Regolamento (UE) 2017/256
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per introdurre il nuovo ciclo quinquennale dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo 2019-2023, con relativi modelli di notifica e rendicontazione. Adegua inoltre la terminologia procedurale, sostituendo in alcuni casi "beneficiario" con "richiedente", e chiarisce obblighi informativi, valutativi e di controllo a carico degli Stati membri. Vengono infine sostituiti integralmente gli allegati da I a V con nuovi moduli e tabelle per la programmazione, la dotazione finanziaria, le relazioni di attuazione e la notifica delle misure promozionali.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 aggiornando il quadro procedurale e i modelli per i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo per il periodo 2019-2023.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea che presentano, modificano e attuano i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda in particolare le misure di sostegno nel comparto vino, la relativa notifica alla Commissione, i modelli standard da utilizzare, i controlli amministrativi e le relazioni periodiche sull'attuazione. Restano esclusi ambiti diversi dal settore vitivinicolo e le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1150 non modificate dal presente atto.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione
Il regolamento interviene sul quadro applicativo dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, sostituendo e aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. La finalità principale è garantire la continuità della programmazione tra il periodo 2014-2018 e il nuovo periodo 2019-2023, predisponendo anche modelli uniformi per notifica, finanziamento, rendicontazione e valutazione.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda, in particolare, sull'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Nei considerando la Commissione evidenzia l'esigenza di:
- assicurare la continuità tra i programmi di sostegno;
- prevedere un nuovo progetto di programma quinquennale per il periodo 2019-2023;
- tener conto del fatto che il quadro finanziario pluriennale allora vigente finanziava la PAC fino al 2020, con conseguente necessità di una riserva sulla disponibilità dei fondi dal 2021;
- allineare la terminologia e i modelli alle modifiche introdotte.
Nuovo ciclo di programmazione 2019-2023
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1150 è riscritto per riconoscere espressamente due cicli quinquennali:
- esercizi finanziari 2014-2018;
- esercizi finanziari 2019-2023.
Per il nuovo ciclo, gli Stati membri devono presentare alla Commissione il progetto di programma di sostegno entro il 1° marzo 2018. La trasmissione avviene per via elettronica mediante:
- il modulo dell'allegato I bis per il progetto di programma;
- il modulo dell'allegato II bis per la dotazione finanziaria.
Se, a partire dal 2021, le dotazioni nazionali vengono modificate dopo tale data, gli Stati membri devono adeguare di conseguenza i programmi di sostegno.
Modifiche e aggiornamenti dei programmi di sostegno
L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito per stabilire che le modifiche ai programmi devono essere presentate alla Commissione utilizzando il modello dell'allegato I o I bis e contenere:
- i motivi delle modifiche proposte;
- una versione aggiornata della tabella finanziaria, secondo l'allegato II o II bis, quando la revisione incide sulla dotazione finanziaria.
L'articolo 3 è modificato in modo corrispondente, imponendo una tabella finanziaria generale conforme all'allegato II o II bis.
Terminologia procedurale: da "beneficiario" a "richiedente"
Gli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 3, sono modificati sostituendo il termine "beneficiario" con "richiedente". La scelta riflette il fatto che le disposizioni riguardano la fase di domanda e non quella di erogazione.
Il richiedente che intende presentare i certificati relativi ai rendiconti finanziari a corredo della domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 41 deve comunicarlo all'autorità competente al momento della presentazione della domanda.
Importi del sostegno, compensazioni e aiuti di Stato
L'articolo 18, paragrafo 2, precisa che gli Stati membri fissano:
- l'importo del sostegno;
- l'importo della compensazione per i costi di raccolta di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Tali importi devono essere determinati entro i limiti del paragrafo 1 e sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Essi devono essere indicati nei punti pertinenti dei modelli degli allegati I, I bis, III, IV e IV bis.
L'articolo 20, paragrafo 3, impone inoltre di specificare l'eventuale aiuto di Stato e il corrispondente importo nei modelli pertinenti.
Relazioni annuali, dati tecnici e valutazioni periodiche
L'articolo 19, paragrafo 2, richiede che, contestualmente alla relazione, gli Stati membri trasmettano alla Commissione i dati tecnici e finanziari sull'attuazione delle misure del programma di sostegno tramite il modello dell'allegato IV o IV bis. I dati devono essere distinti per esercizio finanziario e per misura e comprendere:
- per gli esercizi del periodo quinquennale già sostenuti: dati tecnici effettivi e dichiarazione di spese, senza superare il massimale di bilancio assegnato allo Stato membro ai sensi dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- per gli esercizi successivi: dati tecnici previsti e previsione di spese, entro il massimale assegnato e coerenti con l'ultima versione della tabella finanziaria presentata.
L'articolo 19, paragrafo 4, introduce una valutazione periodica da trasmettere entro:
- 1° marzo 2017;
- 1° marzo 2019;
- 1° marzo 2022;
- 1° marzo 2024.
La valutazione deve riguardare il rapporto costi/benefici e i vantaggi del programma di sostegno, nonché indicare come aumentarne l'efficacia. Va presentata con il modello dell'allegato III, accompagnata dalle informazioni finanziarie e tecniche dei modelli dell'allegato IV o IV bis, e riferita a tutti gli anni precedenti del periodo quinquennale interessato. Le conclusioni devono contenere espressamente:
- C1: valutazione del rapporto costi/benefici e dei vantaggi del programma;
- C2: indicazioni su come accrescerne l'efficienza.
Controlli amministrativi
L'articolo 30 è rafforzato sul piano dei controlli. Su tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché sulle altre dichiarazioni e richieste di modifica presentate da un richiedente o da un terzo, devono essere effettuati controlli amministrativi su tutti gli elementi verificabili amministrativamente.
Tra questi controlli figura espressamente l'ammissibilità del richiedente.
Nuovi allegati e contenuto dei modelli
Il regolamento sostituisce gli allegati da I a V del regolamento (UE) 2016/1150 con testi integralmente aggiornati.
Allegato I bis: programma nazionale di sostegno 2019-2023
Il nuovo allegato I bis definisce la struttura del programma nazionale di sostegno per il periodo 2019-2023, articolata in sezioni che richiedono, per ciascuna misura, informazioni su:
- strategia e obiettivi quantificati;
- beneficiari;
- procedura di domanda;
- criteri di ammissibilità;
- costi ammissibili e non ammissibili;
- eventuale uso di tabelle standard dei costi unitari o dei contributi in natura;
- criteri di priorità e relativa ponderazione;
- procedura di selezione;
- termini di pagamento;
- anticipi e relative condizioni;
- demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e prevenzione dei doppi finanziamenti;
- eventuale aiuto di Stato e condizioni.
Le misure contemplate includono:
- informazione negli Stati membri;
- promozione nei mercati dei paesi terzi;
- ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie;
- vendemmia verde;
- fondi di mutualizzazione;
- assicurazione del raccolto;
- investimenti;
- innovazione nel settore vitivinicolo;
- distillazione dei sottoprodotti.
Il modello richiede inoltre:
- risultati delle consultazioni;
- strategia globale;
- valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali;
- scadenzario di attuazione;
- tabella finanziaria generale;
- obiettivi strategici e indicatori di controllo e valutazione;
- misure di attuazione;
- designazione delle autorità competenti e degli organismi attuatori;
- indicazione del sito internet con la legislazione nazionale connessa al programma.
Allegato II bis: dotazione finanziaria 2019-2023
Il nuovo allegato II bis contiene la tabella di dotazione finanziaria del programma nazionale di sostegno 2019-2023, in migliaia di EUR, con suddivisione per esercizio finanziario e per misura. Le spese includono anche quelle relative a operazioni avviate nel precedente periodo quinquennale 2014-2018 e pagate nel corso del periodo 2019-2023.
Allegato III: relazione sull'attuazione
L'allegato III disciplina la relazione sull'attuazione del programma di sostegno nazionale, con una valutazione complessiva, le condizioni e i risultati di ciascuna misura e, per la promozione sui mercati dei paesi terzi, dati quali volume ed evoluzione delle esportazioni e valore delle esportazioni. Per l'assicurazione del raccolto sono richiesti anche dati su ettari assicurati, tipo di assicurazione, spese e numero di beneficiari.
Allegato IV bis: dati tecnici 2019-2023
L'allegato IV bis richiede i dati tecnici del programma 2019-2023, con informazioni per misura su spesa totale dell'Unione, spese dei beneficiari, numero di beneficiari, contributi medi, numero di operazioni, superfici, numero di fondi o polizze, importi di aiuti di Stato e, per la distillazione dei sottoprodotti, dati su fecce, vinacce e alcole ottenuto.
Allegato V: notifica della misura promozionale
L'allegato V aggiorna il modello di notifica per le misure promozionali, distinguendo tra informazione negli Stati membri e promozione nei paesi terzi, con indicazione di beneficiari, descrizione, mercato destinatario, periodo, spese ammissibili, contributo dell'Unione e altri contributi pubblici eventualmente previsti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo periodo di programmazione 2019-2023
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1150 viene sostituito per prevedere due periodi quinquennali: 2014-2018 e 2019-2023. Gli Stati membri devono presentare alla Commissione il progetto di programma di sostegno per il periodo 2019-2023 entro il 1° marzo 2018, utilizzando i moduli elettronici degli allegati I bis e II bis. Se le dotazioni nazionali dal 2021 in poi sono modificate dopo tale data, i programmi devono essere adeguati di conseguenza.
Aggiornamento della procedura di modifica dei programmi
Le modifiche ai programmi di sostegno devono essere indicate nel modello dell'allegato I o I bis e includere i motivi della modifica e, se cambia la dotazione finanziaria, una versione aggiornata della tabella finanziaria secondo l'allegato II o II bis.
Adeguamento dei modelli finanziari e descrittivi
L'articolo 3 è aggiornato per richiedere una tabella finanziaria generale conforme all'allegato II o II bis. Gli allegati I-V sono integralmente sostituiti per allineare le denominazioni delle misure e per aggiornare i contenuti richiesti, inclusi i dettagli sulle misure, sugli obiettivi quantificati, sui beneficiari, sulle procedure di domanda, sui criteri di ammissibilità e sugli aiuti di Stato.
Termine "richiedente" nei certificati finanziari
Agli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 3, la parola "beneficiario" è sostituita da "richiedente". Chi intende presentare i certificati relativi ai rendiconti finanziari con la domanda di pagamento deve comunicarlo all'autorità competente al momento della domanda.
Importi del sostegno e compensazione per i costi di raccolta
L'articolo 18, paragrafo 2, precisa che gli Stati membri fissano l'importo del sostegno e la compensazione per i costi di raccolta di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro i limiti del paragrafo 1 e su base oggettiva e non discriminatoria, indicandoli nei modelli pertinenti.
Informazioni tecniche e finanziarie e valutazioni periodiche
L'articolo 19, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione, insieme alla relazione annuale, i dati tecnici e finanziari di attuazione usando i modelli dell'allegato IV o IV bis. Il paragrafo 4 impone valutazioni del rapporto costi/benefici e dei vantaggi del programma, con indicazioni per aumentarne l'efficacia, da trasmettere entro il 1° marzo 2017, 1° marzo 2019, 1° marzo 2022 e 1° marzo 2024, tramite il modello dell'allegato III e con le informazioni finanziarie e tecniche dell'allegato IV o IV bis.
Indicazione degli aiuti di Stato
L'articolo 20, paragrafo 3, impone di indicare l'eventuale concessione di aiuti di Stato e il relativo importo nei punti pertinenti dei modelli degli allegati I, I bis, III, IV, IV bis e V.
Controlli amministrativi
L'articolo 30 è modificato per precisare che su tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché sulle altre dichiarazioni e richieste di modifica presentate da un richiedente o da un terzo, sono effettuati controlli amministrativi su tutti gli elementi verificabili in via amministrativa. È inoltre chiarito che uno degli aspetti da controllare è l'ammissibilità del richiedente.
Nuovi allegati e modelli per il periodo 2019-2023
Gli allegati da I a V sono sostituiti. I nuovi allegati I bis, II bis e IV bis disciplinano rispettivamente il programma nazionale di sostegno 2019-2023, la relativa dotazione finanziaria e i dati tecnici di esecuzione/stima. L'allegato V aggiorna la notifica della misura promozionale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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