considerando 2 precisa che il valore forfettario viene calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo l'atto entra in vigore immediatamente, il giorno della pubblicazione.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda taluni ortofrutticoli freschi importati nell'Unione, individuati dall'allegato per codice NC e per origine. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano alle combinazioni prodotto/origine indicate, tra cui, a titolo esemplificativo, specifici codici NC per agrumi, pesche/nettarine e altri ortofrutticoli, con origini quali Marocco, Senegal, Turchia, Egitto, Israele, Tunisia, Cile, Cina, Sud Africa e "altre origini" (ZZ).

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato costituisce quindi la parte sostanziale del regolamento, poiché contiene i valori numerici da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata per ciascun codice NC e origine.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Allegato: struttura dei valori

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per specifici codici NC, associati a taluni paesi terzi indicati con la nomenclatura prevista dal regolamento (UE) n. 1106/2012. La nota spiega che il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini". I valori sono riportati in euro per 100 chilogrammi e devono essere utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti interessati.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

La Commissione adotta il regolamento in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli.

Determinazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori per specifici codici NC e per determinate origini (ad esempio MA, SN, TR, EG, IL, TN, CL, CN, ZA), inclusa la sigla ZZ per "altre origini".

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Aggiornamento periodico sulla base di dati giornalieri

Dai considerando risulta che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il presente atto costituisce quindi un aggiornamento puntuale dei valori applicabili.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutticoli

Testo integrale

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